Archivio di maggio 2007

OpenDocument Format

giovedì 31 maggio 2007

C’entra ben poco con queste news, ma siamo abituati al formato “.doc” come standard… in realtà il formato aperto che definisce le regole per salvare e memorizzare i più diffusi file di documenti, indipendentemente dal produttore, è OpenDocument; è l’unico a essere stato approvato come norma ISO, adottata da UNI come UNI CEI ISO/IEC 26300 “Tecnologie informatiche – Formato Open Document per applicazioni d’ufficio (OpenDocument) v.1.0″

Da: http://www.uni.com/


Installazione di piccoli generatori di calore alimentati con combustibili legnosi

giovedì 31 maggio 2007

Vista la grande diffusione
visto che sono installati da chiunque
ricordo le indicazioni sull’installazione a regola d’arte di generatori di calore – di potenza nominale non superiore a kW 35 – alimentati con combustibili legnosi. Oltre agli obblighi imposti dalla marcatura CE dei prodotti, a corretto utilizzo degli apparecchi, i requisiti di installazione sono previsti nelle norme UNI 10683 e UNI 10412-2

Da: http://www.uni.com/


Sicurezza nel lavoro in ufficio

giovedì 31 maggio 2007

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it

Disponibile on line un opuscolo realizzato dal Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia di Trento.

Tra i materiali disponibili gratuitamente on line in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzati da enti locali, segnaliamo oggi un opuscolo realizzato dal Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia di Trento sulla sicurezza in ufficio.

L’opuscolo, creato per una distribuzione interna, si propone come uno strumento d’informazione sugli aspetti generali del D.Lgs. 626/94 e sulla tutela della salute e della sicurezza nel lavoro in ufficio.

La pubblicazione non pretende di esaurire l’argomento, ma intende svolgere un ruolo “piccolo ma importante” nella costituzione di una attenzione dei lavoratori su questi temi.
L’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non si può certo limitare alla distribuzione di un opuscolo; tuttavia segnalare e rendere disponibili ai lavoratori materiali chiari e corretti contribuisce certamente ad accrescere la loro consapevolezza e la loro conoscenza dei temi della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il lavoro in ufficio nella Provincia Autonoma di Trento (file PDF 707 kb):

http://www.trentinosalute.net/UploadDocs/1233_Lavoro_in_ufficio_nella_PAT.pdf


Incidenti da gas: una riflessione sulle cause

giovedì 31 maggio 2007

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it

Il CIG ha presentato il rapporto relativo agli incidenti da gas combustibile dell’anno 2006. Come prevenire gli incidenti.

Le problematiche più gravi nel contesto degli incidenti da gas combustibile nelle utenze domestiche sono riferibili a problematiche legate all’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e a carenza di manutenzione.

“Quasi mai è il gas stesso a mettere in pericolo la vita umana: diversamente i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sono frequentemente causa di incidenti”. Lo afferma il CIG (Comitato Italiano Gas) che nei giorni scorsi ha presentato Statistica incidenti da gas combustibile relativa al 2006.

Analizzando le cause degli incidenti infatti è emerso che nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili, la principale causa degli incidenti e dei decessi è riferibile all’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione non idoneo o mancante e/o insufficiente ricambio d’aria, che per il gas canalizzato ha causato il 30,6 % degli incidenti ed il 30,8% dei decessi.
La carenza di manutenzione è stata la seconda causa di incidenti provocandone il 21,2% e l’11,5% dei decessi.
Per il gas distribuito in bombole invece la principale causa degli incidenti 34,6% è dovuta alla carenza di manutenzione che ha causato il 20% dei decessi.

Il Comitato Italiano Gas ritiene che per limitare/ridurre tali accadimenti sia necessario un preciso impegno da parte di tutti, in primo luogo delle Istituzioni.
Il CIG, nel corso della presentazione del rapporto, ha rinnovato nuovamente il suo impegno nella sensibilizzazione delle istituzioni competenti sul fatto che un corretto turn-over degli apparecchi vetusti ed il mantenimento degli impianti alimentati a gas in condizione di efficienza, porterebbe ad una sicura riduzione degli incidenti.

E’ necessario inoltre promuovere campagne di informazione nei confronti della popolazione, anche multilingue, sui rischi connessi ad una non corretta utilizzazione dei gas combustibili e sugli adempimenti in materia previsti dalla legislazione vigente.

Altri interventi di sensibilizzazione dovrebbero essere indirizzati anche nei confronti dei soggetti interessati alle problematiche relative alle canne fumarie. “Non va dimenticato – afferma il CIG – che spesso alcune problematiche di specie insorgono già al momento della progettazione e costruzione delle stesse.”

I dati del 2006.
26.500.000 utenze domestiche risultano attualmente interessate all’utilizzo di gas combustibili, per riscaldamento, per produzione di acqua calda sanitaria e per cottura cibi. 18.800.000 sono gli utenti (clienti finali civili) del gas naturale e 7.700.000 quelli del GPL.

Nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili sono stati rilevati 170 incidenti, dei quali 14 mortali che hanno causato 26 decessi. Gli infortunati sono stati 334.
Per il GPL distribuito in bombole, sono stati rilevati 127 incidenti, dei quali 9 mortali che hanno causato 10 decessi. Gli infortunati sono stati 154.
Nel rapporto CIG sono stati considerati separatamente gli atti volontari (utilizzo del gas a fini dannosi) distinti in atti dolosi e in suicidi/tentati suicidi.
Relativamente al gas distribuito per canalizzazioni è stato riportato 1 incidente dovuto ad atto doloso, senza infortuni e decessi mentre per il GPL distribuito in bombole sono stati provocati 4 incidenti senza infortunati e nessun decesso.
In merito a incidenti causati da suicidi o tentati suicidi, per il gas canalizzato si sono registrati 13 incidenti con 9 infortunati e 4 deceduti, mentre per il GPL distribuito in bombole, per gli stessi motivi, sono stati rilevati 3 incidenti con 2 infortunati e senza decessi.

Come evitate gli incidenti.
Al termine del rapporto il CIG ha indicato alcuni punti di attenzione per evitare e/o ridurre gli incidenti da gas.
Tra le “regole” indicate vi sono le seguenti:

- come prevede la legge, è necessario provvedere alla verifica (manutenzione) degli apparecchi, con particolare attenzione alle condizioni degli stessi, al corretto ed efficiente tiraggio del camino ed alle aperture di aerazione e ventilazione dei locali di installazione, che occorre mantenere libere e prive di occlusioni;

-occorre prestare altrettanta attenzione agli apparecchi di riscaldamento non raccordati a condotto di evacuazione dei prodotti della combustione quali ad esempio le stufe, gli scaldabagni, provvedendo a far eseguire anche su questi apparecchi e sull’efficienza del loro sistema di evacuazione le dovute verifiche;

- è fortemente sconsigliata la coesistenza di apparecchi alimentati a gas a camera aperta (Tipo B) e camini a legna;
Nei casi di prevista coesistenza tra apparecchi alimentati a gas e camini a legna, è necessario installare apparecchi a gas con la camera di combustione stagna rispetto all’ambiente (Tipo C).
Nel caso in cui già coesistano apparecchi a gas di tipo B e camini alimentati a legna, è indispensabile fare eseguire periodicamente da personale competente ed abilitato, un controllo che accerti la corretta evacuazione dei prodotti della combustione della caldaia con il camino a legna in funzione. La forte aspirazione (tiraggio) della canna fumaria del camino a legna, infatti può impedire ai prodotti della combustione della caldaia di essere correttamente evacuati, creando così condizioni di reale pericolo per chi soggiorna nell’ambiente;

- massima attenzione va posta all’aerazione dei locali per avere sempre una situazione di non pericolosità e idonea igienicità degli ambienti con permanenza di persone.
Spesso i principali problemi relativi agli impianti domestici a gas sono legati all’inefficienza delle canne fumarie e/o a condizioni dei canali da fumo non idonee.;

- i controlli vanno quindi fatti alle scadenze previste o ogni qualvolta sia ritenuto necessario; gli eventuali adeguamenti non devono essere procrastinati;

-infine non bisogna sottovalutare sintomi, come cefalea o nausea, specie se ricorrenti o riferibili alla permanenza nell’abitazione. Talvolta, infatti questi malesseri possono dipendere dalla presenza di prodotti della combustione all’interno degli ambienti;

- per limitare i rischi di fuoriuscite incontrollate di gas negli ambienti domestici, in modo particolare in quelli dove vivono persone anziane, è fortemente consigliato installare piani di cottura dotati all’origine di dispositivi di sicurezza per la rilevazione di fiamma su singoli fuochi (termocoppie);

- dove sono utilizzati tubi di gomma per il collegamento apparecchio-impianto, bisogna eseguire un controllo periodico sullo stato di conservazione del tubo di gomma; in ogni caso il tubo va sostituito entro la data di scadenza stampigliata sullo stesso;
Anche i tubi di collegamento apparecchio-impianto, flessibili, metallici, devono essere periodicamente controllati.


Regolamento REACH: primi adempimenti per le imprese – Schede di sicurezza

giovedì 31 maggio 2007

Questa notizia è stata tratta da: http://www.unindustria.pn.it

I primi adempimenti a carico dell’industria, che decorreranno dal 1 giugno 2007 riguardano l’adeguamento delle schede di sicurezza al nuovo Regolamento comunitario sulle sostanze chimiche, conosciuto come REACH.

Approfondimenti
Il 1 giugno p.v. entra in vigore il nuovo Regolamento comunitario sulle sostanze chimiche, meglio conosciuto come REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Di fatto però solo alcune delle disposizioni del nuovo Regolamento dovranno essere rispettate da quest’anno, dato che la maggior parte di esse si applicheranno dal 1 giugno 2008 (vedasi tempistiche allegate).

Nello specifico, i primi adempimenti a carico dell’industria, che decorreranno dal 1 giugno di quest’anno, riguardano il Titolo IV (informazioni all’interno della catena di approvvigionamento) e di conseguenza bisognerà adeguare le schede di sicurezza (SDS) alle nuove disposizioni.

Sarà infatti necessario apportare alcune modifiche rispetto al formato esistente, riguardo alle quali riportiamo alcune indicazioni sulla base di quanto riferito dal Ministero della Salute.
1. Il REACH prevede l’inversione delle sezioni 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli). Tuttavia, la Commissione europea ed il Ministero hanno chiarito che tale inversione può avvenire alla prima revisione della scheda (vedasi lettera Ministero allegata).

2. Il REACH prevede anche che la SDS riporti, nella sezione I, l’indirizzo e-mail della persona responsabile della redazione della scheda stessa. A seguito di un confronto a livello comunitario, anche in questo caso il Ministero della Salute ha indicato che anche questo potrà essere fatto in occasione della prima revisione della scheda (vedasi altra lettera del Ministero allegata).

3. Nel caso in cui una sostanza venga identificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) ai sensi dei criteri riportati all’Allegato XIII del Regolamento, deve essere redatta una nuova scheda di sicurezza che indichi chiaramente tali caratteristiche.

TEMPISTICHE REACH

Dal 1 giugno 2007:
Titoli IV (informazioni lungo la catena produttiva, SDS), IX (tariffe), X (agenzia)

Dal 1 giugno 2008:
La maggior parte delle disposizioni: Titolo II (registrazione), Titolo III (condivisione dei dati), Titolo V (utilizzatori a valle), Titolo VII (autorizzazione), Titolo XI (inventario classificazioni), Titolo XII (informazioni)

Dal 1 giugno 2009:
Restrizioni

Da giugno 2011:
Notifica sostanze negli articoli (art 7, co. 2)


Albo degli installatori: prorogata al 31 dicembre 2007 la data di entrata in vigore

giovedì 31 maggio 2007

Questa notizia è stata tratta da: http://www.unindustria.pn.it

La legge 26 febbraio 2007, n. 17 (pubblicata sul S.O. n. 48/L alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), con la quale è stato convertito il Decreto legge n. 300/2006, ha prorogato l’entrata in vigore al 31 dicembre 2007 delle disposizioni del capo V, parte II, del Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001) in materia di installazione di impianti, precedentemente fissata al 31 maggio 2007.


Ordinanza 3274 del 2003 e valvole gas antisismiche

mercoledì 30 maggio 2007

Come sempre della serie forse non tutti sanno che… (ma faccio bene a dire queste cose o è meglio vivere nell’ignoranza?????)

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Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (Suppl. Ord. alla G.U. 8.5.2003, n. 105)
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
(Testo coordinato con le rettifiche introdotte dall’Ord.3316)

4.10 IMPIANTI
Le prescrizioni riportate nel seguito riguardano gli elementi strutturali che sostengono e collegano tra loro e alla struttura principale i diversi elementi funzionali costituenti l’impianto. Ciascun elemento di un impianto che ecceda il 30% del carico permanente totale del solaio su cui è collocato o il 10% del carico permanente totale dell’intera struttura, non ricade nelle prescrizioni successive e richiederà uno specifico studio.
L’effetto dell’azione sismica potrà essere valutata considerando una forza (Fa) applicata al baricentro di ciascuno degli elementi funzionali componenti l’impianto, calcolata utilizzando le equazioni 4.11 e 4.12.

La progettazione degli elementi strutturali che sostengono e collegano i diversi elementi funzionali costituenti l’impianto tra loro e alla struttura principale dovrà seguire le stesse regole adottate per gli elementi strutturali degli edifici. Gli eventuali componenti fragili dovranno essere progettati per avere resistenza allo snervamento doppia di quella degli eventuali elementi duttili ad essi contigui, ma non superiore a quella risultante da un’analisi eseguita con coefficiente di struttura pari ad 1.
Gli impianti non dovranno essere vincolati all’edificio contando sul solo effetto dell’attrito.
Dovranno esser soggetti a verifica sia i dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali cui gli impianti sono fissati.
Gli impianti potranno essere collegati all’edificio con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili; gli impianti a dispositivi di vincolo flessibili sono quelli che hanno periodo di vibrazione T ≥0,1 s. Se si adottano dispositivi di vincolo flessibili i collegamenti di servizio dell’impianto dovranno essere flessibili e non dovranno far parte del meccanismo di vincolo.
Impianti a gas dimensionati per un consumo superiore ai 50 m3/h dovranno essere dotati di valvole per l’interruzione automatica della distribuzione in caso di terremoto. I tubi per la fornitura del gas, al passaggio dal terreno all’edificio, dovranno essere progettati per sopportare senza rotture i massimi spostamenti relativi edificio-terreno dovuti all’azione sismica di progetto.
I corpi illuminanti dovranno essere dotati di dispositivi di sostegno tali da impedirne il distacco in caso di terremoto; in particolare, se montati su controsoffitti sospesi, dovranno essere efficacemente ancorati ai sostegni longitudinali o trasversali del controsoffitto e non direttamente ad esso.

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In questo disposto non è chiaro che se un impianto è a servizio di un condominio (con tante utenze da 4 mc/h) è un impianto che supera i 50 mc/h o no… aspettiamo sentenze del giudice????

Un saluto a tutti gli impiantisti


Due regolamenti pubblicati sulla GUCE riguardanti i veicoli su strada

mercoledì 30 maggio 2007

Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:137:0001:0067:IT:PDF

Regolamento n. 51 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:137:0068:0115:IT:PDF


Appalti pubblici: bandi di gara – Precisazioni del Dipartimento per le Politiche Europee

mercoledì 30 maggio 2007

Questa notizia è stata tratta da: http://www.unindustria.pn.it

Il Dipartimento per le Politiche Europee individua alcuni principi che le stazioni appaltanti devono osservare in sede di adozione di bandi di gara per l’affidamento di contratti pubblici, distinguendo nettamente i criteri che presiedono la selezione dei concorrenti, da quelli relativi alla valutazione delle offerte.

Approfondimenti
Il Dipartimento per le Politiche Europee, con circolare 1^ marzo 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2007, n. 111, ha dettato alcune regole comportamentali, alle quali le stazioni appaltanti si devono attenere nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Il Dipartimento precisa che:

1. vanno tenuti distinti i criteri di selezione dell’offerente (criteri di idoneità), da quelli di valutazione delle offerte (criteri di aggiudicazione);

2. l’accertamento dell’idoneità degli offerenti deve essere effettuato in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica (articoli da 47 a 52 della direttiva 2004/18/CEE; articoli da 38 a 42 del D. Lgs. n. 163/2006), criteri che individuano le referenze probanti o i mezzi di prova che i concorrenti possono produrre per dimostrare la propria capacità finanziaria, economica e tecnica;

3. l’aggiudicazione dell’appalto avviene, invece, ricorrendo al criterio del prezzo più basso o a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 53 della direttiva 2004/18/CEE; articolo 81 del D. Lgs. n. 163/2006) e cioè valutando l’offerta.
In quest’ultimo caso, i criteri adottati dall’amministrazione, devono essere effettivamente volti ad individuare l’offerta più vantaggiosa (devono, cioè, essere collegati all’oggetto dell’appalto) e non riferirsi alla capacità del concorrente.

Il Dipartimento, citando poi il caso concreto dell’appalto di servizi, precisa che “se l’aggiudicazione avviene in base al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del lavoro, ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio”, mentre “non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell’offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio”.

In conclusione, il Dipartimento invita le amministrazioni a conformarsi con effetto immediato alle prescrizioni richiamate, “con l’avvertenza che, in caso di inosservanza di siffatti obblighi, si incorrerà nella responsabilità amministrativa per danno all’erario”.


Rischi e prevenzione nella movimentazione manuale dei carichi

mercoledì 30 maggio 2007

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it

Disponibile on line una scheda dedicata ai pericoli e ai rischi associati alla movimentazione manuale di carichi sul posto di lavoro a cura della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha reso disponibile on line una scheda (Fact Sheet) dedicata ai pericoli e ai rischi associati alla movimentazione manuale di carichi sul posto di lavoro.

Per “movimentazione manuale di carichi” si intende una delle seguenti azioni svolte da uno o più lavoratori: sollevare, tenere, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico pesante.

Pur essendo recentemente diminuita, la percentuale di lavoratori nell’Unione Europea che riferiscono di compiere operazioni di trasporto o movimentazione di carichi continua a rimanere alta (34,5 %) e raggiunge il 38 % nei 10 nuovi Stati membri.

Le operazioni di movimentazione dei carichi possono compromettere seriamente la salute dei lavoratori: il “mal di schiena” è infatti uno dei principali disturbi professionali riferiti nell’Unione europea (23,8%), percentuale che sale al 38,9% nei nuovi Stati membri.

Le lesioni possono essere di due tipi:
- disturbi cumulativi dovuti alla graduale usura cumulativa dell’apparato muscoloscheletrico riconducibile a operazioni continue di sollevamento o movimentazione
- traumi acuti quali ferite o fratture in seguito a infortuni.

Tra le cause delle lesioni nella movimentazione riferibili alle caratteristiche del carico vi è ovviamente quella del peso dell’oggetto. A questo proposito l’Agenzia Europa sottolinea come il limite di 25 kg (20 per le donne), che normalmente è considerato sicuro, può in realtà non esserlo per molte persone.

Tra le altre caratteristiche del carico da movimentare che possono essere causa di lesioni vi sono:
- troppo grande: se il carico è ingombrante, diventa impossibile rispettare le regole di base per il sollevamento e il trasporto, ossia tenere il carico il più possibile vicino al corpo; pertanto, la muscolatura si affatica più rapidamente;
- difficile da afferrare: la conseguenza può essere un incidente dovuto al fatto che il carico è scivolato di mano; i carichi con bordi spigolosi o contenenti materiali pericolosi possono ferire i lavoratori;
- instabile o sbilanciato: ciò comporta un sovraccarico su determinati muscoli e affaticamento, dato che il centro di gravità dell’oggetto è lontano dal centro del corpo del lavoratore;
- difficile da raggiungere: il fatto di dover stendere le braccia o di dover piegare o ruotare il tronco per poter raggiungere il carico implica un maggiore sforzo muscolare;
- ha una forma o dimensioni tali da impedire la visuale al lavoratore: in tal caso aumentano le possibilità che il carico scivoli o sfugga di mano o che il lavoratore cada o urti qualcosa o qualcuno.

La scheda analizza inoltre le cause di lesioni dovute al tipo di attività lavorativa e all’ambiente di lavoro: ad esempio un’illuminazione scarsa può accrescere il rischio di infortuni o costringere i lavoratori ad assumere posture scorrette per vederci meglio.

Oppure il calore può far aumentare il senso di stanchezza dei lavoratori e il sudore rende difficile l’uso degli attrezzi, costringendo le persone a ricorrere maggiormente alla forza per poterli utilizzare. Viceversa il freddo può far perdere sensibilità alle mani e, di riflesso, ostacolare la presa.

Dopo aver analizzato le misure preventive che l’azienda può mettere in atto, la scheda si sofferma sulle tecniche di movimentazione corrette.

Prima di sollevare un carico, è infatti sempre necessario pianificare e preparare l’operazione, assicurandosi di:

- sapere dove state andando;
- verificare che la zona in cui dovete operare sia libera da ostacoli;
- afferrare il carico con sicurezza;
- verificare che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;
- se l’operazione è eseguita con un’altra persona, concordare prima come procedere.

Le regole fondamentali per sollevare un carico sono sintetizzate in:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l’oggetto da trasportare (se ciò non fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
- sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.

Link alla scheda “Pericoli e rischi associati alla movimentazione manuale di carichi sul posto di lavoro” (file PDF, 139kb):

http://osha.europa.eu/publications/factsheets/73/fs73ew07_it.pdf/at_download/file


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