Moderatore: Ugo Fonzar
è qualcosa da valutare a carico del fabbricanteUltimo ha scritto: 1_ la DM contempla in qualche sua parte il concetto di rintracciabilità del prodotto ? O ci sono altre norme specifiche che lo fanno ? Io la direttiva me la sono letta a pezzi, ma non mi sembra ci siano riferimenti all'obbligo di suddividere in lotti la produzione o cose del genere....
Da mettersi d'accordo con gli oneri e gli onori... c'è obbligo che ci sia uno che si assume le responsablità con la dichiarazione di conformità e la marcatura CE e può esser anche un "fabbricante apparente"Ultimo ha scritto:2_ X (produttore) vende ad Y (commerciante che opera all'estero - stato membro) - A sua volta Y vende a Z (che compra da uno stato non membro).
Chi marchia, chi deve realizzare il fascicolo tecnico ? Chi il manuale di istruzioni ?
CHI IMMETTE LA MACCHINA SUL MERCATO è il COLPEVOLEUltimo ha scritto:Ok..... ma se l'Italiano poi, invece di vendere in Russia vende in Italia ? Chi diventa responsabile di quell'articolo non marchiato ? Chi lo vende (l'italiano) o (all'oscuro di tutto) l'austriaco che l'ha prodotto senza marcatura ?
Prova a sentirti dire dal ministero delle attività produttive (o come si chiama adesso) con l'ispesl fuori dalla porta della fabbrica "dammi l'elenco dei clienti a cui hai venduto le macchine non conformi" e poi vediamo cosa "mi dici" tuUltimo ha scritto:E della rintracciabilità che mi dici ? Non mi sembra che la dm parli di come effettuarla. Giusto ? (il troppo lavoro di questi gg preferie mi impedisce di rileggermi la dm per rispondere a questa domanda....)