Archivio della Categoria 'Cantieri'

Dall’INAIL un manuale innovativo per l’informazione sui rischi in cantiere

giovedì 29 luglio 2010

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In edilizia è sempre più rilevante la presenza di lavoratori stranieri che molto spesso, non conoscendo bene la lingua, si trovano in una situazione di svantaggio nella comprensione delle più elementari norme di sicurezza.
L’Inail si propone di ovviare a tale difficoltà con la realizzazione di pubblicazioni “visuali” in modo che il contenuto sia facilmente comprensibile per i lavoratori di ogni lingua.
Questi “spot” risultano essere dei mezzi informativi universalmente validi, a prescindere dalla nazionalità e dalla cultura del singolo lavoratore.
La pubblicazione “Audio-visivi per l’informazione nel cantiere multietnico” curata dall’INAIL contiene vignette che illustrano l’esatto comportamento da adottare in condizione di rischio.

Le situazioni di rischio illustrate nella pubblicazione sono:
rischio scavi e sbancamenti
cadute dall’alto
rischio elettrico
rischio seppellimento
rischio rumore
rischio chimico
rischio movimentazione carichi in cantiere

Queste nuove modalità formative e informative saranno applicate nel cantiere della nuova sede INAIL di Foligno, attraverso la definizione di una nuova organizzazione di cantiere basata su una metodologia di comunicazione che utilizza spot animati, cartellonistica multilingua, segnaletica gestuale evoluta.
Attraverso questi strumenti si intende realizzare all’interno del cantiere un “ambiente di lavoro” sicuro e in grado di garantire una “in-formazione continua”.

Clicca qui per scaricare la pubblicazione completa

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/Inail_Visivo.pdf


Pubblicata la norma UNI per l’acustica in edilizia: dal 2012 obbligatoria la Certificazione Acustica degli edifici?

giovedì 29 luglio 2010

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Dal 2012 chi vorrà vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della certificazione acustica.
L´obbligo verrà quasi certamente introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma Uni 11367 “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera”, pubblicata il 22 luglio 2010.

La classificazione acustica di una unità immobiliare ha lo scopo di informare gli interessati sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili contestazioni successive.

È un concetto similare a quello della certificazione energetica, ma con alcune profonde differenze; la principale è costituita dal fatto che mentre il certificato energetico è redatto sulla base di calcoli, il certificato acustico è redatto essenzialmente sulla base di prove (collaudo acustico) al termine dell’opera.

La stima complessiva di efficienza acustica di ogni unità immobiliare nasce da singole valutazioni per ogni requisito; sono oggetto di classificazione l´isolamento di facciata, l´isolamento rispetto alle unità confinati (per i rumori aerei e per i rumori da calpestio) e la rumorosità degli impianti.
La norma UNI prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso).

La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Nell´ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.

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Ponteggi, necessaria la presenza del preposto – Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936

mercoledì 28 luglio 2010

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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936 – Montaggio e smontaggio opere provvisionali e sorveglianza del preposto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERO MOCALI Dott. GIACOMO FOTI Dott. GIULIO MAISANO Dott. UMBERTO MASSAFRA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
- Presidente – - Rel. Consigliere – - Consigliere – - Consigliere – - Consigliere -
sul ricorso proposto da: 1) R.G. N. IL*** avverso la sentenza n. 2611/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2009 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l’Avv. Udito il difensore Avv.
OSSERVA
- I – R.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, del 20 gennaio 2009, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 1° febbraio 2007, che lo ha ritenuto colpevole, quale amministratore unico della società “P. L.”, del delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del lavoratore dipendente A.H., e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione.
In fatto, era accaduto che l’A., mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile ove erano in corso lavori per costruzione di un fabbricato, era caduto dal ponteggio mentre si trovava all’altezza del quarto piano dello stabile ed era piombato sul balcone del terzo piano riportando trauma cranico, fratture e contusioni multiple.
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato aveva omesso di predisporre misure idonee
a garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
Deduce il ricorrente: A) nullità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 178 lett. c), con riguardo al rigetto, da parte del primo giudice, dell’istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore di fiducia, impegnato, presso altra sede giudiziaria, in difesa di imputati detenuti; B) vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermata benché lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio fosse stato ricostruito, anche attraverso delle riproduzioni fotografiche, allorché le condizioni del cantiere erano ormai mutate, di guisa che doveva ritenersi mancante la prova della sussistenza del fatto; il richiamo in sentenza alla documentazione fotografica sarebbe, quindi, irrilevante ai fini della verifica della responsabilità dell’imputato, mentre nulla il giudice del gravame avrebbe obiettato circa la presenza di un preposto alla sicurezza del cantiere, segnalata nei motivi d’appello, ed alle incertezze nella stessa occasione rilevate nella ricostruzione dell’incidente.
- II – Il ricorso è infondato.
Quanto al primo dei motivi proposti, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che il difensore che chieda il rinvio del procedimento per concomitante impegno professionale ha l’onere, non solo di comunicare tempestivamente l’impossibilità a comparire e di indicare le ragioni della stessa, ma anche, come ha correttamente rilevato il giudice del gravame, di giustificare l’impossibilità di avvalersi di un sostituto nei diversi procedimenti nei quali è impegnato.
Orbene, nel caso di specie, nell’istanza di differimento, allegata al ricorso, la giustificazione della mancata nomina del sostituto si presenta del tutto apparente in quanto genericamente riferita alla “delicatezza e complessità” dei concomitanti procedimenti penali, cioè a circostanze che non valgono a giustificare quella impossibilità. Mentre non si comprendono le ragioni per le quali un grave infortunio sul lavoro, peraltro risalente nel tempo, debba essere considerato meno delicato e complesso rispetto a procedimenti – come quelli segnalati nell’istanza in questione – aventi ad oggetto imputazioni per detenzione illegale di un fucile da caccia e per violazioni in materia di imposte sui redditi, sia pure caratterizzate dal coinvolgimento di numerose persone e da ipotesi associative ex art. 416 c.p.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsene la manifesta infondatezza atteso che, come hanno accertato i giudici del merito e dagli stessi rilevato – con maggiore chiarezza quello di primo grado – se è vero che al momento dell’intervento dell’ASL, delegata a svolgere indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato, è anche vero che la documentazione fotografica alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata nell’immediatezza del fatto e riproduceva esattamente la situazione esistente al momento dell’infortunio. I dubbi circa la rispondenza di quanto rappresentato in dette foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del tutto ingiustificati oltre che genericamente proposti.
Non pertinente, rispetto all’addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (art. 17 d.p.r. n. 164/56), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto.
Ugualmente generico, oltre che manifestamente infondato, è il riferimento a presunte incertezze nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, viceversa subito accertata anche grazie alla testimonianza della parte offesa, della cui attendibilità nessuno ha mai dubitato.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
DEEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GIUGNO 2010


Appalti, escluse le imprese che perdono i requisiti – Sentenza del TAR Puglia, Bari, sez. I, 14/4/2010 n. 1334

mercoledì 28 luglio 2010

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TAR Puglia, Bari, sez. I, 14/4/2010 n. 1334
I concorrenti debbono possedere le qualificazioni richieste dal bando di gara non solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto.
In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, ciò nel rispetto dell’esigenza di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria per l’idoneità all’esecuzione dei lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve, dunque, curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Siffatto principio si applica anche agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del d.lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori.
Materia: appalti / appalti pubblici di lavori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2009, proposto da G.E. Transportation System s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituita con S.I.F.E.L. s.p.a., C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., Tozzi Sud s.p.a., Valtellina s.p.a., Esim s.r.l. e Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto
presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;
contro Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ancora
e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Russi in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;
nei confronti di Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Sirti s.p.a. e Consorzio Armatori Ferroviari s.c.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Follieri, Ernesto Sticchi Damiani, Nicola De Marco e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 40; Site s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Ducati Sistemi s.p.a., Balfour Beatty Rail s.p.a. ed Armafer s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto, Pietro Quinto e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Damiani in Bari, via Palmieri, 45/B;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove già intervenuto, della gara indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori
relativi ad interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete da essa gestita; – del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato dalla commissione di gara in data 22.9.2009; – dei verbali e delle operazioni di gara compiute dalla commissione nel corso delle sedute pubbliche e riservate, nei limiti e secondo la graduazione dell’interesse specificato in ricorso;
- della nota del 6.10.2009, prot. n. SGC/611, non trasmessa alla ricorrente e successivamente conosciuta, con la quale il dirigente del servizio gare e contratti ha comunicato alle a.t.i. prima e seconda classificate che la verifica sulla documentazione trasmessa comprovante il possesso dei requisiti ha avuto esito positivo;
- ove occorra della nota prot. n. 1457 del 6.11.2009, a firma del responsabile del procedimento; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., di Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a.; Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Nino Matassa, Luciano Ancora, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Follieri, Ernesto Sticchi Damiani, Fulvio Mastroviti, Nicola De Marco, Luigi Mariano e Luigi Quinto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO Con lettera d’invito del 3.10.2008, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha avviato la procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
relativi a interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete da essa gestita. L’a.t.i. G.E. Transportation System s.p.a., terza classificata, impugna gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo capeggiato da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a., affidandosi a censure così riassumibili:
A) quanto alla mancata esclusione dell’aggiudicataria a.t.i. Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a.: – violazione del paragrafo 2 della lettera d’invito e dell’art. 13 del capitolato d’appalto, violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di par condicio, nonché eccesso di potere per violazione dell’autovincolo, in quanto l’aggiudicataria avrebbe progettato la realizzazione di un nuovo “impianto ACEI” nella stazione di Campi Salentina (anziché in quella di San Pancrazio Salentino), avrebbe omesso di progettare l’adeguamento degli impianti già esistenti nelle stazioni di Novoli e Nardò ed avrebbe offerto la fornitura di soli 43 R.C.E. (registratori cronologici di eventi) in luogo dei 156 previsti, così disattendendo quanto previsto dal capitolato d’appalto allegato alla lettera d’invito; – violazione degli artt. 38 e 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 4.1 – lett. c.1) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la mandante Sirti s.p.a. avrebbe espresso l’intento di avvalersi di un’ausiliaria, la De Lieto Costruzioni Generali s.p.a., priva dei requisiti soggettivi di partecipazione (per gravi irregolarità contributive e per recenti inadempienze in pubbliche commesse); – violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, contraddittorietà ed illogicità, in quanto l’a.t.i. aggiudicataria avrebbe proposto un conduttore di sezione maggiorata a 440 mmq, in luogo delle tipologie già utilizzate di 320 mmq o 200 mmq, così offrendo un variante peggiorativa che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione; – violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara, violazione del D.M. 5 novembre 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alle sezioni stradali delle interferenze progettati dall’aggiudicataria; B) quanto alla mancata esclusione della seconda classificata a.t.i. Site s.p.a.: – violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 4.1 e 1.9 del disciplinare, nonché violazione del principio di par condicio, in quanto la commissione avrebbe illegittimamente consentito
all’a.t.i. Site s.p.a. di integrare le carenze documentali in ordine alla posizione del sig. Dario Caporaletti, in ordine ai lavori svolti dalle imprese raggruppate ed in ordine al curriculum vitae del progettista Piero Cappello; – violazione degli artt. 37-ss del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dei paragrafi 3.1 e 3.2 della lettera d’invito e degli artt. 4.1 – lett. c), 4.1.1. e 7 del disciplinare di gara, per la perdita di validità degli attestati di qualificazione delle mandanti Armafer s.r.l. e Balfour Beatty Rail s.p.a. e per il mancato possesso della qualificazione LIS 002 (classe 7) da parte della mandante Ducati Sistemi s.p.a.;
- violazione dell’art. 5 – lett. d.5) del disciplinare di gara, violazione del D.M. 5 novembre 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione al progetto delle sezioni stradali delle interferenze; – violazione degli artt. 1, 4.2.1, 4.2.2.3, 5 – lett. d.5), e 6.2 – lett. i) del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti e violazione del principio di par condicio, in quanto il progetto dell’a.t.i. Site s.p.a. comporterebbe lo smantellamento degli attuali impianti di segnalamento e la modifica del piano della linea ferroviaria, così configurando una variante esorbitante rispetto alle previsioni della lex specialis;
C) quanto all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara: – violazione dei parametri stabiliti dalla lettera d’invito e dal disciplinare ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di par condicio, a causa dell’ingiusta sottovalutazione della propria offerta tecnica sotto molteplici profili (con particolare riguardo al “sistema DOTE” di telecomando e telecontrollo della trazione elettrica); D) in subordine, quanto al regolare svolgimento delle operazioni di gara: – violazione dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione della lex specialis e dei principi di buona andamento e par condicio, poiché la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente stabilito, nelle sedute del 15.5.2009 e del 16.5.2009, nuovi sub-criteri e sub-punteggi non previsti dal disciplinare di gara. Si è costituita Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., replicando solo ad alcune delle censure introdotte dalla ricorrente principale. Si sono inoltre costituite le controinteressate Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Site s.p.a., rispettivamente prima e seconda classificata, che hanno chiesto il rigetto del gravame principale ed hanno proposto distinti ricorsi incidentali di analogo tenore, entrambi tesi a dimostrare l’illegittima ammissione alla gara dell’a.t.i. ricorrente, per i seguenti motivi: – violazione degli artt. 48 e 232 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lettera d’invito, in quanto la capogruppo G.E. Transportation System s.p.a. avrebbe perduto, a far data dal 23.9.2009, la qualificazione LIS 002 (classe 7, importo illimitato); – carenza di istruttoria e violazione della lex specialis, in quanto il sig. Franco Piccoli avrebbe sottoscritto i documenti amministrativi per conto della mandante S.I.F.E.L. s.p.a. senza averne i poteri; – violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lex specialis ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione ai precedenti penali riscontrati a carico dei sig.ri Mario Tozzi e Franco Tozzi, amministratori della mandante Tozzi Sud s.p.a., nonché per omessa dichiarazione sulla situazione del sig. Massimo Lo Rizzo, procuratore speciale della Tozzi Sud s.p.a.; – violazione della lettera d’invito e dell’art. 37, comma 11, del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla dichiarazione di voler subappaltare talune lavorazioni, da parte delle mandanti S.I.F.E.L. s.p.a. ed Esim s.r.l.; – violazione della lex specialis, in relazione alla dichiarazione di subappalto della mandante Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro soc. coop., nonché per carenze nella dichiarazione della consorziata società cooperativa Internazionale. Le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive in vista della pubblica udienza del 24 febbraio 2010, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO 1. Con lettera d’invito del 3.10.2008, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi a interventi di trazione elettrica, di segnalamento e di armamento lungo la rete, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a euro
136.162.402,97 (diviso in sette lotti). La ricorrente principale, terza classificata, impugna gli esiti della gara affidandosi in via gradata a quattro ordini di censure, con cui contesta rispettivamente la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria, la mancata esclusione dell’a.t.i. seconda classificata, l’ingiustizia dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, in subordine, l’illegittimità della procedura valutativa posta in essere dalla commissione. 2. Devono essere prioritariamente esaminati i ricorsi incidentali proposti da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Site s.p.a., poiché il loro eventuale accoglimento avrebbe l’effetto di escludere la legittimazione della ricorrente a.t.i. G.E. Transportation System s.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11). Con il primo motivo, di contenuto sostanzialmente identico, le ricorrenti incidentali affermano che il raggruppamento capeggiato da G.E. Transportation System s.p.a. sarebbe stato priva di uno dei requisiti di capacità prescritti dalla lex specialis, ossia la qualificazione LIS 002 – classe 7 (importo illimitato, oltre 8 milioni di euro). Il motivo è fondato. Per quanto qui rileva, i paragrafi 2.2 e 2.5 della lettera d’invito hanno prescritto, quale categoria prevalente subappaltabile nei limiti del 30%, la qualificazione LIS 002 – progettazione e realizzazione di impianti ACEI (sistema R.F.I. s.p.a., utilizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 232, comma ottavo, del d. lgs. n. 163 del 2006), per l’importo di euro 24.259.837,99. L’a.t.i. ricorrente principale ha previsto, al suo interno, l’assunzione da parte della mandataria G.E. Transportation System s.p.a. dell’intera quota di lavorazioni rientranti nella categoria LIS 002. La controinteressata Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. ha tuttavia prodotto in giudizio (cfr. docc. 6 e 7, depositati il 12.1.2010) copia degli aggiornamenti del “Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario” di R.F.I. s.p.a., datati rispettivamente 23.9.2009 e 20.10.2009, dai quali risulta la retrocessione di G.E. Transportation System s.p.a., per la categoria LIS 002, alla classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro). Alle date indicate, la procedura ristretta indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. non si era ancora conclusa ed anzi era giunta proprio alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’a.t.i. aggiudicataria provvisoria. In senso contrario, la difesa della ricorrente ha depositato copia del certificato del 7.10.2009 proveniente da R.F.I. s.p.a. (cfr. doc.1, depositato il 12.2.2010), attestante il possesso della qualificazione LIS 002 per la classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro), con validità fino al 19.10.2009, ed ha affermato che la momentanea perdita della qualifica nella classe 7 sarebbe dipesa dai ritardi del sistema “telematico” adottato da R.F.I. s.p.a. per l’aggiornamento delle qualificazioni, nonostante la tempestiva allegazione da parte della G.E. Transportation System s.p.a. dei certificati di buona esecuzione dei lavori. L’argomento non ha pregio. Vige infatti, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (in questo senso è l’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuità della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111).
Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.
Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base. Nella fattispecie, il sistema adottato da R.F.I. s.p.a. (il cui avviso di istituzione è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 16.4.2008) e recepito da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. per la gara su cui si controverte, mediante espressa previsione contenuta nella lettera d’invito, si fonda su criteri e meccanismi affini a quelli posti a base del sistema delle SOA.
Il regolamento approvato da R.F.I. s.p.a. prevede la verifica dei requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva (art. 10.3), previa allegazione da parte dell’impresa interessata della documentazione comprovante, tra l’altro, la regolare esecuzione dei lavori rientranti nelle categorie di specializzazione (art. 6.13). L’art. 14 del regolamento disciplina compiutamente l’istituto della “dequalificazione”, consistente nella riduzione delle classi d’importo per le categorie di specializzazione oggetto dei lavori monitorati da R.F.I. s.p.a.: essa viene disposta quando il soggetto consegua un peggioramento del valore dell’indice qualitativo, non sia più in possesso di taluni requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzazione, oppure abbia subito un peggioramento dei requisiti attinenti alla condizione economico-finanziaria. La dequalificazione “… viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza di validità della qualificazione del soggetto interessato” (art. 14.7).
E’ onere dell’impresa comunicare tempestivamente a R.F.I. s.p.a. tutte le variazioni dei propri requisiti tecnico-economici influenti ai fini della qualificazione (art. 15.1). L’impresa già qualificata può richiedere il rinnovo (prima della scadenza) ovvero l’estensione della qualificazione ad altre classi d’importo con apposita domanda, allegando la documentazione necessaria (art. 16.5). Nel caso in cui l’istruttoria sulla richiesta di rinnovo si concluda dopo la scadenza della qualificazione, il regolamento stabilisce espressamente che “… il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità” (art. 16.3): quest’ultima disposizione conferma l’efficacia ex nunc, non retroattiva, del riconoscimento da parte di R.F.I. s.p.a. delle qualificazioni e delle relative classi d’importo.
Non può pertanto essere accolta l’obiezione avanzata dalla difesa di parte ricorrente, che fa presente di aver già trasmesso a R.F.I. s.p.a. le certificazioni necessarie per la riqualificazione nella categoria LIS 002 – classe 7 (importo oltre 8 milioni di euro). E’ infatti provato che la G.E. Transportation System s.p.a. ha subito, seppure transitoriamente, la dequalificazione nella classe 4 (importo fino a 2,5 milioni di euro), quantomeno alle date del 23.9.2009 e del 20.10.2009. L’eventuale accoglimento dell’istanza di riqualificazione, da parte di R.F.I. s.p.a., non avrebbe effetto retroattivo e non sarebbe dunque utile a colmare il temporaneo difetto di capacità tecnica verificatosi nel corso della gara. Ed in ogni caso, nella fattispecie, la ricorrente principale non ha dimostrato in tempo utile di aver ottenuto la riqualificazione nella classe 7, al momento del passaggio in decisione della presente causa.
Deve pertanto convenirsi con quanto rilevato dalla difesa della controinteressata, nel senso che la perdita di un requisito di partecipazione durante lo svolgimento delle fasi intermedie della procedura di evidenza pubblica, ovvero al momento dell’adozione dell’atto di aggiudicazione o della stipula del contratto, rappresenta una circostanza preclusiva della possibilità di conseguire l’appalto.
Per quanto detto, il primo motivo di ricorso incidentale dedotto da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a. è fondato e va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
3. L’accoglimento del ricorso incidentale fa sì che la ricorrente principale, che è incorsa in una causa di esclusione, non possa più essere annoverati tra i concorrenti alla gara e non possa conseguire non solo l’aggiudicazione, ma neppure la ripetizione della gara. Il ricorso principale diventa dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione, poiché proposto da soggetti che non possono ottenere alcuna utilità dal suo accoglimento (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11).
Le spese processuali, tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso incidentale proposto da Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e di Site s.p.a. e dichiara improcedibile il ricorso
principale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori: Corrado Allegretta, Presidente Doris Durante, Consigliere Savio Picone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/04/2010
( da www.dirittodeiservizipubblici.it )


Analisi e Progettazione delle fondazioni: materiale del corso disponibile on line

giovedì 22 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

Nei mesi di febbraio e marzo del 2008 il Prof. Ing. A. Mandolini, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geotecnica, ha tenuto ad Aversa, presso la seconda Università degli studi di Napoli, il corso “ANALISI E PROGETTAZIONE DELLE FONDAZIONI”.
Sul sito del Dipartimento di ingegneria geotecnica e ambientale dell’Università Federico II di Napoli è disponibile tutto il materiale didattico del corso.
Si tratta di un prezioso supporto per tutti i professionisti poiché, pur essendo il corso realizzato in un contesto fortemente specialistico, la materia è trattata in maniera chiara, semplice ed esaustiva.

Il corso è articolato in 11 lezioni:
Lezione 1 – Criteri generali di progettazione
Lezione 2 – Quadro normativo di riferimento
Lezione 3 – Fondazioni superficiali (1)
Lezione 4 – Fondazioni superficiali (2)
Lezione 5 – Pali soggetti a carico assiale
Lezione 6 – Sperimentazione su pali
Lezione 7 – Pali soggetti a carico trasversale
Lezione 8 – Comportamento di pali in gruppo
Lezione 9 – Criteri innovativi di progettazione
Lezione 10 – Carico limite di piastre su pali
Lezione 11 – Ottimo progettuale

Clicca qui per scaricare il materiale del corso “ANALISI E PROGETTAZIONE DELLE FONDAZIONI”

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/ApprofondimentiTecnici/Corso_Mandolini.zip


I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti del responsabile dei lavori

mercoledì 21 luglio 2010

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Il responsabile dei lavori può redigere il PSC e nominare il coordinatore della progettazione sempre? A cura di G.Porreca.

Quesito
Ho redatto un progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato destinato a locali commerciali e uffici privati all’epoca in cui vigeva la prima stesura del T.U. sulla sicurezza (primi mesi del 2009). Non avendo ricevuto diversa comunicazione dal committente nell’espletamento di detto incarico (comunicazione di un nominativo quale coordinatore per la progettazione) ho anche provveduto alla stesura del PSC sentendomi, di fatto, autorizzato a farlo in virtù della coesistenza delle figure del Responsabile dei Lavori (che può designare il coordinatore) e del progettista dell’opera. Oggi mi viene contestato dal committente il fatto che per redigere il PSC e assumere l’incarico di coordinatore della progettazione avrei dovuto avere un suo conferimento scritto. Da parte di chi è la ragione?

Risposta
La nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente che può incaricare tale figura al fine di trasferirgli l’adempimento di alcuni o di tutti gli obblighi che sono posti a suo carico. Nel conferire l’incarico al responsabile dei lavori il committente precisa gli obblighi che intende trasferirgli e per l’adempimento dei quali lo stesso dalla legge non è più ritenuto responsabile. Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nella sua versione originale aveva creato con l’art. 89 comma 1 lettera c), contenente la definizione, una sorta di automatismo tra la figura del responsabile dei lavori e quella del progettista o del direttore dei lavori, a seconda che fosse in corso la fase di progettazione o di esecuzione dei lavori, e sostanzialmente aveva imposto al committente stesso la scelta di tali figure nel caso in cui avesse voluto designarlo. Tale automatismo è stato però successivamente eliminato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, entrato in vigore il 20/8/2009, con il quale, come è noto, sono state apportate al Testo Unico delle modifiche ed integrazioni.

Così stando ora le cose, pur essendo stato il lettore individuato ope legis come eventuale responsabile dei lavori, essendo vigente nei primi mesi del 2009 il Testo Unico nella sua versione originale, lo stesso non risulta essere stato incaricato dal committente ad adempiere ai suoi obblighi fra i quali la nomina dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione di cui al quesito per cui di fatto sia l’autonomina di coordinatore in fase di progettazione che la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento risultano essere state fatte di propria iniziativa e senza la richiesta da parte del committente il quale pertanto ora giustamente contesta il suo operato.

In merito alla facoltà da parte del committente di nominare il responsabile dei lavori ed al trasferimento degli obblighi al momento dell’incarico si consulti una approfondimento dello scrivente sul medesimo tema e la risposta ad un altro analogo quesito formulato allo stesso consultabili sul sito PuntoSicuro.it.

links da qui: http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=10096


Imparare dagli errori: il rischio elettrico nei cantieri

martedì 20 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

Un esempio tratto da una simulazione di possibili infortuni dovuti a errori e mancate manutenzioni negli impianti elettrici di cantiere. Il rischio elettrico, il problema della fretta, le prese a spina e la gestione corretta dell’impianto.

Continuiamo a occuparci non di incidenti reali, ma di incidenti simulati che mostrano le principali problematiche per la sicurezza e salute dei lavoratori. E lo facciamo attraverso i casi raccontati nel documento “Audio-visivi per l’informazione nel cantiere multietnico”, una pubblicazione realizzata dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’INAIL.

In questa puntata ci occupiamo del rischio elettrico nei cantieri, un rischio presente perché l’esecuzione di lavori in un cantiere edile prevede quasi sempre l’utilizzo di macchinari elettrici.

Il caso
La scena rappresentata nell’audio-visivo inizia con “l’inquadratura di un operaio nel cantiere accanto ad una betoniera”: il terreno è bagnato, “ha piovuto da poco e sullo sfondo si vede l’edificio in costruzione”.
Il suddetto operaio ha in mano l’estremità del cavo elettrico della betoniera. “Guarda a destra e a sinistra, non sa dove collegare il cavo, mentre in lontananza si scorge il quadro di cantiere in cui è installato l’interruttore generale”.
A questo punto l’operaio è tentato dal collegare “la presa ad una prolunga veramente mal messa con numerose parti in cui il conduttore è scoperto e senza isolamento, sicura fonte di pericolo”: una scelta rischiosa.
Nel filmato appare evidente che questa possibile scelta è dettata dal tempo, con la convinzione che anche nei cantieri il tempo sia denaro.
Fortunatamente il capocantiere capisce il pericolo e corre a staccare l’interruttore principale.
Successivamente rimprovera l’imprudente operaio e “chiama al telefono l’elettricista che interviene per ripristinare l’impianto elettrico secondo una condizione di sicurezza”.

Quando si è in dubbio sull’azione da svolgere è sempre meglio scegliere l’azione più prudente. La fretta in questo caso è una cattiva consigliera: a volte un po’ di tempo in più porta in dote molta sicurezza.

La discussione
L’impianto elettrico di cantiere ha “un ruolo fondamentale nello svolgersi delle lavorazioni, ma in funzione di queste cambia continuamente ed è usato da tutti gli operatori presenti in cantiere”.
È proprio il fatto di “avere carattere provvisorio e di essere condiviso da tutti gli operatori” che lo rende una importante fonte di rischio “se non viene predisposto e mantenuto secondo una qualità conforme sia per quanto riguarda i componenti che per quanto riguarda lo schema di impianto”.

Il documento ricorda che “l’insieme dei componenti elettrici installati all’interno dell’area delimitata dal recinto del cantiere costituiscono, secondo la guida CEI 64-17, l’impianto elettrico di cantiere”.
In questi anni sono state recepite alcune direttive europee che stabiliscono “prescrizioni molto severe per la sicurezza generale nei cantieri compresa anche la componente elettrica”.
Se il cantiere è un luogo di lavoro molto particolare, le “caratteristiche dell’impianto elettrico devono tenere conto del maggiore rischio elettrico: occorrerà tenere presente le condizioni climatiche, variabili per tutta la durata del cantiere, il rischio di urti, la presenza di polveri ed acqua, la presenza più o meno elevata di persone, la presenza di eventuali ambienti a maggior rischio in caso d’incendio o con pericolo di esplosione”.

La prevenzione
PuntoSicuro ha recentemente presentato una “Guida Operativa per la Sicurezza degli Impianti – Impianti Elettrici – n. 2 – Cantieri”.
Vediamo cosa dice questa guida ad esempio riguardo alle prese a spina e riguardo alla manutenzione dell’impianto, cavi compresi.

Le prese a spina utilizzate in cantiere “devono essere in grado di resistere alle condizioni di impiego prevedibili, in particolare devono essere protette contro le infiltrazioni d’acqua e polvere, contro gli urti e le altre sollecitazioni meccaniche specie alle basse temperature (fino a –25 °C)”. In particolare nelle comuni condizioni di cantiere le prese a spina devono garantire un grado di protezione almeno IP44, sia con spina inserita che con spina disinserita”. Se poi le prese a spina mobili possono trovarsi in contatto con pozzanghere o condizioni simili, “è preferibile che abbiano un con grado di protezione IP67”.
Per “attività di breve durata, di finitura o per piccoli cantieri di ristrutturazione, è frequente l’impiego di attrezzature portatili equipaggiate con spine di tipo domestico e similare”. In questo caso è ammesso l’uso di prese per uso domestico e similare (CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50) “quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non presentano particolari rischi nei confronti di presenza di acqua, di polveri ed urti”.

La gestione dell’impianto elettrico di un cantiere può poi ricondursi alle seguenti fasi:
- “verifiche iniziali;
- supervisione e verifiche periodiche;
- manutenzione, riparazioni e modifiche;
- recuperi per fine utilizzo;
- trasporti e immagazzinamento;
- riparazione e verifica per riutilizzo”.

Al di là delle verifiche iniziali che “sono a carico della ditta installatrice e devono essere effettuate prima del rilascio della dichiarazione di conformità”, proprio per la presenza di “utenti diversi e con scarsa conoscenza dell’impianto” è necessario “provvedere a dei controlli giornalieri dell’impianto elettrico di cantiere, allo scopo di verificare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”. Ed infatti, come nel caso in oggetto, l’installazione elettrica di cantiere, fissa e mobile (cavi compresi) è “soggetta a gravose condizioni ambientali ed a rapide mutazioni delle aree operative”.
In particolare i controlli giornalieri “non hanno la caratteristica di una attività di impiantistica, e quindi possono essere svolti dal capocantiere o dall’addetto alla sicurezza”.
Ad esempio può essere necessario verificare:
- “la compatibilità delle attività in corso nel cantiere con la presenza dell’impianto elettrico, per esempio in particolare la compatibilità di scavi con la presenza di linee interrate, trasporti di elementi ingombranti con le linee aeree;
- il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per gli eventuali ambienti particolari, per esempio per le attività in luoghi conduttori ristretti;
- lo stato di conservazione dei contenitori dei quadri elettrici, delle prese e delle condutture, con particolare riferimento ai cordoni prolungatori e alle condutture a posa mobile e la qualità delle attrezzature in uso in relazione all’ambiente, con particolare riferimento alla presenza d’acqua”.
Per i cantieri di lunga durata, al fine di garantire la sicurezza nel tempo, la guida operativa prevede verifiche periodiche di ditte installatrice abilitate.
Manutenzione, riparazione e modifica devono poi “essere eseguiti solo da personale addestrato, e ove la modifica risulti consistente, è bene che questa venga riportata sugli elaborati di competenza, quali schemi di quadri elettrici o percorsi delle condutture”.
Ricordiamo infine che in caso di riutilizzo di materiale recuperato è necessario procedere ad alcune verifiche che riguardano ad esempio:
- “stato di conservazione delle guaine dei cavi per ricercare eventuali abrasioni o deformazioni che possano denunciare la presenza di rotture interne sul conduttore o sull’isolante, e lo stato di eventuali giunzioni presenti;
- efficienza e stato di conservazione dei pressacavi, delle spine e delle prese;
- stato di conservazione dei quadri elettrici con particolare riguardo alle custodie, alla pulizia al loro interno da polvere o tane di insetti o di roditori, al serraggio dei vari morsetti, agli organi di comando e di protezione e alla presenza dei dati di targa”.
Anche queste operazioni, che richiedono “perizia ed esperienza”, sono destinate a personale addestrato.

Inail, “Audio-visivi per l’informazione nel cantiere multietnico”, pubblicazione realizzata dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’INAIL con testi di Giuseppe Cardoselli e Paolo Meschino, versione marzo 2010 (formato PDF, 10.88 MB).

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N596727463/AudiovisiviCantiereEtnico.pdf


Protezione acustica degli edifici: evoluzione di norme e decreti

domenica 18 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.necsi.it/

In fase di elaborazione la nuova norma UNI che definisce i criteri per la misurazione e valutazione di alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici. Contemporaneamente il Ministero dell’ambiente sta elaborando un nuovo decreto legislativo che va a sostituire il DPCM 5/12/97 fino ad oggi unico riferimento in materia.

La norma UNI costituisce la base tecnica del nuovo decreto sui requisiti acustici degli edifici per il quale il Governo ha delega fino al prossimo 30 luglio 2010 (vd. “Legge comunitaria 2009″).

I PUNTI SALIENTI DELLA NORMA UNI
La norma stabilisce una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti) per l’intera unità immobiliare proponendo inoltre una valutazione globale dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare (con un unico indice descrittore).

Si applica alle unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso:

- residenze
- uffici
- alberghi e pensioni
- attività ricreative o di culto (salvo il caso di specifici ambienti in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante una progettazione acustica particolarmente specifica)
- attività commerciali (escluse quella agricola, artigianale e commerciale).
Parametri di valutazione (grandezze già considerate nel DPCM 97):

- indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata,
- indice di valutazione del potere fono isolante apparenti di divisori verticali e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari,
- indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari,
- livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo,
- livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo,
Per ognuna di queste grandezze vengono definite 4 classi alle quali viene attribuito questo significato:

classe I: prestazioni acustiche ottime;
classe II: prestazioni acustiche buone;
classe III: prestazioni acustiche di base;
classe IV: prestazioni acustiche modeste.


Il rischio chimico in edilizia: indumenti e occhiali protettivi

martedì 13 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

I dispositivi di protezione individuale dagli agenti chimici in un manuale sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni edili. La normativa, gli indumenti di protezione, gli occhiali, le visiere, i guanti e le calzature.

Riprendiamo a parlare di rischio chimico nel comparto edile attraverso il documento “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, manuale che nasce dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.

Dopo aver affrontato, in un precedente articolo, i riferimenti al rischio chimico del Decreto legislativo 81/2008, i rischi per la salute e la sicurezza e la valutazione del rischio, ci soffermiamo sulle indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale dagli agenti chimici.

Il manuale ne parla diffusamente ricordando innanzitutto che i DPI “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Nell’introduzione a questi dispositivi si indica che la produzione dei DPI è disciplinata dal D.Lgs. 475/1992, “in parte modificato dal D.Lgs. 10/1997” e nel testo si accenna:
- alle norme tecniche di riferimento;
- alle tre categorie di DPI secondo il D.Lgs. 475/1992;
- alla marcatura CE e alla nota informativa del fabbricante;
- agli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori;
- ai criteri generali per l’individuazione e la scelta dei DPI.
Tutti temi che PuntoSicuro ha già trattato in passato. Ci soffermiamo dunque sulle indicazioni relative ai singoli DPI, ricordando che ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie dedicheremo un articolo a parte.

Indumenti
Le indicazioni del manuale tengono conto dell’Allegato IV del D.M. 2 maggio 2001, “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”, che riporta la norma UNI 9609:1990. Norma ritirata, ma non ancora sostituita.
I criteri di scelta degli indumenti protettivi si devono basare su:
- “la natura, la forma e la quantità dell’agente chimico rilevandone, se necessario, le concentrazioni nell’aria (ad esempio, acido, spruzzi di liquido);
- le possibili modalità di esposizione;
- l’individuazione degli elementi che costituiscono il pericolo (ad esempio, contenitori, erogatori);
- la gravità della possibile esposizione (entità del possibile danno);
- le possibili situazioni di emergenza;
- le parti del corpo esposte;
- la possibilità di percepire la contaminazione;
- la durata dell’esposizione”.
In particolare la scelta deve ricadere sul “tipo d’indumento necessario a proteggere la parte del corpo esposta, fino ad arrivare a proteggere tutto il corpo, dotato dei requisiti adeguati alla forma e al tipo di agente chimico da cui deve proteggere”. Sempre ricordando che “gli indumenti non devono costituire intralcio”.

Il manuale sottolinea che i materiali tessili permeabili all’aria “offrono una protezione limitata contro liquidi e polveri e insufficiente contro i gas”. Tuttavia gli indumenti possono essere prodotti anche con “materiali semipermeabili o microporosi che permettono il passaggio di aria e vapor acqueo ma impediscono, in genere, la penetrazione dei liquidi”.
I materiali tessili impermeabili all’aria “sono composti di una base tessile fittamente tessuta con un’adeguata pellicola polimerica” e resistono alla penetrazione di liquidi o gas. “Le pellicole sono di diversa natura e sono utilizzate in funzione del tipo di sostanza da cui devono proteggere (ad esempio, gomma di butile contro solventi aromatici, oli minerali e petrolio)”.
È evidente che con “l’aumentare dello spessore dell’indumento aumenta la protezione contro la permeazione, ma anche la difficoltà dei movimenti dell’utilizzatore e la scomodità in genere”.

Gli indumenti di protezione possono essere suddivisi in:
- indumenti per protezione localizzata: “utilizzati quando il rischio è limitato a una parte del corpo. Un classico esempio è rappresentato dai guanti, che proteggono le mani e a volte l’avambraccio; se utilizzati con una tuta, è necessaria la verifica della compatibilità tra manica e guanto”. Inoltre le calzature “tipiche contro le aggressioni chimiche sono gli stivali, che garantiscono la protezione dei piedi e parte delle gambe da contaminazioni presenti nei pavimenti”. Altri indumenti sono “i grembiuli o le pettorine (che proteggono da possibili contaminazioni frontali del corpo) le maniche, i gambali, le soprascarpe, i cappucci, i cappucci combinati con cappe e i pantaloni”;
- indumenti a copertura limitata: ad esempio le giacche o i cappotti, sono utilizzati in caso di basso rischio e indossati sopra altri indumenti;
- indumenti a copertura totale, tra cui quelli alimentati con aria e quelli impermeabili al gas: “i primi beneficiano di una pressurizzazione che non consente la penetrazione del contaminante attraverso le piccole aperture mentre il flusso d’aria permette la respirazione; i secondi devono essere assolutamente privi di fori”.
Nel documento – che vi invitiamo a visionare – si affrontano anche i limiti di utilizzo e le procedure per la manutenzione e immagazzinamento.

Occhiali e visiere
Gli occhiali di protezione dagli agenti chimici “servono a impedire il contatto con gli occhi, mentre le visiere estendono la protezione a tutto il volto”. E gli agenti chimici da cui proteggersi possono essere le polveri, i fumi, le nebbie e i liquidi.
In particolare gli occhiali che “garantiscono la protezione necessaria degli occhi contro tutti gli agenti chimici sono quelli ‘a maschera’ perché la loro conformazione, ermetica e stagna, determina l’impenetrabilità di tali agenti; con gli occhiali semplici, anche se provvisti di schermi laterali, non è possibile raggiungere tale livello di protezione, risultando questi più adatti a proteggere gli occhi dal rischio di lesione dovuta alla proiezione di particelle solide (ad esempio, schegge)”.

Se le visiere offrono una protezione più estesa, non sono tuttavia ermetiche, “per cui la polvere, i fumi e le nebbie potrebbero ugualmente entrare in contatto con gli occhi e il volto”.
In certe lavorazioni può essere necessario utilizzare oltre un DPI del volto anche una maschera respiratoria: “in questi casi può essere utile indossare un respiratore con maschera intera che garantisce, tra l’altro, l’impenetrabilità dell’agente”.
Nel manuale vengono indicati i requisiti di base nella scelta dei DPI (campo visivo ampio, resistenza agli urti, alla combutione e alla corrosione, trasparenza, …);

Guanti
Molte delle indicazioni relative ai guanti, indumenti per la protezione localizzata, sono già state trattate nella sezione “Indumenti di protezione”.
Si ricorda tuttavia che i guanti “devono garantire, compatibilmente con il livello di rischio, l’articolazione delle mani e un’adeguata capacità di prensione”.
E la loro scelta deve tenere conto di “eventuali intolleranze dell’utilizzatore ai materiali di fabbricazione per evitare fenomeni allergici: l’uso contemporaneo di un altro guanto di protezione, di filo o cotone, o di una crema barriera può prevenire tali fenomeni”.
I materiali utilizzati per fabbricarli sono diversi e dipendono dall’agente chimico da cui devono proteggere. Questi materiali “possono essere dotati di supporto (guanti rinforzati) in tessuto sintetico o naturale (ad esempio, cotone, viscosa)”.
Come per gli indumenti, il livello di protezione dipende dalla resistenza alla permeazione e quindi dal tempo di penetrazione (tempo necessario a un liquido per penetrare attraverso la protezione).

Calzature
Infine qualche cenno sulle calzature di protezione dagli agenti chimici.
Come abbiamo visto le “tipiche calzature contro gli agenti chimici sono gli stivali, anche se in genere le normali scarpe di protezione offrono la resistenza agli idrocarburi (ad esempio, composti organici come l’asfalto, il bitume, il petrolio grezzo) o altri particolari tipi di scarpe possono resistere ad acidi deboli”.
Anche in questo i caso i materiali utilizzati per la fabbricazione dipendono dall’agente chimico da cui devono proteggere. In particolare il fabbricante “deve fornire informazioni sulla durata minima delle calzature, sul tipo di protezione dagli agenti chimici e sulle altre possibili eventuali resistenze offerte, quali ad esempio: resistenza agli urti e schiacciamento (in genere necessaria in edilizia), resistenza alla perforazione (in genere necessaria in edilizia), resistenza della tomaia alla perforazione, antistaticità”.

Le calzature e i guanti di protezione dagli agenti chimici appartengono alla III categoria; pertanto per il loro utilizzo “oltre all’informazione e alla formazione è obbligatorio l’addestramento”.

CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:

- Capitolo 10 : Il rischio chimico (formato PDF, 639 kB);
- La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni edizione 2009 (formato PDF, 496 kB): contiene alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di valutazione dei rischi.

links da qui: http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=10071


La Cassazione sul capocantiere “di fatto”

venerdì 9 luglio 2010

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

Per la serie “le responsabilità di fatto” e con riferimento all’esercizio in concreto dei poteri direttivi di cui all’art. 299 del TU in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro questa è la volta del capocantiere di fatto. A cura di G.Porreca

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 (U. P. 18 maggio 2010) – Pres. Mocali – Est. Romis – P.M. Mura – Ric. C. L.

Commento a cura di G. Porreca.

Questa sentenza entra a far parte di quella serie di sentenze che possiamo definire sulle “responsabilità di fatto” e ben si raccorda con le disposizioni che il legislatore ha inteso dettare con l’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’esercizio di fatto dei poteri direttivi disponendo in merito che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Questa volta dalla Corte di Cassazione è stata riconosciuta la responsabilità penale di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di legale rappresentante di una ditta appaltatrice, è stato ritenuto “in concreto” il capocantiere di un cantiere edile presso il quale si è infortunato un lavoratore di una ditta subappaltatrice e nel quale, a seguito degli accertamenti, è emerso che lo stesso impartiva delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro interferendo sostanzialmente con l’attività della ditta subappaltatrice medesima.

Il caso
Il rappresentante legale di una ditta appaltatrice è stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., perchè, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, nonché per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, agendo in concreto quale capocantiere della ditta alla quale aveva subappaltato dei lavori (nei confronti della quale è stato proceduto separatamente), aveva cagionato la morte di un operaio che lavorava alle dipendenze della ditta subappaltatrice medesima. Il lavoratore, secondo la dinamica ricostruita nel capo di imputazione, mentre espletava da solo le mansioni affidategli, era caduto da un’apertura posta all’altezza di circa sei metri dopo essere inciampato su una palanca, ed aveva riportate, in conseguenza della caduta stessa, delle gravissime lesioni. Ricoverato quindi in ospedale con prognosi riservata lo stesso è deceduto il giorno seguente per shock traumatico ed ipovolemico secondario a pneumotorace destro drenato, frattura epifisi-metafisi distale del femore destro, frattura somatica amielica del corpo della 21^ vertebra dorsale e lacerazione epatica con versamento emorragico libero endoaddominale. In particolare all’imputato venivano addebitati dei profili di colpa specifica per non aver fornito all’infortunato una cintura di sicurezza, nonché per non aver fatto predisporre le misure di protezione idonee a prevenire che l’operaio potesse cadere dal balconcino sul quale stava lavorando.

L’iter giudiziario e le decisioni della Corte di Cassazione
Il Tribunale condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, condanna che veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, in particolare, poneva in evidenza che dalla istruttoria dibattimentale era emerso che l’imputato, pur essendo il legale rappresentante della ditta appaltatrice, aveva in concreto esercitato le mansioni di direttore dei lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai ed era emerso, altresì, che la ditta subappaltatrice non aveva mai provveduto a nominare un responsabile per la sicurezza del cantiere come previsto dall’articolo 4 del contratto di subappalto per cui la responsabilità non poteva che ricadere sulla persona che in concreto aveva svolto le funzioni di sorveglianza, gestione e controllo del cantiere e cioè sull’imputato stesso.

L’imputato ha fatto ricorso per Cassazione ribadendo le motivazioni già addotte alla Corte di Appello ma il suo ricorso è stato dalla stessa dichiarato inammissibile. Nella sua decisione la suprema Corte ha tenuto ad evidenziare che nel capo di imputazione era stata attribuita al rappresentante legale della ditta appaltatrice la qualifica di capocantiere “di fatto” e che la condanna era stata pronunciata proprio sul rilievo che lo stesso svolgeva in concreto le mansioni di capocantiere, a parte il fatto che la sua posizione di garanzia era risultata riconducibile anche alla sua veste di legale rappresentante della ditta che aveva dato in subappalto dei lavori alla ditta per conto della quale lavorava l’infortunato. In merito a quest’ultima posizione la Sez. IV ha ribadito che “nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato infatti affermato il principio secondo cui l’appaltante risponde, come datore di lavoro, dell’assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore (cfr. Sez. 4, n. 14361/02, Abbadini ed altro, RV. 221378, con la quale è stato precisato che alla responsabilità dell’appaltante si aggiunge anche quella dell’appaltatore ove sia dimostrato che quest’ultimo, lungi dall’operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti)”.

Per quanto riguarda, infine, la responsabilità “di fatto” individuata nell’imputato ed in merito alla circostanza che lo stesso aveva provveduto in concreto ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli operai, la suprema Corte ha concluso che “secondo un consolidato indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione”in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo”.

Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 (U. P. 18 maggio 2010) – Pres. Mocali – Est. Romis – P.M. Mura – Ric. C. L. – Per la serie “le responsabilità di fatto” e con riferimento all’esercizio in concreto dei poteri direttivi di cui all’art. 299 del TU in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro questa è la volta del capocantiere di fatto.


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