DECRETO 5 novembre 2009: Fondi per la sicurezza sul lavoro

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La Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3-2-2010 pubblica la Individuazione dei criteri per l’utilizzo e la ripartizione dei Fondi per la salute e sicurezza sul lavoro, che saranno definiti con prossimi decreti con successivo decreto direttoriale: – 70% alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali; – 30% promozione eventi e realizzazione di «campagne informative»

La Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3-2-2010 pubblica la Individuazione dei criteri per l’utilizzo e la ripartizione dei Fondi per la salute e sicurezza sul lavoro, che saranno definiti con prossimi decreti con successivo decreto direttoriale:
- 70% alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali;
- 30% promozione eventi e realizzazione di «campagne informative»

Individuazione dei criteri per l’utilizzo e la ripartizione dei Fondi (ndR: salute e sicurezza sul lavoro;) per le finalita’ di cui all’articolo 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. (10A01048) (GU n. 27 del 3-2-2010)

Decreta:

Art. 1

1. Per le finalita’ di cui all’art. 197, lettera c) del Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive
modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul capitolo di
bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate per il
biennio economico 2009-2010:

a) nella misura del 70% per contribuire alla promozione di
soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro; con successivo decreto direttoriale saranno individuate
le specifiche attivita’ da ammettere alla contribuzione, le modalita’
di presentazione delle domande, nonche’ le procedure di concessione
ed erogazione dei contributi;

b) nella misura del 30% per il finanziamento di attivita’
promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro,
con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di
«campagne informative» nei settori a piu’ elevato rischio
infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; con successivo decreto
direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e
le modalita’ per il finanziamento delle campagne medesime.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

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