Archivio della Categoria 'Lavori pubblici'

On line la lista dei beni dello Stato che potranno essere venduti

giovedì 29 luglio 2010

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Nell’ambito delle attività propedeutiche all’attuazione del “Federalismo Demaniale”, l’Agenzia del Demanio ha pubblicato un elenco contenente i beni del Patrimonio dello Stato (esclusi quelli in uso alle Pubbliche Amministrazioni, quelli appartenenti al Demanio Storico Artistico e quelli situati nelle Regioni a statuto speciale e nel Comune di Roma).
Si tratta di un elenco di 12 mila beni che dalla fine dell’anno saranno trasferiti dallo Stato alle Regioni che potranno decidere di cederli per fare cassa.
L’elenco comprende alcuni dei tesori d’Italia, dalle cime delle Dolomiti ai fari sulle coste siciliane, dalle colline di Superga a Palazzo Archinto a Milano, passando per aeroporti in disuso, caserme, poligoni di tiro e mercati storici per i quali non ci sono i fondi necessari ai restauri.
L’elenco, consultabile on line sul sito dell’Agenzia del Demanio, non è definitivo e verrà aggiornato ogni 15 giorni fino alla fine del 2010.

Clicca qui per consultare l’elenco dei Beni patrimoniali dello Stato

http://benidellostato.agenziademanio.it/VetrinaImmobiliare/


Il rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti

giovedì 29 luglio 2010

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Il consorzio Reluis ha aggiornato (luglio 2010) la pubblicazione dal titolo: “Esempio di calcolo su rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti”.

L’intervento illustrato nella pubblicazione prevede il rafforzamento locale di un edificio in muratura mediante introduzione di tiranti, nel caso in cui si attivi il meccanismo di ribaltamento fuori piano.
Il caso esaminato, in particolare, riguarda gli ultimi due livelli di una parete di un edificio sito in centro storico.
L’esempio segue il metodo di analisi dei meccanismi locali di collasso valido per gli edifici esistenti in muratura, e le corrispondenti formule utilizzate sono in accordo con la normativa vigente:
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, “Norme Tecniche per le Costruzioni”
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2/2/09 “Istruzioni per l’applicazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008″.
Clicca qui per scaricare la pubblicazione Reluis

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/ApprofondimentiTecnici/Esempio_calcolo_tirante_agg_07_2010.pdf


Manovra: le novità del testo approvato dal Senato

giovedì 29 luglio 2010

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Il Senato, con votazione di fiducia, ha approvato il disegno di Legge di conversione del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica).
Il provvedimento approvato contiene numerose novità in materia di economia e finanza, sviluppo e infrastrutture, fisco e contributi, etc.
Tra le novità di maggior rilievo del provvedimento, ora all’esame della Camera, segnaliamo:
sostituzione della dichiarazione di inizio attività (Dia) con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
rinvio del termine per la valutazione del rischio stress lavoro correlato anche per le aziende private;
applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas;
riforma del Catasto;
semplificazione della conferenza di servizi;
agevolazioni per le reti di impresa;
istituzione delle zone a “burocrazia zero” nel Mezzogiorno;
compensazione dei crediti delle imprese verso Regioni ed enti locali per appalti e forniture.


Appalti, escluse le imprese che perdono i requisiti – Sentenza del TAR Puglia, Bari, sez. I, 14/4/2010 n. 1334

mercoledì 28 luglio 2010

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http://www.cptpalermo.it/admin/news/upload/Sentenza%20del%20TAR%20Puglia%20-%20Appalti%20escluse%20le%20imprese%20che%20perdono%20i%20requisiti.pdf

TAR Puglia, Bari, sez. I, 14/4/2010 n. 1334
I concorrenti debbono possedere le qualificazioni richieste dal bando di gara non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto.
In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, ciò nel rispetto dell’esigenza di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria per l’idoneità all’esecuzione dei lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve, dunque, curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Siffatto principio si applica anche agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori.
Materia: appalti / appalti pubblici di lavori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2009, proposto da G.E. Transportation System s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con S.I.F.E.L. s.p.a., C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., Tozzi Sud s.p.a., Valtellina s.p.a., Esim s.r.l. e Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto
presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;
contro Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ancora
e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Russi in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;
nei confronti di Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Sirti s.p.a. e Consorzio Armatori Ferroviari s.c.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Follieri, Ernesto Sticchi Damiani, Nicola De Marco e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 40; Site s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Ducati Sistemi s.p.a., Balfour Beatty Rail s.p.a. ed Armafer s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto, Pietro Quinto e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Damiani in Bari, via Palmieri, 45/B;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove già intervenuto, della gara indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori
relativi ad interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete da essa gestita; – del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato dalla commissione di gara in data 22.9.2009; – dei verbali e delle operazioni di gara compiute dalla commissione nel corso delle sedute pubbliche e riservate, nei limiti e secondo la graduazione dell’interesse specificato in ricorso;
- della nota del 6.10.2009, prot. n. SGC/611, non trasmessa alla ricorrente e successivamente conosciuta, con la quale il dirigente del servizio gare e contratti ha comunicato alle a.t.i. prima e seconda classificate che la verifica sulla documentazione trasmessa comprovante il possesso dei requisiti ha avuto esito positivo;
- ove occorra della nota prot. n. 1457 del 6.11.2009, a firma del responsabile del procedimento; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., di Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a.; Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Nino Matassa, Luciano Ancora, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Follieri, Ernesto Sticchi Damiani, Fulvio Mastroviti, Nicola De Marco, Luigi Mariano e Luigi Quinto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO Con lettera d’invito del 3.10.2008, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha avviato la procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
relativi a interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete da essa gestita. L’a.t.i. G.E. Transportation System s.p.a., terza classificata, impugna gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo capeggiato da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., affidandosi a censure così riassumibili:
A) quanto alla mancata esclusione dell’aggiudicataria a.t.i. Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a.: – violazione del paragrafo 2 della lettera d’invito e dell’art. 13 del capitolato d’appalto, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di par condicio, nonché eccesso di potere per violazione dell’autovincolo, in quanto l’aggiudicataria avrebbe progettato la realizzazione di un nuovo “impianto ACEI” nella stazione di Campi Salentina (anziché in quella di San Pancrazio Salentino), avrebbe omesso di progettare l’adeguamento degli impianti già esistenti nelle stazioni di Novoli e Nardò ed avrebbe offerto la fornitura di soli 43 R.C.E. (registratori cronologici di eventi) in luogo dei 156 previsti, così disattendendo quanto previsto dal capitolato d’appalto allegato alla lettera d’invito; – violazione degli artt. 38 e 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 4.1 – lett. c.1) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la mandante Sirti s.p.a. avrebbe espresso l’intento di avvalersi di un’ausiliaria, la De Lieto Costruzioni Generali s.p.a., priva dei requisiti soggettivi di partecipazione (per gravi irregolarità contributive e per recenti inadempienze in pubbliche commesse); – violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà ed illogicità, in quanto l’a.t.i. aggiudicataria avrebbe proposto un conduttore di sezione maggiorata a 440 mmq, in luogo delle tipologie già utilizzate di 320 mmq o 200 mmq, così offrendo un variante peggiorativa che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione; – violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara, violazione del D.M. 5 novembre 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alle sezioni stradali delle interferenze progettati dall’aggiudicataria; B) quanto alla mancata esclusione della seconda classificata a.t.i. Site s.p.a.: – violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 4.1 e 1.9 del disciplinare, nonché violazione del principio di par condicio, in quanto la commissione avrebbe illegittimamente consentito
all’a.t.i. Site s.p.a. di integrare le carenze documentali in ordine alla posizione del sig. Dario Caporaletti, in ordine ai lavori svolti dalle imprese raggruppate ed in ordine al curriculum vitae del progettista Piero Cappello; – violazione degli artt. 37-ss del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dei paragrafi 3.1 e 3.2 della lettera d’invito e degli artt. 4.1 – lett. c), 4.1.1. e 7 del disciplinare di gara, per la perdita di validità degli attestati di qualificazione delle mandanti Armafer s.r.l. e Balfour Beatty Rail s.p.a. e per il mancato possesso della qualificazione LIS 002 (classe 7) da parte della mandante Ducati Sistemi s.p.a.;
- violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara, violazione del D.M. 5 novembre 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione al progetto delle sezioni stradali delle interferenze; – violazione degli artt. 1, 4.2.1, 4.2.2.3, 5 – lett. d.5), e 6.2 – lett. i) del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti e violazione del principio di par condicio, in quanto il progetto dell’a.t.i. Site s.p.a. comporterebbe lo smantellamento degli attuali impianti di segnalamento e la modifica del piano della linea ferroviaria, così configurando una variante esorbitante rispetto alle previsioni della lex specialis;
C) quanto all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara: – violazione dei parametri stabiliti dalla lettera d’invito e dal disciplinare ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di par condicio, a causa dell’ingiusta sottovalutazione della propria offerta tecnica sotto molteplici profili (con particolare riguardo al “sistema DOTE” di telecomando e telecontrollo della trazione elettrica); D) in subordine, quanto al regolare svolgimento delle operazioni di gara: – violazione dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione della lex specialis e dei principi di buona andamento e par condicio, poiché la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente stabilito, nelle sedute del 15.5.2009 e del 16.5.2009, nuovi sub-criteri e sub-punteggi non previsti dal disciplinare di gara. Si è costituita Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., replicando solo ad alcune delle censure introdotte dalla ricorrente principale. Si sono inoltre costituite le controinteressate Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Site s.p.a., rispettivamente prima e seconda classificata, che hanno chiesto il rigetto del gravame principale ed hanno proposto distinti ricorsi incidentali di analogo tenore, entrambi tesi a dimostrare l’illegittima ammissione alla gara dell’a.t.i. ricorrente, per i seguenti motivi: – violazione degli artt. 48 e 232 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lettera d’invito, in quanto la capogruppo G.E. Transportation System s.p.a. avrebbe perduto, a far data dal 23.9.2009, la qualificazione LIS 002 (classe 7, importo illimitato); – carenza di istruttoria e violazione della lex specialis, in quanto il sig. Franco Piccoli avrebbe sottoscritto i documenti amministrativi per conto della mandante S.I.F.E.L. s.p.a. senza averne i poteri; – violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lex specialis ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione ai precedenti penali riscontrati a carico dei sig.ri Mario Tozzi e Franco Tozzi, amministratori della mandante Tozzi Sud s.p.a., nonché per omessa dichiarazione sulla situazione del sig. Massimo Lo Rizzo, procuratore speciale della Tozzi Sud s.p.a.; – violazione della lettera d’invito e dell’art. 37, comma 11, del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla dichiarazione di voler subappaltare talune lavorazioni, da parte delle mandanti S.I.F.E.L. s.p.a. ed Esim s.r.l.; – violazione della lex specialis, in relazione alla dichiarazione di subappalto della mandante Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop., nonché per carenze nella dichiarazione della consorziata società cooperativa Internazionale. Le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive in vista della pubblica udienza del 24 febbraio 2010, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO 1. Con lettera d’invito del 3.10.2008, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi a interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a euro
136.162.402,97 (diviso in sette lotti). La ricorrente principale, terza classificata, impugna gli esiti della gara affidandosi in via gradata a quattro ordini di censure, con cui contesta rispettivamente la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria, la mancata esclusione dell’a.t.i. seconda classificata, l’ingiustizia dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, in subordine, l’illegittimità della procedura valutativa posta in essere dalla commissione. 2. Devono essere prioritariamente esaminati i ricorsi incidentali proposti da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Site s.p.a., poiché il loro eventuale accoglimento avrebbe l’effetto di escludere la legittimazione della ricorrente a.t.i. G.E. Transportation System s.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11). Con il primo motivo, di contenuto sostanzialmente identico, le ricorrenti incidentali affermano che il raggruppamento capeggiato da G.E. Transportation System s.p.a. sarebbe stato priva di uno dei requisiti di capacità prescritti dalla lex specialis, ossia la qualificazione LIS 002 – classe 7 (importo illimitato, oltre 8 milioni di euro). Il motivo è fondato. Per quanto qui rileva, i paragrafi 2.2 e 2.5 della lettera d’invito hanno prescritto, quale categoria prevalente subappaltabile nei limiti del 30%, la qualificazione LIS 002 – progettazione e realizzazione di impianti ACEI (sistema R.F.I. s.p.a., utilizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 232, comma ottavo, del d. lgs. n. 163 del 2006), per l’importo di euro 24.259.837,99. L’a.t.i. ricorrente principale ha previsto, al suo interno, l’assunzione da parte della mandataria G.E. Transportation System s.p.a. dell’intera quota di lavorazioni rientranti nella categoria LIS 002. La controinteressata Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. ha tuttavia prodotto in giudizio (cfr. docc. 6 e 7, depositati il 12.1.2010) copia degli aggiornamenti del “Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario” di R.F.I. s.p.a., datati rispettivamente 23.9.2009 e 20.10.2009, dai quali risulta la retrocessione di G.E. Transportation System s.p.a., per la categoria LIS 002, alla classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro). Alle date indicate, la procedura ristretta indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. non si era ancora conclusa ed anzi era giunta proprio alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’a.t.i. aggiudicataria provvisoria. In senso contrario, la difesa della ricorrente ha depositato copia del certificato del 7.10.2009 proveniente da R.F.I. s.p.a. (cfr. doc.1, depositato il 12.2.2010), attestante il possesso della qualificazione LIS 002 per la classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro), con validità fino al 19.10.2009, ed ha affermato che la momentanea perdita della qualifica nella classe 7 sarebbe dipesa dai ritardi del sistema “telematico” adottato da R.F.I. s.p.a. per l’aggiornamento delle qualificazioni, nonostante la tempestiva allegazione da parte della G.E. Transportation System s.p.a. dei certificati di buona esecuzione dei lavori. L’argomento non ha pregio. Vige infatti, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (in questo senso è l’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuità della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111).
Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.
Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base. Nella fattispecie, il sistema adottato da R.F.I. s.p.a. (il cui avviso di istituzione è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 16.4.2008) e recepito da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per la gara su cui si controverte, mediante espressa previsione contenuta nella lettera d’invito, si fonda su criteri e meccanismi affini a quelli posti a base del sistema delle SOA.
Il regolamento approvato da R.F.I. s.p.a. prevede la verifica dei requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva (art. 10.3), previa allegazione da parte dell’impresa interessata della documentazione comprovante, tra l’altro, la regolare esecuzione dei lavori rientranti nelle categorie di specializzazione (art. 6.13). L’art. 14 del regolamento disciplina compiutamente l’istituto della “dequalificazione”, consistente nella riduzione delle classi d’importo per le categorie di specializzazione oggetto dei lavori monitorati da R.F.I. s.p.a.: essa viene disposta quando il soggetto consegua un peggioramento del valore dell’indice qualitativo, non sia più in possesso di taluni requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzazione, oppure abbia subito un peggioramento dei requisiti attinenti alla condizione economico-finanziaria. La dequalificazione “… viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza di validità della qualificazione del soggetto interessato” (art. 14.7).
E’ onere dell’impresa comunicare tempestivamente a R.F.I. s.p.a. tutte le variazioni dei propri requisiti tecnico-economici influenti ai fini della qualificazione (art. 15.1). L’impresa già qualificata può richiedere il rinnovo (prima della scadenza) ovvero l’estensione della qualificazione ad altre classi d’importo con apposita domanda, allegando la documentazione necessaria (art. 16.5). Nel caso in cui l’istruttoria sulla richiesta di rinnovo si concluda dopo la scadenza della qualificazione, il regolamento stabilisce espressamente che “… il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità” (art. 16.3): quest’ultima disposizione conferma l’efficacia ex nunc, non retroattiva, del riconoscimento da parte di R.F.I. s.p.a. delle qualificazioni e delle relative classi d’importo.
Non può pertanto essere accolta l’obiezione avanzata dalla difesa di parte ricorrente, che fa presente di aver già trasmesso a R.F.I. s.p.a. le certificazioni necessarie per la riqualificazione nella categoria LIS 002 – classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro). E’ infatti provato che la G.E. Transportation System s.p.a. ha subito, seppure transitoriamente, la dequalificazione nella classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro), quantomeno alle date del 23.9.2009 e del 20.10.2009. L’eventuale accoglimento dell’istanza di riqualificazione, da parte di R.F.I. s.p.a., non avrebbe effetto retroattivo e non sarebbe dunque utile a colmare il temporaneo difetto di capacità tecnica verificatosi nel corso della gara. Ed in ogni caso, nella fattispecie, la ricorrente principale non ha dimostrato in tempo utile di aver ottenuto la riqualificazione nella classe 7, al momento del passaggio in decisione della presente causa.
Deve pertanto convenirsi con quanto rilevato dalla difesa della controinteressata, nel senso che la perdita di un requisito di partecipazione durante lo svolgimento delle fasi intermedie della procedura di evidenza pubblica, ovvero al momento dell’adozione dell’atto di aggiudicazione o della stipula del contratto, rappresenta una circostanza preclusiva della possibilità di conseguire l’appalto.
Per quanto detto, il primo motivo di ricorso incidentale dedotto da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a. è fondato e va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
3. L’accoglimento del ricorso incidentale fa sì che la ricorrente principale, che è incorsa in una causa di esclusione, non possa più essere annoverati tra i concorrenti alla gara e non possa conseguire non solo l’aggiudicazione, ma neppure la ripetizione della gara. Il ricorso principale diventa dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione, poiché proposto da soggetti che non possono ottenere alcuna utilità dal suo accoglimento (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11).
Le spese processuali, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso incidentale proposto da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a. e dichiara improcedibile il ricorso
principale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori: Corrado Allegretta, Presidente Doris Durante, Consigliere Savio Picone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/04/2010
( da www.dirittodeiservizipubblici.it )


Fotovoltaico: il nuovo Conto Energia 2011-2013

sabato 24 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.lavoripubblici.it/

Il 12 luglio 2010, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’ultima bozza del Conto Energia che dovrebbe regolare l’erogazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici per il triennio 2011-2013.

L’analisi della nuova bozza (non ancora in vigore) evidenzia alcune differenze rispetto alla precedente versione, risalente al 2007. Non cambia la durata effettiva dell’incentivo che viene ancora garantita per 20 anni; viene, invece, (ed è forse l’aspetto più importante) eliminata la distinzione tra impianti non integrati, parzialmente intergrati ed integrati. Considerata, infatti, la difficoltà operativa degli ultimi anni nel distinguere tra le tre diverse tipologie, si è scelto di abolirla e ridurla unicamente ad una distinzione basata su due categorie:
realizzati sugli edifici;
altri impianti.

Ma vediamo nel dettaglio le principali novità del nuovo Conto energia.

la notizia continua qui: http://www.lavoripubblici.it/news/2010/07/energia/Fotovoltaico-il-nuovo-Conto-Energia-2011-2013_6916.html


Protezione acustica degli edifici: evoluzione di norme e decreti

domenica 18 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.necsi.it/

In fase di elaborazione la nuova norma UNI che definisce i criteri per la misurazione e valutazione di alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici. Contemporaneamente il Ministero dell’ambiente sta elaborando un nuovo decreto legislativo che va a sostituire il DPCM 5/12/97 fino ad oggi unico riferimento in materia.

La norma UNI costituisce la base tecnica del nuovo decreto sui requisiti acustici degli edifici per il quale il Governo ha delega fino al prossimo 30 luglio 2010 (vd. “Legge comunitaria 2009″).

I PUNTI SALIENTI DELLA NORMA UNI
La norma stabilisce una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti) per l’intera unità immobiliare proponendo inoltre una valutazione globale dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare (con un unico indice descrittore).

Si applica alle unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso:

- residenze
- uffici
- alberghi e pensioni
- attività ricreative o di culto (salvo il caso di specifici ambienti in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante una progettazione acustica particolarmente specifica)
- attività commerciali (escluse quella agricola, artigianale e commerciale).
Parametri di valutazione (grandezze già considerate nel DPCM 97):

- indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata,
- indice di valutazione del potere fono isolante apparenti di divisori verticali e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari,
- indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari,
- livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo,
- livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo,
Per ognuna di queste grandezze vengono definite 4 classi alle quali viene attribuito questo significato:

classe I: prestazioni acustiche ottime;
classe II: prestazioni acustiche buone;
classe III: prestazioni acustiche di base;
classe IV: prestazioni acustiche modeste.


Contratti pubblici: gestione della sicurezza ed esempi di buone pratiche

sabato 17 luglio 2010

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La sicurezza nei contratti pubblici: le criticità della prevenzione, le strutture di coordinamento nazionali e regionali, il piano nazionale edilizia e le azioni di indirizzo e coordinamento attuate da ITACA.

Nel convegno “Sicurezza nei contratti pubblici. Problematiche e prospettive applicative” – tenuto il 9 marzo a Roma e organizzato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” costituito presso ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) – si sono affrontati diversi temi.

PuntoSicuro si sofferma in particolare su due interventi relativi alla gestione della sicurezza e alle attività istituzionali di prevenzione.

Il primo intervento, dal titolo “Gestione della sicurezza nella esecuzione dei contratti pubblici”, è a cura dell’Ing. Marco Masi, coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

L’intervento, dopo un breve excursus relativo agli indicatori di salute e di danno in Italia, presenta alcune criticità relative alla prevenzione:
- “contrasto tra l’evoluzione delle tecniche di progetto e di costruzione e modalità di lavoro non più adeguate;
- qualificazione professionale e tecnologie sempre più complesse;
- parcellizzazione dell’organizzazione aziendale (ricorso sistematico a subappalti e/o cottimi);
- contratti di lavoro intermittenti, comando o distaccamento;
- lavoro irregolare;
- affidamento lavori al massimo ribasso: il ruolo del committente e del responsabile”.

L’intervento si occupa poi della prevenzione nei luoghi di lavoro in Italia, con riferimento al Decreto legislativo 81/2008, alle diverse strutture di coordinamento nazionali e regionali e all’attuale sistema istituzionale di prevenzione.
Nella normativa vigente si può infatti trovare la “definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizza le competenze esistenti ed eviti ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi”.

L’intervento si sofferma inoltre sui Piani Regionali di Prevenzione e sui Comitati Regionali di Coordinamento.
Questi Comitati – istituiti presso ogni Regione e Provincia autonoma in accordo al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 – hanno la finalità di “realizzare una programmazione coordinata e uniforme di interventi e il necessario raccordo con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
I principali obiettivi dei Comitati regionali di coordinamento e degli Uffici operativi sono di:
- “migliorare la conoscenza dei livelli di applicazione della normativa e delle criticità e, conseguentemente, delle azioni per risolverle;
- implementare la sorveglianza degli infortuni e malattie professionali;
- migliorare l’efficacia degli interventi definendo e realizzando piani di prevenzione e interventi di vigilanza, integrati o congiunti;
- adeguare l’azione di prevenzione, attraverso la emanazione delle linee guida e lo sviluppo delle “buone prassi”;
- assicurare il sostegno alle micro ed alle piccole imprese attraverso il Sistema della bilateralità”.

Dopo aver brevemente presentato gli organismi paritetici, l’autore affronta alcuni temi del Testo Unico relativamente ai cantieri edili, con particolare riferimento alla nomina dei coordinatori e all’importanza di una “corretta progettazione e pianificazione della sicurezza durante la costruzione di un’opera” .

Infine Marco Masi presenta il piano nazionale edilizia, partendo da alcuni dati tratti da un’indagine integrata Inail, Ispesl e Regioni su 2451 infortuni gravi o mortali:
- “ 90% degli infortuni mortali o gravi per caduta avvengono in imprese sotto i 9 dipendenti;
- prima causa infortuni mortali è la caduta dall’alto”.
Inoltre nel comparto costruzioni tali incidenti avvengono:
- “il 20% nella prima settimana di lavoro;
- il 12% nel primo giorno di lavoro”;
- a lavoratori di 40 nazionalità diverse.
L’autore sottolinea il “coinvolgimento delle fasce deboli: giovani, extracomunitari, lavoratori precari o irregolari, anziani ( il 21% di tutti i casi mortali hanno riguardato ultrasessantenni e il 12,5% sopra i 64 anni)”.
L’obiettivo del piano nazionale edilizia è di “raggiungere nel triennio una serie di obiettivi di prevenzione di sistema, stabilendo dei ‘minimi comuni’ da raggiungere progressivamente e il miglioramento della capacità di intervento coordinato con le altre strutture territoriali deputate alla vigilanza, quali le DPL, INAIL e INPS”. Un secondo obiettivo è di “controllare 50.000 cantieri, ripartiti a livello regionale secondo parametri connessi alle specificità del rischio delle specifiche realtà”.

In relazione al piano nazionale edilizia l’intervento, attraverso anche diverse foto che vi invitiamo a visionare , riporta alcune caratteristiche dei cantieri sotto il “minimo etico di sicurezza”:
- “lavori sopra i 3 metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni;
- lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione;
- lavori su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale”.

Un breve cenno all’intervento “Azioni di indirizzo e coordinamento: esempi di buone pratiche”, a cura dell’ Ing. Daniela Scaccia.

In questo intervento si ricorda l’organizzazione di ITACA in tavoli tecnici con specifico riferimento al gruppo di lavoro (GdL) “Sicurezza Appalti”, “partecipato da Regioni e Province Autonome, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni nazionali di categoria, Sindacati”.
Il documento raccoglie i riferimenti ad alcuni strumenti nati a supporto delle stazioni appaltanti. Ad esempio:
- le “Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere”: il loro scopo è migliorare “l’efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza poste in essere dal Committente e dalla propria organizzazione, nonché di rendere più omogenee tali attività e migliorare i risultati da esse conseguiti”;
- le “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi”, con riferimento ai “contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza”.

L’intervento presenta l’organizzazione del Gdl “Sicurezza appalti” in sottogruppi di lavoro:
- “Osservatorio permanente
- criticità e aggiornamenti normativi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08”;
- “Profili di ripartizione ordinamentale nella legislazione in materia di sicurezza dei contratti pubblici”;
- “Approfondimento art.26 D.Lgs. 81/08 relativo ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione
- costi sicurezza nei contratti di forniture e servizi
- requisiti minimi DUVRI”;
- “Livelli di responsabilità del Titolo IV ed i sistemi di qualificazione delle imprese”;
- “Correlazione dell’organizzazione e gestione aziendale con la gestione della sicurezza (SGSL)”
- “Sicurezza impiantistica in ambito domestico”.

“Gestione della sicurezza nella esecuzione dei contratti pubblici”, a cura dell’Ing. Marco Masi, coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale Conferenza delle Regioni e Province Autonome, intervento al convegno “Sicurezza nei contratti pubblici. Problematiche e prospettive” (formato PDF, 9.41 MB).

“Azioni di indirizzo e coordinamento: esempi di buone pratiche”, a cura dell’ Ing. Daniela Scaccia, intervento al convegno “Sicurezza nei contratti pubblici. Problematiche e prospettive” (formato PDF, 2.94 MB).

links da qui:
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Dal Governo la Guida pratica per i Contratti Pubblici di Servizi e Forniture

venerdì 9 luglio 2010

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“Il mercato degli appalti”, primo volume della collana ”Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari”, è disponibile on line sul sito del Governo.

Il volume recepisce le più recenti disposizioni normative e i principali orientamenti giurisprudenziali in materia di Contratti Pubblici. Elaborato da un gruppo di docenti ed esperti con il coordinamento del Dipartimento per le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane e dell’Ufficio bilancio e ragioneria, costituisce il primo manuale operativo emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002 sull’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Guida si pone, quindi, come materiale didattico e come strumento da utilizzare nella pratica d’ufficio seguendo i riferimenti al nutrito quadro interpretativo giurisprudenziale e ad una ricercata casistica che ne accentua il connotato di manuale operativo.

Il progetto avviato con la pubblicazione della Guida proseguirà con la previsione di aggiornamenti sistematici e con la realizzazione di altri manuali riferiti a linee di attività di analoga complessità.

La stesura del volume è precedente all’approvazione del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti da parte del Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2010.

Clicca qui per scaricare il testo del volume

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/LavoriPubblici/guida_contratti_2010_PCM.pdf


Nuovo Regolamento Codice dei contratti: Un silenzio che non piace ed analisi della parte V relativa ai settori speciali

venerdì 9 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.lavoripubblici.it/

09/07/2010 – E’ passato quasi un mese dall’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e non si ha notizia che lo stesso sia stato inviato al Capo dello Stato per la firma, la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Vorremmo sapere il perché di questo silenzio ed il perché, se il provvedimento è stato già inviato al Capo dello Stato, lo stesso non sia stato ancora firmato.
Probabilmente il Presidente della Repubblica, memore di quello che si è verificato con la precedente versione del Regolamento approvata dal Consiglio dei Ministri nell’ormai lontano dicembre 2007 (aveva firmato il DPR che aveva, quindi, un numero ed una data ma mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a causa della mancata registrazione della Corte dei Conti), sta procedendo con la massima cautela per evitare un’altra analoga situazione. Nell’attesa che qualcuno ci dia notizie, parliamo oggi della parte V dedicata ai settori speciali.

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell’ambito dei settori speciali. L’articolato è diretto a uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.

L’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la “procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza”, e dell’articolo 219 del codice).
In particolare la Parte V è composta soltanto da 4 articoli suddivisa nei seguenti tre titoli:
Titolo I – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria (artt. 339 – 340)
Titolo II – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria (art. 341)
Titolo III – Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali (art. 342).

In tale ottica, l’articolo introduttivo della Parte V (articolo 339) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso l’applicabilità ai settori speciali di una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d’opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell’esecutore).
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l’esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.


Norme Tecniche per le Costruzioni – ASPETTI CRITICI DELLA NUOVA NORMATIVA – 8 luglio 2010 Pasian di Prato

mercoledì 30 giugno 2010

Nell’ambito del Corso di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, organizzato dalla Commissione Strutture dell’Ordine IL PROF. E. GIURIANI dell’Università di Brescia terrà una conferenza su “ASPETTI CRITICI DELLA NUOVA NORMATIVA” Tale conferenza avrà luogo GIOVEDI’ 8 LUGLIO P.V. DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 presso la sede dell’ENAIP di Pasian di Prato. Cordiali saluti LA SEGRETERIA

Vai al dettaglio del convegno CONFERENZA PROF. E. GIURIANI

http://www.associazioneingegneriudine.it/convegno.aspx?id=34


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