Archivio della Categoria 'Sicurezza&Salute'

Manovra: le novità del testo approvato dal Senato

giovedì 29 luglio 2010

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Il Senato, con votazione di fiducia, ha approvato il disegno di Legge di conversione del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica).
Il provvedimento approvato contiene numerose novità in materia di economia e finanza, sviluppo e infrastrutture, fisco e contributi, etc.
Tra le novità di maggior rilievo del provvedimento, ora all’esame della Camera, segnaliamo:
sostituzione della dichiarazione di inizio attività (Dia) con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
rinvio del termine per la valutazione del rischio stress lavoro correlato anche per le aziende private;
applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas;
riforma del Catasto;
semplificazione della conferenza di servizi;
agevolazioni per le reti di impresa;
istituzione delle zone a “burocrazia zero” nel Mezzogiorno;
compensazione dei crediti delle imprese verso Regioni ed enti locali per appalti e forniture.


Infortunio, prova del danno esistenziale. Onere a carico dell’infortunato – Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 luglio 2010, n. 15793

mercoledì 28 luglio 2010

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Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 luglio 2010, n. 15793
ha pronunciato la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido Dott. DE RENZIS Alessandro Dott. STILE Paolo Dott. IANNIELLO Antonio Dott. MELIADÓ Giuseppe – Presidente – Consigliere – Consigliere – rel. Consigliere – Consigliere
sentenza
sul ricorso proposto da: I.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACONIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro R.M.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPAGNOLO SANTO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
- intimato -
e contro V.G.;
e sul ricorso n. 23246/2006 proposto da: V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGA MICHELE, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro – I.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L. SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACONIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso; – R.M.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPAGNOLO SANTO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 92 8/2 006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/02/2006 R.G.N. 1199/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;
udito l’Avvocato FRANCESCO DI STEFANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
V.G., operaio dipendente della I.C. s.r.l. dal 2 settembre 1996 al 12 maggio 1999, avendo subito un grave infortunio sul lavoro in data ***- cadendo in uno scavo profondo circa mt. 2,50 realizzato per l’istallazione di un pozzetto in cemento armato, mentre era intento ad apporvi una recinzione di protezione -, dopo avere ottenuto dall’Inail il riconoscimento della conseguente inabilità lavorativa del 45%, aveva promosso un giudizio avanti al Tribunale del lavoro di Caltagirone per ottenere dalla datrice di lavoro (che a sua volta aveva chiamato in causa la R.M.A. s.p.a. per essere garantita in caso di soccombenza, avendo con essa stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile) il risarcimento del danno biologico e di quello morale conseguente all’infortunio, da attribuire a negligenza della società, che avrebbe violato gli obblighi stabiliti dall’art. 2087 c.c..
Con sentenza in data 18 giugno 2003, il Tribunale aveva condannato le due società, in via tra di loro solidale, a pagare al V. la somma di Euro 116.183,42, e on gli accessori di legge, a titolo di risarcimento dei danni richiesti.
Su appello della R.M.A. e appello incidentale delle altre due parti, la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 15 febbraio 2006 e notificata, unitamente al precetto, in data 1 giugno 2006: – ha confermato la valutazione di responsabilità per colpa della I., per avere tale società omesso di fornire al lavoratore la necessaria cintura di sicurezza dotata di bretelle collegate ad una fune trattenuta, che avrebbe impedito l’infortunio;
- ha accertato che il contratto di assicurazione non forniva copertura assicurativa in ordine ai danni biologico e morale, ma unicamente al danno patrimoniale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 riformando pertanto la sentenza nel capo di condanna di tale società; – ha ritenuto nuova la domanda svolta dal V., in sede di appello, di risarcimento del danno esistenziale, quale componente del danno biologico, accogliendo viceversa l’appello del lavoratore nella parte in cui questi aveva censurato la determinazione del quantum del danno liquidato dal primo giudice, procedendo pertanto ad una nuova liquidazione.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso la I.C. s.r.l., chiedendone l’annullamento con quattro motivi.
Resistono alle domande sia la società di assicurazione che V.G., con distinti controricorsi, il secondo dei quali, quello del V. è altresì associato ad un ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui resistono con controricorsi le altre due parti.
La R.M.A. ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
1 – Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto una unica sentenza.
2a – Col primo motivo, la I. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, artt. 1362, 1366, 1370 e 1375 c.c. relativamente al capo della sentenza che aveva respinto la richiesta di garanzia della società nei confronti della R.M.A.. La corretta interpretazione delle norme di legge citate e delle disposizioni del contratto di assicurazione che rinviano alle prime (riprodotte in ricorso, per la parte ritenuta significativa), al di là del mero tenore letterale di quest’ultimo, avrebbe dovuto convincere la Corte territoriale del fatto che l’ambito dell’assicurazione copriva integralmente il danno da infortunio, nell’ipotesi in cui l’assicurazione obbligatoria INAIL non esonerasse il datore di lavoro da responsabilità, come sarebbe accaduto nel caso in esame in cui, in relazione all’infortunio, i responsabili della società erano stati sottoposti a procedimento penale concluso con una archiviazione.
2b – Col secondo motivo, la difesa della I. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087 c.c. e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10. La Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità della società datrice di lavoro – per avere omesso di fornire al dipendente la necessaria cintura di sicurezza che avrebbe impedito l’infortunio – esclusivamente sulla base della descrizione dell’episodio effettuata dal ricorrente e valutata come “sostanzialmente, sul punto, non contestata da controparte”.
Questo accertamento dei giudici viene contestato dalla I., la quale deduce di avere da sempre dedotto in giudizio che il V. non aveva fornito alcuna prova della eventuale responsabilità addebitabile alla resistente, del danno, dell’agire colposo o doloso del presunto responsabile nonché del nesso di causalità che deve necessariamente legare l’azione o l’omissione all’evento dannoso.
Lo stesso giudice di primo grado, in una ordinanza interlocutoria, avrebbe rilevato l’assenza in giudizio di qualsivoglia deduzione istruttoria delle parti, ammettendo poi contraddittoriamente in un momento successivo una CTU, per la valutazione dei danni e accogliendo infine inopinatamente le domande.
2c – Col terzo motivo viene dedotta dalla I. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in ordine al metodo applicato dalla Corte d’appello di Catania nella liquidazione del danno biologico denunciato dal V., attraverso l’utilizzazione delle tabelle da RCA e non quelle INAIL, errando altresì “in ordine al procedimento della rivalutazione e devalutazione delle somme”.
2d – Infine, la società denuncia l’errata applicazione della legge e l’omessa motivazione della sentenza nel capo di condanna alle spese di lite. Sostiene infatti al riguardo che, essendo stato il giudizio di appello promosso dalla R.M.A., costringendo il V. a difendersi, la Corte territoriale avrebbe fatto bene a compensare le spese anche nei confronti di I. e non solo nei confronti della M.. Comunque la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni della propria pronuncia.
3a – Col primo motivo del ricorso incidentale, V.G. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in riferimento all’art. 2043 e 2087 c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo investe la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale relativo alla domanda di liquidazione del danno esistenziale, in quanto ritenuta tardiva. Ricordando che quello esistenziale non era considerato una figura autonoma di danno non patrimoniale al tempo della proposizione dell’azione giudiziaria, il ricorrente incidentale sostiene che esso andava comunque ricompresso fin dall’inizio nella domanda di risarcimento del danno morale, descritta (nel ricorso introduttivo con riferimento a lesioni tali da rendere evidenti le menomazioni alla vita di relazione familiare e sociale del danneggiato (impotenza, infertilità, incontinenza urinaria etc.).
3b – Col secondo motivo del ricorso incidentale, V.G. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 2059, 2043 e 2087 c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Correttamente interpretando la domanda formulata nel ricorso introduttivo, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere, alla stregua del contesto e delle deduzioni difensive svolte, che essa riguardava tutti i danni non patrimoniali, e quindi anche quello cd. esistenziale.
3c – Col terzo motivo, il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2 in riferimento al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e agli artt. 1362, 1366, 1370 c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza. In proposito, ricorda che in primo grado la M.A. si era costituita tardivamente in giudizio, per cui il difensore del V. aveva chiesto immediatamente che venisse dichiarata la decadenza da ogni eccezione non rilevabile d’ufficio, deduzione poi reiterata nella memoria di costituzione in appello. Ciononostante, la Corte d’appello di Catania non aveva preso posizione in ordine a tale richiesta e anzi aveva accolto l’eccezione della R.M. di inoperatività della garanzia assicurativa quanto al danno non patrimoniale.
Sennonché una tale eccezione era anche nuova, in quanto in primo grado la società di assicurazione aveva unicamente eccepito (tardivamente) che la, garanzia assicurativa aveva il limite di L. 500.000.000.
4 – Nel controricorso al ricorso principale della I. e in quello relativo al ricorso incidentale del V., la R.M.A. deduce l’inammissibilità dei due ricorsi in quanto privi di quesiti di diritto, richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.. Nel secondo controricorso deduce altresì la nullità della notifica del ricorso incidentale In quanto operata dall’ufficiale giudiziario di Catania anziché di quello di Roma.
Ambedue le deduzioni sono manifestamente infondate. È infatti manifestamente infondata la prima, in quanto la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotta nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (e abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con riguardo ai ricorsi per cassazione proposti successivamente alla data del 3 luglio 2009), era applicabile, a norma dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze depositate successivamente alla data del 1 marzo 2006, mentre nel caso in esame la sentenza impugnata è stata depositata nella cancelleria della Corte d’appello di Catania in data 15 febbraio 2006. Manifestamente infondata è anche la seconda deduzione, in ragione del fatto che la L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1 stabilisce testualmente che “La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale”, che è quanto avvenuto nel caso in esame.
5 – Seguendo l’ordine logico delle questioni sottoposte al giudizio della Corte, va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso principale seguito dal terzo e quindi dal primo e dal secondo motivo del ricorso incidentale. Successivamente andranno esaminati il terzo motivo del ricorso incidentale, quindi il primo e infine il quarto del ricorso principale.
Il secondo motivo del ricorso principale della I.C. s.p.a. è infondato. La Corte territoriale ha effettivamente accertato la responsabilità della società in ordine all’infortunio occorso sulla base “della ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e sostanzialmente, sul punto, non contestata da controparte”. Trattasi, come risulta dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto dal ricorrente incidentale e riassunto nella sentenza, del fatto che il lavoratore era stato incaricato di porre una recinzione ai bordi di uno scavo profondo circa mt. 2,50, senza essere munito dal datore di lavoro della necessaria cintura di sicurezza, per cui, scivolando era caduto nella cavità, procurandosi le lesioni descritte agli atti. Questa essendo la ricostruzione dei fatti che i giudici hanno ritenuto non contestata dalla società, quest’ultima sostiene viceversa di averla contestata, riproducendo all’uopo brani della memoria di costituzione e dell’atto di appello con cui peraltro eccepisce, in maniera solo generica, che il V. non avrebbe fornito “nessuna prova sulla eventuale responsabilità addebitatile alla resistente”, senza contestare specificatamente, né in quella né in questa sede, che i fatti si siano effettivamente svolti nel modo descritto. Ed è su tali fatti che i giudici di merito hanno fondato (quello di primo grado, dopo l’iniziale incertezza riferita dalla ricorrente) la valutazione di una omissione colposa di cautele doverose (ex art. 2087 c.c. e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10) da parte della datrice di lavoro, le quali avrebbero evitato, se effettivamente adottate, la caduta del lavoratore all’interno della buca e con essa il danno conseguente e quindi dando conto della ricorrenza degli estremi della responsabilità civile della società in ordine al danno provocato dall’infortunio occorso al V..
Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile per assoluta genericità, anzitutto laddove lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato “in ordine al procedimento della valutazione e devalutazione delle somme”, senza articolare in alcun modo tale censura, che resta pertanto non comprensibile. Genericità che affligge anche la restante parte del motivo, laddove la ricorrente si limita alla mera contrapposizione al metodo di liquidazione equitativa del danno seguito dai giudici di merito quello di cui alle tariffe INAIL, viceversa notoriamente calibrate sulla natura indennitaria e non risarcitoria della relativa corresponsione.
Vanno quindi esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, relativi alla pretesa liquidazione del danno esistenziale, che sono infondati. Se corrisponde infatti a verità il fatto che all’epoca della proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., il danno esistenziale non riceveva dalla giurisprudenza di questa Corte un rilievo autonomo, come componente del danno non patrimoniale (e tuttora ne è escluso alla luce della più recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte – sent. 11 novembre 2008 n. 26972 -, ritornata, dopo l’intervallo iniziato con la sentenza n. 7713 del 7 giugno 2000 al binomio danno patrimoniale e non patrimoniale) il ricorrente per sostenere di avere richiesto fin dall’origine anche il danno c.d. esistenziale, avrebbe dovuto indicare in questa sede quali danni e sofferenze subiti a seguito e a causa dell’infortunio e di cui avrebbe col ricorso richiesto il risarcimento, rappresentano poste di danno diverse e ulteriori rispetto a quelle risarcibili e risarcite come danno biologico, anche nel suo aspetto dinamico – relazionale e come danno morale.
Viceversa, V.G. si limita al riguardo a riprodurre integralmente il ricorso introduttivo, che descrive la vicenda e i danni che ne sono derivati, senza enucleare, in maniera specifica, le componenti di danno “ulteriore” di cui chiedeva il risarcimento, sia pure all’interno del ristoro del danno biologico e di quello morale e che sono rimaste insoddisfatte in sede di liquidazione equitativa operata dai giudici.
A questa insufficiente rappresentazione della fondatezza delle proprie censure consegue il rigetto dei due primi motivi del ricorso incidentale.
Quanto al terzo, esso è inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente incidentale a proporre una tale censura (ripresa, infine, ma tardivamente e quindi in maniera inammissibile, anche dalla I.). Le domande iniziali del V. erano infatti – e sono necessariamente rimaste – esclusivamente rivolte nei confronti della I.C., la quale ha chiesto e ottenuto la chiamata in giudizio della R.M.A. esclusivamente
per ottenere da questa il rimborso delle somme che avesse eventualmente dovuto erogare al V. a titolo di risarcimento danni a seguito del giudizio, tutt’al più chiedendo all’assicurazione di pagare direttamente al terzo danneggiato, a norma dell’art. 1917 c.c., comma 2.
Non sembra infine inopportuno rilevare che nell’ambito di tale giudizio tra la I. e la R.M.A. era la prima ad essere gravata dall’onere di provare che i danni richiestile dal V. erano ricompresi nella copertura assicurativa.
Il primo motivo del ricorso principale e invece infondato. Con esso la ricorrente in sostanza censura l’interpretazione data dai giudici di merito alla norma del contratto di assicurazione che deduce come stipulato nel ***e in cui veniva definito il rischio assicurato. Al riguardo, le condizioni generali di polizza riprodotte dalla società stabiliscono che la società di assicurazione “si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti”. “L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il contraente sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge”. Poiché è indiscusso che l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti non copriva all’epoca del contratto il cd. danno biologico (che vi è stato inserito solo con il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 con esclusivo riguardo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale relativo alle tabelle delle menomazioni – luglio 2000), i giudici hanno correttamente ritenuto che l’assicurazione tra la R.M. e la I. riguardasse quanto la società fosse tenuta a pagare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11 in via di regresso all’INAIL nell’ipotesi in cui, nonostante l’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro non fosse esonerato dalla responsabilità civile a norma del precedente art. 10 del D.P.R. citato. Poiché trattasi di indennità “collegate e commisurate ai riflessi che l’infortunio aveva sull’attitudine al lavoro del dipendente”, la Corte ha concluso nel senso che dall’ambito della copertura assicurativa restavano esclusi sia il danno biologico che il danno morale. L’interpretazione alla base di tali conclusioni è censurata dalla ricorrente per violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione.
Quanto al primo profilo, pur sostenendo che l’interprete non deve limitarsi al tenore letterale della norma contrattuale, ma deve ricercare la comune intenzione delle parti, la ricorrente non indica poi significativi dati estratestuali utili per la individuazione di tale comune volontà, evidenziando elementi di significato neutro rispetto a tale finalità, quali il fatto che all’epoca del contratto di assicurazione fosse nota la categoria del danno biologico o affermando in maniera meramente assertiva che il contratto di assicurazione mirava a coprire il più ampio spettro di rischi, in ogni caso sostenendo una lettura correttamente ritenuta dai giudici di merito chiaramente esclusa dal tenore letterale della legge, che segna il primo e fondamentale dato significativo della comune volontà delle parti, qui consacrata in un testo scritto.
Anche la censura di vizio di motivazione è centrata sugli stessi ragionamenti o su considerazioni analoghe, cosicché il motivo non riesce a superare l’impressione che con esso si intenda coinvolgere la Corte nella diretta interpretazione della norma contrattuale, riservata viceversa ai giudici di merito e controllabile in questa sede solo per ciò che riguarda l’eventuale violazione delle norme di legge sulla e di interpretazione dei contratti o per specifici decisivi vizi motivazionali (per un caso analogo, di interpretazione da parte dei giudici di merito di una norma di un contratto di assicurazione di contenuto pressoché identico a quello in esame, cfr. Cass. 18 luglio 2006 n. 16376).
Infine, è manifestamente infondato l’ultimo motivo del ricorso principale, essendo stata la società soccombente nel grado di appello ove aveva anche proposto appello incidentale nei confronti del V. e avendo i giudici motivato in ragione di tale soccombenza la condanna alle spese della I..
Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi, principale e incidentale, vanno respinti.
L’esito della lite tra l’I. e V. e l’alternanza di giudizio nei due gradi di merito per ciò che riguarda l’ambito della copertura assicurativa del contratto tra la R.M. e la I., consigliano la compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P .Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.


Amianto: l’inchiesta Eternit ora approda in Brasile

martedì 27 luglio 2010

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26 luglio 2010. Il pm Guariniello ha avviato una rogatoria internazionale per avere accesso ad informazioni relative alla sede di Rio de Janeiro della multinazionale. A motivare la richiesta la morte di un lavoratore di Alessandria impiegato nello stabilimento per anni e deceduto per mesotelioma, una volta tornato in Italia
TORINO – Dall’Italia al Brasile: la pista dell’amianto seguita dagli inquirenti nell’inchiesta relativa al caso Eternit approda adesso a Rio de Jainero. Una complessa rogatoria internazionale – relativa allo stabilimento di Rio de Janeiro della multinazionale – è stata avviata, infatti, dal pm Raffaele Guariniello. A originare l’operazione la vicenda di un piemontese morto di mesotelioma dopo avere lavorato in quella fabbrica per alcuni anni. L’accusa è di omicidio colposo. Il procedimento si affianca al processo attualmente in corso a Torino per le morti e le malattie provocate dall’asbsesto lavorato nei quattro stabilimenti italiani di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli).
Un processo epocale per la giustizia italiana – con oltre 6.300 parti civili – e che vede due soli imputati: il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, uno degli uomini più ricchi del mondo, e il barone belga Louis de Cartier de Marchienne. Entrambi devono rispondere di disastro a titolo doloso perché – è la tesi dell’accusa – si ritiene che i due, pur a conoscenza dei problemi creati dall’amianto, non abbiano mai preso provvedimenti adeguati. Eternit, però, ha avuto filiali sparse in tutto il mondo. E in uno di questi, a Rio De Janeiro, hanno lavorato decine di italiani, molti dei quali originari del Piemonte e convinti dalla dirigenza a trasferirsi. Uno di questi, della provincia di Alessandria, una volta rientrato in patria è deceduto per un mesotelioma.
Il pm Raffaele Guariniello, con l’avvio della rogatoria, chiederà adesso alle autorità brasiliane (attraverso la mediazione dei rispettivi ministeri della giustizia) di fornirgli una serie di dati: dal numero dei dipendenti della sede di Rio alle condizioni in cui hanno lavorato, all’eventuale presenza di controlli sanitari disposti dall’azienda. Sono giunte, ancora, le richieste giunte in questi ultimi mesi a Guariniello di recarsi in Brasile per parlare del fenomeno amianto. Sabato scorso, infine, un avvocato brasiliano avrebbe incontrato il procuratore nel suo ufficio a Torino proprio per cercare di organizzare un’eventuale trasferta nel continente sud-americano.
Fonte: INAIL


VIBRAZIONI: FINITO IL PERIODO TRANSITORIO

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.frareg.com/

Lo scorso 6 luglio 2010 è entrato in vigore definitivamente l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni per le attrezzature di lavoro messe a disposizioni dei lavoratori prima del 6 luglio 2007.

Infatti, il D.Lgs. 106/09 aveva introdotto per tali attrezzature un regime transitorio con la modifica dell’articolo 306:

Articolo 147
(Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;

Si ricorda di seguito i limiti entrati in vigore:

per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
- il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.

per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
- il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

la valutazione del rischio “è effettuata con cadenza almeno quadriennale, è aggiornata ogni volta che ci siano mutamenti che la rendono obsoleta o i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione; i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi”.


Rischio chimico: gli atti del workshop sulle recenti normative

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

Gli atti di un workshop dedicato al rischio chimico e al ruolo dell´igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea.

Il 18 febbraio 2010 si è tenuto a Bologna il workshop “Rischio chimico – il ruolo dell´Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea”.
Organizzato dalla sezione territoriale AIDII Toscana Emilia-Romagna, con la collaborazione dell’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna e di ARPA Emilia-Romagna, il workshop ha visto una notevole affluenza e la partecipazione di diversi esperti che hanno fornito elementi importanti sulla corretta applicazione delle attuali novità legislative e regolamentari.

Nella presentazione del workshop – pubblicata insieme agli atti dell’incontro sul sito di ARPA Emilia-Romagna – si indica infatti che la recente evoluzione legislativa e regolamentare in materia di gestione del rischio chimico occupazionale ed ambientale “ha introdotto importanti cambiamenti nei processi di definizione ed applicazione delle misure di prevenzione”.

In particolare nel workshop sono state affrontate le novità relative a:
- Decreto legislativo 81/2008, che ha introdotto il rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza;
- Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) che modifica le norme sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici;
- Regolamento CE n. 1907/2006 (REACh) riguardante la registrazione, la valutazione, l´autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Normative e regolamenti che “comportano l´acquisizione di conoscenze e competenze nuove da parte dei soggetti coinvolti nei processi di prevenzione quali Datori di Lavoro, RSPP, Consulenti Aziendali, Operatori degli Organi di Controllo (AUSL e ARPA)”.

Nel corso dell’incontro sono state formulate dai partecipanti delle “domande, alle quali, causa tempi stretti, i relatori non hanno potuto rispondere”.
Le rispettive risposte sono disponibili on-line e le presenteremo in futuri articoli di PuntoSicuro.

Gli atti del workshop:

- “Introduzione” S. Luzzi (formato PDF, 161 kb);

- “Introduzione ai temi della giornata”, Ing. A. Albonetti (formato PDF, 157 kb);

- “La valutazione del rischio chimico nel D.Lgs. 81/08 modificato con il D.Lgs. 106/09: criteri per la definizione di rischio irrilevante e rischio chimico infortunistico”, Dott. B. Marchesini (formato PDF, 1.399 kb);

- “Il documento di valutazione del rischio nelle piccole imprese: descrizione dello stato dell’arte in un campione di aziende con indicazioni operative di miglioramento della qualità della valutazione del rischio chimico”, Dott. G. Sciarra (formato PDF, 2.655 kb);

- “CLP le nuove regole per classificazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti chimici”, Dott.ssa P. Ferdenzi (formato PDF, 1.066kb);

- “REACh: ricadute del rapporto di sicurezza chimica (CSR) e della valutazione della sicurezza chimica (CSA) sull’attività del consulente igienista industriale dell’azienda”, Dott.ssa R. Demi (formato PDF, 1.156 kb);

- “REACh: rapporto di sicurezza chimica (CSR) e valutazione della sicurezza chimica (CSA). La rete nazionale degli organi di controllo del REACh in Italia”, Dott. C. Govoni (formato PDF, 3.560 kb).

links da qui:

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=10106


Montare i dispositivi di sicurezza sui trattori

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

Molti incidenti mortali in agricoltura dipendono dalla mancanza di dispositivi di sicurezza sui trattori. L’instabilità di questi mezzi agricoli, la necessità di arco di protezione e di cinture di sicurezza, gli obblighi normativi.

Su “Terra trentina”, un periodico di economia e tecnica dell’agricoltura dell’Assessorato provinciale all’agricoltura, foreste, turismo e promozione della Provincia autonoma di Trento, sono comparsi diversi articoli che possono interessare i nostri lettori in merito alla sicurezza
nel comparto agricolo.

Ci si può soffermare ad esempio sull’articolo “Con arco e cinture più sicuri sui trattori” scritto da Angelo Giovanazzi (Direttore Medicina del lavoro – Apss Trento).
Secondo tale articolo l’applicazione del Decreto legislativo 81/2008 riguardo ai dispositivi di sicurezza nei trattori è indifferibile in relazione ai numerosi incidenti mortali che si sono verificati negli ultimi mesi del 2008 in varie zone del Trentino.
Molti di questi “hanno avuto esito mortale e sono attribuibili alla mancanza dell’arco e delle cinture di sicurezza, il cui appropriato utilizzo avrebbe potuto contenere la gravità di tali eventi”.
In particolare in questa regione nel 2008 il numero degli infortuni mortali nell’ agricoltura porta “ad un risultato tendenzialmente superiore alla somma degli altri infortuni mortali da lavoro avvenuti in tutti i restanti comparti produttivi trentini”.

Il trattore è un mezzo agricolo che per sua conformazione e “per le particolari condizioni di uso può risultare instabile” e arrivare a ribaltarsi.
In questi casi è “molto raro e del tutto casuale che il conducente riesca ad abbandonare il mezzo in situazioni di ribaltamento, vuoi perché il tempo di reazione di una persona normale è superiore al tempo di ribaltamento, vuoi perché, anche nel caso in cui reagisca tempestivamente, è impacciata dal vestiario e dai componenti meccanici (volante, marce, leve di comando, etc.)”.
Dunque “la sola possibilità individuata per non restare schiacciati dal mezzo in caso di ribaltamento, è quella di proteggersi restando all’interno di una ‘struttura’ di sicurezza robusta e collaudata”: ad esempio attraverso “un semplice arco di protezione, il quale delimita un ‘volume di sicurezza’ all’interno del quale anche in caso di ribaltamento non si viene ad essere schiacciati tra il terreno ed il trattore”.
Tuttavia per rimanere all’interno di questo volume di sicurezza, bisogna non essere sbalzati dalla macchina e quindi “assicurarsi al posto di guida tramite cinture di sicurezza robuste, come previsto dalla normativa vigente”.
Come adeguare un trattore alla normativa e dotarlo di questi dispositivi?
È sufficiente rivolgersi ad una officina “disponibile ad eseguire e certificare l’esecuzione del lavoro di adeguamento: può essere montato l’arco di protezione originale della macchina o, qualora non disponibile sul mercato, anche realizzato appositamente”. Inoltre il “ montaggio e/o la realizzazione devono essere certificati dall’officina, che attesterà l’assunzione di responsabilità” per avere eseguito tutto conformemente a quanto indicato nelle linee guida Ispesl.

A queste linee guida fa cenno anche l’articolo “Il montaggio dei dispositivi di sicurezza”, scritto da Maurizio Valer del Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale.
L’articolo “propone alcuni approfondimenti tecnici sulle modalità da seguire per dotare le trattrici dei mezzi di protezione resi obbligatori dal decreto legislativo 81/2008 ed elenca, a titolo di documentazione storica, la lunga serie di provvedimenti varati in precedenza, per buona parte disattesi da costruttori e agricoltori”.

I trattori agricoli sono mezzi facilmente soggetti al ribaltamento “perché sono sprovvisti di sospensioni, hanno un baricentro tendenzialmente alto per garantire una luce minima da terra, operano con attrezzature a sbalzo applicate sia anteriormente che posteriormente e sono utilizzati in molti casi in condizioni operative di pendenza del terreno sia trasversali che longitudinali”.
Dopo aver ricordato che il Codice della strada “prevede (art 106) che le macchine agricole semoventi devono rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro”, l’autore indica che con il D.Lgs. 81/2008 si arriva ad una “svolta decisiva”.
Il Testo Unico “obbliga all’applicazione di telaio di protezione in caso di ribaltamento e di sedili con cinture di sicurezza su tutti i mezzi, indipendentemente da chi (lavoratore subalterno o indipendente) e dove (strada pubblica o terreno privato) sono condotti”.
Inoltre “l’immissione sul mercato di macchine non conformi non è più possibile, e se ciò avviene, il venditore è ritenuto responsabile con l’applicazione di pesanti sanzioni”.

È a questo punto che l’articolo ricorda che l’Ispesl “per far fronte alla mancanza di precisi indirizzi tecnici per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro” ha elaborato delle linee guida tecniche. Linee guida che PuntoSicuro ha presentato e a cui vi rimandiamo per ulteriori approfondimenti sulla corretta costruzione ed installazione di telaio di protezione e cinture di sicurezza e sulle attestazioni e certificazioni necessarie (anche in relazione ai vari aggiornamenti).
L’articolo specifica che “nei casi in cui per motivi tecnico-applicativi non fosse possibile rispettare le indicazioni precise contenute nelle linee guida, è possibile l’adeguamento del trattore producendo un fascicolo tecnico stilato da un professionista, che accerti il rispetto dei requisiti minimi e quindi del livello di sicurezza espresso dalle linee stesse”.
Per i trattori “già omologati con telaio di protezione e ancorché sprovvisti per vari motivi dello stesso, è sufficiente l’istallazione di un roll-bar acquistato come ricambio per quello specifico modello di trattore. Se il ricambio risulta indisponibile, dimostrando il fatto con dichiarazione del costruttore, è possibile l’installazione di un telaio di protezione antiribaltamento, costruito ed installato secondo le linee guida”. Se poi il sedile del trattore “è già del tipo omologato e predisposto per le cinture omologate, è sufficiente l’applicazione di queste direttamente dal proprietario del mezzo”.

L’articolo ricorda anche che per “l’adeguamento dei trattori agricoli circolanti ai requisiti minimi di sicurezza e salute previsti dalle disposizioni vigenti, il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, nel caso di installazione di un dispositivo di protezione in caso di ribaltamento, così come la sostituzione del sedile del conducente del trattore agricolo con altro dotato di cinture di sicurezza, ritiene ammissibile l’adozione della procedura semplificata che non prevede l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo in questione”.

L’autore conclude riportando alcuni problemi da risolvere.
Ad esempio “la possibilità di montare un dispositivo rapido, comodo e sicuro che oltre ad alzare ed abbassare l’arco, evitando la fatica ed il rischio di infortunarsi durante l’operazione, lo blocchi in posizione verticale, è un obiettivo importante da raggiungere”. Per ora, infatti, è solo “possibile applicare ausili per l’abbattimento come ad esempio cilindri idraulici tenendo presente che il collegamento con l’arco non può essere realizzato mediante saldatura ma solo con incravattamento”. Inoltre irrisolto è “l’adeguamento delle numerose trattrici agricole con pianale di carico (ex motoagricole), per le quali non è stata prevista nessuna possibilità di adeguamento nel caso di mancanza di sistemi di protezione contro il ribaltamento”.

Terra trentina, “Con arco e cinture più sicuri sui trattori” scritto da Angelo Giovanazzi – Direttore Medicina del lavoro – Apss Trento, pubblicato nel numero di gennaio 2009 (formato PDF, 158 kB).

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/100726_Terra_Trentina_sicurezza_trattori.pdf

Terra trentina, “Il montaggio dei dispositivi di sicurezza”, scritto da Maurizio Valer del Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale– PAT, pubblicato nel numero di gennaio 2009 (formato PDF, 234 kB).

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/100726_Terra_Trentina_sicurezza_trattori_DPI.pdf


La Cassazione sull’adeguamento periodico delle macchine

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

Una macchina, benché munita di accorgimenti previsti dalla legge, va adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura. A cura di G. Porreca.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 43443 del 13 novembre 2009 (u. p. 14 ottobre 2009) – Pres. Rizzo – Est. Piccialli – P.M. Iannelli – Ric. C. F. L.

Commento a cura di G. Porreca.

È configurabile la responsabilità di un datore di lavoro se introduce nella propria azienda e mette a disposizione dei propri lavoratori dipendenti una macchina che per vizi di costruzione può essere fonte di danno per le persone senza che lo stesso abbia accertato che il costruttore o l’eventuale venditore abbia sottoposto la macchina stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, né vale ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sulla osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica. Ogni macchina benché munita di accorgimenti previsti dalla legge e validi in un momento storico va comunque adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la macchina stesa più sicura.

Il caso
Il caso riguarda l’infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda a causa della fuoriuscita di un ammortizzatore mentre era intento a manovrare una pressa idraulica con una pompa a mano. Per tale infortunio veniva riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato, nella sua qualità di datore di lavoro, l’amministratore unico della società alle cui dipendenze lavorava l’infortunato per avere consentito l’utilizzo improprio della pressa, che le stesse istruzioni della ditta costruttrice escludevano potesse essere adibita alle lavorazioni su ammortizzatori, e ciò qualunque fosse stata l’eziologia dell’incidente in merito alla quale gli accertamenti dei tecnici della ASL avevano fornito una triplice opzione di ipotesi (manovra manuale dell’addetto, fuoriuscita di pressione, parziale cedimento di un’astina) che facevano comunque capo tutte ad una impropria messa a disposizione dell’attrezzatura.

L’iter giudiziario e le decisioni della Corte suprema
La Corte di Appello ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale ed ha confermate le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado avendo lo stesso imputato dichiarato di non essersi mai occupato della pressa che pure aveva messo a disposizione del lavoratore, contravvenendo in tal modo all’obbligo impostogli ex lege di fornire ai dipendenti, quale datore di lavoro, uno strumento lavorativo adeguato e sicuro.

L’imputato ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione adducendo due motivazioni, l’una che il lavoratore infortunato, avendo le chiavi dell’azienda, si era trattenuto nella stessa nelle ore notturne nelle quali si è verificato l’evento, senza avere avuto un esplicito incarico dall’azienda e l’altra che ingiustamente era stata ritenuta inidonea dai giudici della Corte di Appello la pressa per le lavorazioni alle quali era stata adibita.

Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ricordato che “tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (cfr., ora, Decreto Legge 9 aprile 2008, n. 81, articoli 69 e segg.), dovendo egli in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, volendo trarre le conseguenze da questo principio, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”.

La Sez. IV ha altresì riconosciuta configurabile la responsabilità del datore di lavoro per aver introdotto e messo a disposizione del lavoratore “una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (cfr. di recente, Sezione 4, 11 dicembre 2007, Mantelli ed altro)”.

Sulla impossibilità, quindi, sostenuta dal datore di lavoro di controllare il lavoratore per aver lo stesso lavorato in orario non consentitogli la suprema Corte ha messo in evidenza il principio pacifico in base al quale “in tema di infortuni sul lavoro, l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio (giacché al datore di lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela)” e che il nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), si può ritenere interrotto solo in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale, imprevedibile ed abnorme del lavoratore e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

”Nessun comportamento abnorme”, ha sostenuto tra l’altro la suprema Corte, “può individuarsi nell’agire del lavoratore, la cui disponibilità delle chiavi dell’azienda all’evidenza, secondo quanto ricostruito in sede di merito, consentiva (e di questo il datore di lavoro non poteva essere edotto e, comunque, di questo avrebbe dovuto tenerne conto) l’accesso all’impianto per svolgere la propria attività. Che poi tale accesso non sia stato eccezionale ed imprevedibile è del resto attestato dalle modalità del ritrovamento dell’infortunato, da parte di altri lavoratori, in ora ampiamente notturna, che si trovavano in azienda evidentemente per ragioni lavorative (ciò è incontroverso e contraddice, in fatto, gli argomenti prospettati in ricorso, circa un orario lavorativo confinato per tutti entro il massimo le 18,30)”.

Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – Sentenza n. 43443 del 13 novembre 2009 (u. p. 14 ottobre 2009) – Pres. Rizzo – Est. Piccialli – P.M. Iannelli – Ric. C. F. L. – Una macchina benché munita di accorgimenti previsti dalla legge, validi in un momento storico, va adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura. A cura di G.Porreca.


Senato: Audizione del Ministro Sacconi alla “Commissione Tofani”

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Audizione il 21 luglio allla “Commissione Infortuni” del Senato per fare il punto sul processo di attuazione del “Testo Unico” (D.Lgs. 81/2008) e verificare la possibilità di velocizzare il completamento della normativa in esame e in particolare l’adozione dei decreti ministeriali che intervengono sugli aspetti di dettaglio della materia.

Il presidente TOFANI, dopo aver ringraziato il ministro Sacconi per la sua presenza, introduce l’audizione odierna, che mira a fare il punto sul processo di attuazione della disciplina … decreto legislativo n. 81 del 2008 … e intende ora verificare la possibilità di velocizzare il completamento della normativa in esame e in particolare l’adozione dei decreti ministeriali che intervengono sugli aspetti di dettaglio della materia…

Il ministro SACCONI illustra in dettaglio un rapporto sullo stato del processo di attuazione del Testo unico e sui relativi tempi di completamento, che deposita altresì agli atti della Commissione.

… (leggi l’intera audizione al link) http://www.amblav.it/download/Audizione-Sacconi-Comm-Infortuni-Tofani-Senato-22_07_2010.pdf

Intervengono:
- Senatore Tofani (Presidente)
- Senatore Nerozzi (Pd)
- Senatore DE LUCA (PD)
- Senatrice DONAGGIO (PD)
- Senatrice CARLONI (PD)
- Senatrice SPADONI (PdL)

Al termine il ministro SACCONI ribadisce la ferma intenzione del Governo di dare piena attuazione al decreto legislativo n. 81 del 2008, osservando che anche le modifiche via via apportate non ne hanno stravolto l’impianto, ma lo hanno bensì migliorato e precisato, come nel caso della “patente a punti” per le imprese e del documento di valutazione dei rischi per i lavoratori con contratto a termine.

Occorre però anche individuare politiche e azioni ad hoc, intervenendo sui singoli settori e attività. Gli stessi recenti dati sul calo degli infortuni devono essere letti con attenzione, perché indicano solo una tendenza generale, per quanto positiva. Viceversa, le malattie professionali sono in aumento: ciò è dovuto anche ad una maggiore consapevolezza e ad un maggior numero di denunce, ma è un fenomeno che deve essere tenuto sotto controllo.

Condivide l’ipotesi di abrogare il criterio del massimo ribasso d’asta e porterà la questione all’attenzione del Governo, anche se in materia di appalti esistono dei vincoli comunitari di cui tenere conto.

Auspica che, in relazione al problema dei lavoratori immigrati, le parti sociali possano avere un ruolo attivo per favorire l’emersione del lavoro irregolare e la lotta allo sfruttamento.
Si riserva di verificare la questione della durata del permesso di soggiorno, così come quella dei finanziamenti per l’edilizia scolastica. In materia di attività ispettiva, trasmetterà alla Commissione tutte le notizie richieste, confermando l’intenzione di proseguire con serietà in questo ambito, concentrando gli sforzi contro le situazioni più pesanti come il lavoro sommerso e lo sfruttamento, specie nelle regioni più esposte al rischio della criminalità organizzata e nei settori maggiormente colpiti.
In questo senso la sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché l’integrazione delle banche dati dei vari enti preposti potrà dare ottimi risultati. Si impegna infine a riferire periodicamente alla Commissione sull’andamento delle attività legate al completamento del Testo unico.


Rischi STRESS Lavoro-correlato: precisazioni sulla proroga al 31/12/2010

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

La proroga della valutazione dei rischi STRESS Lavoro-correlati dal 1 agosto al 31/12/2010 per tutte le aziende potrebbe entrare in vigore entro il 31 luglio 2010. Il differimento dei termini è previsto dalle modifiche al Decreto Legge n. 78/2008, al voto definitivo della Camera entro il 28 luglio 2010, tramite voto di fiducia. L’entrata in vigore effettiva avverrà dopo la pubblicazione in G.U. del DL 78/2010 nella versione approvata dal Parlamento.

L’entrata in vigore effettiva della proroga dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi “STRESS Lavoro-correlati” per tutte le aziende
- dal 1 agosto 2010
- al 31 dicembre2010
avverrà dopo la pubblicazione in G.U. del DL 78/2010 nella versione approvata dal Parlamento.

Vedi il link (pag. 12) – http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/html/allegati/16PDL0039830_1.html

La proroga potrebbe entrare in vigore entro il 31 luglio 2010.

La proroga della dei rischi Stress alle aziende private al 31/12/2010 è prevista dalle modifiche apportate dal Senato all’art. 8, comma 12 dell’originario testo del Decreto-legge 78/2010, che la prevedeva solo per le aziende della P.A.

Il differimento dei termini previsto dalle modifiche al Decreto Legge n. 78/2008 dovrebbe essere posto al voto definitivo della Camera dei Deputati entro il 28 luglio 2010, tramite il voto di fiducia, già annunciato dal Governo.

Dopo la definitiva approvazione del Parlamento il DL 78/2010 dovrà essere sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla G.U.

……………

Il Decreto-legge 78/2010 – con le modifiche del maxi-emendamento del Governo -peggiora la Tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza e inficia l’art. 41 della Costituzione, introducendo la “SCIA” (Segnalazione certificata inizio attività), una forma di silenzio assenso all’inizio di attività imprenditoriali, atigianali e commerciali, pur con alcuni limiti (assolutamente insufficienti), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa …

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=483764


ESTENSIONE DELLA PROROGA STRESS ALLE AZIENDE PRIVATE MA C’E’ ANCHE DI PIU’

lunedì 26 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.frareg.com/

Nell’iter di approvazione definitiva della Manovra con la conversione del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, il Governo ha posto lo scorso 14 luglio la questione di fiducia al Senato che ha approvato il maxiemendamento. Siamo ora a pochi giorni dell’approvazione definitiva anche da parte del Parlamento. Il maxiemendamento comprende novità per la sicurezza sul lavoro e in particolare per la valutazione dello stress ma non solo.

La novità attesa è comunque lo slittamento – anche per le aziende private – della valutazione del rischio stress-lavoro correlato al 31 dicembre 2010. Si ricorda che il decreto-legge proponeva solo inizialmente uno slittamento dell’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche.

Molto più sorprendente invece è la proposta di differimento di 12 ulteriori mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08. In sostanza, l’emendamento rimanderebbe al 1° maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 riguardanti Forze armate, Università, scuole etc…


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