Disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

10 marzo 2010 | Pubblicato in Lavori pubblici | Nessun Commento »

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 1 marzo, il disegno di legge contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”. Si tratta di un coacervo di norme finalizzate a prevenire i fenomeni corruttivi nonché a rendere virtuoso il comportamento della PA.

Il ddl consta di tre capitoli:

1. Piano nazionale anticorruzione e trasparenza al fine di ridurre i rischi anticorruzione nella PA;

2. Disciplina degli enti locali, nei quali vengono rafforzati i controlli e dettati i criteri di eleggibilità nelle cariche elettive;

3. Apparato sanzionatorio.

Pubblichiamo alcune slides, tratte dal sito www.anticorruzione.it, di presentazione del ddl in commento, in particolare per quanto concerne il settore di competenza del Ministro per la Funzione Pubblica.

Importanti sono le novità apportate dal provvedimento: si prevede la formazione di un Piano nazionale anticorruzione, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 5 della Convenzione ONU contro i fenomeni corruttivi (ratificata in Italia con la Legge 116 del 3 agosto 2009) ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione. Il piano dovrà essere aggiornato dalla Rete nazionale anticorruzione, formata dai referenti individuati dalle diverse amministrazioni; tale organo, inoltre, potrà proporre all’Esecutivo l’adozione di provvedimenti integrativi.

Il ddl contempla, poi, una serie di misure sulla trasparenza – le quali integrano quelle già predisposte dal d. lgs. 150/09 – volte a regolare i tre settori maggiormente esposti al rischio corruzione: appalti, contributi, assunzioni.

Inoltre, viene istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’Osservatorio sulla corruzione e altri illeciti contro la P.A., con il compito di curare l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferirne annualmente al Ministro per la Pubblica Funzione. Quest’ultimo, a sua volta, dovrà informare il Governo, il Parlamento, gli organismi sovranazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni.

Presentazione ddl anticorruzione (slides)

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anticorruzione_ddl/Brunetta_anticorruzione.pdf

Fonti: www.governo.it – www.anticorruzione.it


La futura norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale giunta alla bozza finale

10 marzo 2010 | Pubblicato in Sistemi di Gestione 231 | Nessun Commento »

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La futura norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale giunta alla bozza finale – La futura norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale ha fatto un ulteriore importante passo in avanti: la bozza sottoposta a votazione nelle scorse settimane (il voto degli enti normatori membri ISO si è chiuso il 14 febbraio scorso) può ora passare alla versione FDIS (Final Draft International Standard), in pratica l’ultimo passaggio prima che il documento venga pubblicato ufficialmente come norma internazionale.
L’iter, dal voto favorevole ottenuto dal DIS al raggiungimento dello status di bozza finale (FDIS), si è necessariamente allungato per dare modo al gruppo di lavoro (l’ISO/WG SR) di valutare e prendere in debita considerazione i commenti ricevuti da quei membri ISO e da quelle organizzazioni che hanno collegamenti con il gruppo di lavoro – e che, a vario titolo, rappresentano il più vasto campo degli “stakeholder” (i portatori di interesse) – i quali, pur non avendo diritto di voto, seguono direttamente i lavori di elaborazione della norma esprimendo, in termini meno formali, il proprio giudizio.
Ora, a seguito della votazione favorevole di febbraio e della valutazione approfondita dei commenti ricevuti, il Gruppo di lavoro ISO sulla responsabilità sociale ha concluso che sussistono i requisiti per registrare il documento come versione FDIS.
Con questa importante decisione ora l’ISO/WG SR si concentrerà con maggior dettaglio sui ben 2.650 commenti ricevuti nel corso della fase di votazione, così da ottenere il più ampio consenso sull’elaborazione finale del documento.
Con questo obiettivo fondamentale, a livello operativo si intendono individuare i temi principali scaturiti da questa ingente mole di commenti e farne il perno della discussione in occasione della prossima riunione del gruppo di lavoro ISO in programma a Copenhagen nel mese di maggio.
Dopo la riunione di Copenhagen sarà quindi elaborata una nuova versione del documento che sarà sottoposta per due mesi a un’ulteriore votazione. Se al termine di questo periodo il FDIS otterrà un responso favorevole, la norma ISO 26000 potrà finalmente vedere la luce. Se i tempi saranno rispettati, questo indicativamente potrà avvenire entro la fine dell’anno.
Si è dunque giunti ad una fase cruciale dei lavori normativi.
A conferma del grande e proficuo lavoro finora svolto, l’ISO/WG SR ha voluto esprimere ufficialmente il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, in particolare a coloro che hanno fatto pervenire i loro commenti, sia di ordine positivo che negativo. Tutti saranno presi in considerazione e grazie ad essi sarà infine possibile sviluppare un testo che realmente sia l’espressione di un largo consenso.
La futura norma ISO sulla responsabilità sociale fornirà una guida generale sull’argomento – basata su un consenso internazionale – in grado di incoraggiare in futuro l’adozione delle migliori pratiche in questo ambito. La ISO 26000 fa infatti tesoro delle concrete iniziative di responsabilità sociale sinora messe in atto nel settore sia pubblico che privato.
L’ISO/WG SR è composto da 436 esperti e 195 osservatori, in rappresentanza di 94 paesi e 42 organizzazioni collegate.
Per informazioni commerciali:

Diffusione UNI
tel. 02 70024.200, fax 02 5515256
e-mail: diffusione@uni.com

Fonte: UNI


UNI: la valutazione del rischio rumore

10 marzo 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Il rapporto tecnico UNI/TR 11347 per migliorare acusticamente l’ambiente di lavoro.

La legislazione italiana in materia di prevenzione e protezione dai rischi da rumore si basa ormai da alcuni anni sul recepimento della direttiva 2003/10/CE.
Tra gli adempimenti più significativi presenti nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 vi è indubbiamente quello di aver previsto l’obbligo per le aziende con livelli di esposizione al rumore elevati (LEX maggiori di 85 dB(A) oppure Lpicco, C maggiori di 137 dB(C)) di elaborare ed applicare un “programma di misure tecniche e organizzative” volte a ridurre l’esposizione al rumore dei lavoratori.

La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è una attività che prevede misurazioni con le seguenti finalità:
* calcolare il valore di esposizione personale al rumore da cui far discendere le misure di prevenzione per la salute degli esposti, nonché stabilire se i dispositivi di protezione auricolare in uso danno luogo ad una attenuazione corretta;
* indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.

Mentre la UNI 9432:2008 affronta quanto indicato nel primo punto, il rapporto tecnico UNI/TR 11347, pubblicato in gennaio 2010, definisce un modello di programma aziendale di riduzione dell’esposizione (sintetizzato nell’acronimo “PARE”) al rumore nei luoghi di lavoro evidenziandone contestualmente il livello di dettaglio, allo scopo di fornire uno strumento di orientamento in una realtà che al momento propone le soluzioni più differenziate.

Per ciascuna situazione con livelli di esposizione elevati il datore di lavoro deve indicare nel PARE gli interventi tecnici e organizzativi che, tra quelli concretamente attuabili, intende effettivamente realizzare fissando l’obiettivo acustico, dove tecnicamente possibile, in accordo con le indicazioni tecniche contenute nelle norme della serie UNI EN ISO 11690. Tali norme che riportano raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro produttivi a basso livello di rumore consigliano i seguenti valori di LAeq:
* per gli ambienti industriali, da 75 dB(A) a 80 dB(A);
* per gli uffici, da 45 dB(A) a 55 dB(A).

Le modalità di riduzione dell’esposizione sono suddivise in due categorie: interventi tecnici ed interventi organizzativi.
Nell’identificazione delle modalità di riduzione del rischio devono essere considerati innanzitutto gli interventi che riducono il rumore alla sorgente, quindi quelli che lo riducono lungo il percorso di propagazione, infine quelli che agiscono direttamente sul posto di lavoro.
Il PARE deve considerare le azioni per la riduzione dell’esposizione al rumore per tutte quelle situazioni che superano i valori previsti dalla legislazione vigente. Andranno quindi esaminate le sorgenti, le attività e i luoghi di lavoro con LAeq maggiore di 85 dB(A) e con Lpicco,C maggiore di 137 dB(C).
Nel documento si riporta un aiuto per una attenta valutazione dei molteplici fattori che intervengono nella scelta di un intervento di insonorizzazione. Ogni situazione reale necessita, infatti, di una analisi specifica e per questo sono previsti specifici allegati che considerano:
* le linee di indirizzo generale per ogni possibile tipologia di intervento presentando elementi favorevoli e sfavorevoli con delle note di confronto;
* gli orientamento sulla scelta degli interventi tecnici in alcune situazioni-tipo;
* l’efficacia ottenibile dalle diverse tipologie di intervento;
* un indice di costo comparativo.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11347 ricorda che la progettazione dell’intervento deve essere tale da evitare ulteriori rischi come quelli per la sicurezza (per esempio rischio incendio) e per la salute (per esempio minor ricambio d’aria) verso i lavoratori o problemi igienico-sanitari verso il prodotto (per esempio nel settore alimentare o farmaceutico) ovvero maggiori rischi verso i recettori esterni; da ultimo fornisce indicazioni sulle caratteristiche professionali e formative nonché delle disponibilità strumentali del “personale qualificato” chiamato a progettare gli interventi riportati nel PARE.
Vista la già importante presenza di norme con specifico contenuto tecnico riguardanti gli interventi di bonifica del rumore e l’ampia variabilità delle problematiche presenti negli ambienti di lavoro e delle soluzioni possibili, la UNI/TR 11347 si è quindi proposta di armonizzare le normative esistenti con un carattere prettamente gestionale.

Essa dovrebbe pertanto rivelarsi di grande utilità particolarmente per:
* i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, principali riferimenti aziendali del processo di valutazione dei rischi e soggetti promotori delle decisioni aziendali in tema di prevenzione e protezione dal rumore;
* i tecnici di acustica, in qualità di estensori delle proposte di intervento per fornire loro uno strumento di orientamento in un mercato che propone le soluzioni più differenziate;
* gli operatori degli organi di vigilanza, principalmente i tecnici delle ASL, in qualità di verificatori dell’applicazione dell’obbligo legislativo;
* i datori di lavoro, in quanto titolari ultimi della responsabilità di redazione ed applicazione del PARE.

In definitiva il documento intende quindi aiutare le aziende e i loro consulenti a focalizzare gli interventi di bonifica acustica necessari, ad affrontarli con le necessarie attenzioni tecniche per un efficace investimento economico e a documentarli per un corretto rapporto informativo tanto verso l’interno quanto verso l’esterno dell’azienda.

Fonte: UNI.


I quesiti sul decreto 81/08: l’autocertificazione dei rischi particolari

10 marzo 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Le piccole imprese possono autocertificare la valutazione dei rischi anche nel caso vi siano presenti rischi particolari come rischio chimico, biologico, cancerogeno o mutageno? A cura di G. Porreca.

Chiarimento circa la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi, da parte delle piccole imprese, anche in presenza di rischi particolari come il rischio chimico, biologico, cancerogeno o mutageno. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Il comma 5 dell’art. 29 esclude dall’autocertificazione della valutazione dei rischi, in attesa delle procedure standardizzate, le aziende di cui all’art. 31 comma 6. Il comma 6 dell’art. 29 consente per le aziende fino a 50 dipendenti l’adozione delle procedure standardizzate. Il comma 7 esclude il ricorso a tale procedure alle aziende di cui art. 31 comma 6 (viene inutilmente inserita la lettera f) e alle aziende con rischi specifici (chimico, biologico, cancerogeni, ecc.). Il riferimento contenuto nel comma 7 non andava fatto anche al comma 5 oltre che al comma 6?
Stando così le cose la domanda è: le aziende con un numero inferiore di 10 lavoratori, ma con la presenza per esempio di un rischio chimico o biologico, o cancerogeno, o mutageno citati nel comma 7 possono effettuare la autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi?

Risposta
L’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi contiene un altro rompicapo del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed è uno di quegli articoli che risentono di una non proprio felice articolazione delle disposizioni da parte del legislatore e nel caso particolare delle disposizioni sulle procedure standardizzate e sulla autocertificazione della valutazione dei rischi contenute nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo stesso ai quali successivamente il decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha aggiunto il comma 6-bis.
Secondo il comma 5 dell’art. 29 che fa riferimento alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e che introduce l’autocertificazione dei rischi:

“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.

ed in merito è da precisare che l’art. 6 comma 8 lettera f) è quello che ha assegnato alla Commissione permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito, fra gli altri, di elaborare, entro e non oltre il 31/12/2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, procedure che dovranno essere recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno, una volta acquisito il parere della citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Con il terzo periodo il citato comma 5 ha esclusa la facoltà di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi per quelle attività indicate nell’art. 31 comma 6 lettera a), b), c), d) e g), che possiamo in seguito indicare per semplicità attività “a particolare rischio”, per le quali il legislatore ha imposto la presenza di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda e che sono precisamente:

a) le aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) le centrali termoelettriche;
c) gli impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

avendo ovviamente il legislatore escluse dall’autocertificazione le aziende di cui ai punti e) e f) dell’art. 31 comma 6 in quanto riguardano le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e le aziende estrattive con oltre 50 lavoratori e quindi con un organico ben oltre il limite dei 10 lavoratori entro il quale è concessa tale facoltà.
Il successivo comma 7, invece, ha esclusa la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate per le aziende di cui al comma 6 dell’art. 31 indicate nelle lettere a), b), c), d) f) e g) aggiungendo per l’esclusione di tale facoltà, rispetto a quanto riportato nel comma 5, anche le aziende di cui alla lettera f) che riguardano le ditte estrattive con oltre 50 lavoratori. Lo stesso comma 7 ha introdotto però in più, con la lettera b), l’esclusione del ricorso alle procedure standardizzate per le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto” ed ha nuovamente consentito di poterlo fare, con una modifica apportata con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 che ha abolita la lettera c) del comma 7, anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè alle aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Una lettura coordinata dei citati commi 5, 6 e 7, porta, per quanto riguarda la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi e per quanto riguarda il ricorso alle procedure standardizzate per effettuare tale valutazione, ad individuare sinteticamente tre fasce di aziende e precisamente:
1^ fascia, comprendente le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, le quali possono ricorrere alle procedure standardizzate, quando saranno fissate, e possono ricorrere alla autocertificazione della valutazione dei rischi;
2^ fascia, comprendente le aziende che occupano da 11 a 50 lavoratori, le quali possono ricorrere alle procedure standardizzate, quando saranno fissate, e non possono ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi;
3^ fascia, comprendente le aziende che occupano più di 50 lavoratori, le quali non possono ricorrere né alle procedure standardizzate né all’autocertificazione della valutazione dei rischi.

Le tre fasce sopra indicate non riguardano comunque le aziende di cui all’art. 31 comma 6 sopra definite “a particolare rischio” in quanto esse non possono comunque ricorrere alla autocertificazione della valutazione dei rischi né potranno ricorrere alle procedure standardizzate qualunque sia l’entità del loro organico.
Il vero rompicapo, invece, sorge per quanto riguarda le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto” citate nella lettera b) del comma 7 dell’art. 29 in quanto, per come è stato scritto tale comma 7 che fa riferimento alle disposizioni del comma 6, relative alle procedure standardizzate e non anche a quelle del comma 5 relative all’autocertificazione della valutazione dei rischi, sembrerebbe che a quelle aziende nelle quali si svolgono attività che possono esporre i lavoratori a rischi specifici aggressivi, quali i rischi chimici, biologici, ecc, sia impedito il ricorso alle procedure standardizzate ma sia consentito invece il ricorso all’autocertificazione della valutazione dei rischi e ciò contro ogni logica in quanto si è in presenza di rischi di natura particolare.

In risposta al quesito formulato, quindi, si esprime il parere che il legislatore nell’andare ad affiancare nel comma 7 alle attività di cui all’art. 31, citate sia nel comma 6 che nel comma 5, quelle attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ecc. di cui alla lettera b) abbia voluto escludere anche queste dalla facoltà di ricorrere alla autocertificazione dei rischi. E’ chiaro che l’arcano, se non giunge prima un’auspicabile interpretazione autentica da parte delle istituzioni competenti, potrà essere risolto solo in sede di Conferenza Stato-Regioni che, come già indicato, dovrà fissare le modalità per le procedure standardizzate e che quindi potrà esprimersi sull’argomento e fornire gli opportuni indirizzi.

A sostegno della tesi che anche le aziende fino a 10 lavoratori debbano elaborare un documento completo di valutazione dei rischi se nell’ambito delle stesse i lavoratori possono essere esposti ai particolari rischi sopraindicati si fa presente che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 in alcuni Titoli del proprio testo che si riferiscono a dei tipi di rischio specifico dispone esplicitamente la elaborazione di un apposito documento di valutazione dei rischi e si rammenta, inoltre, quanto già in merito aveva indicato con l’art. 4 comma 11 il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ora sostituito con il D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale “il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi), ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 (elaborazione del documento di valutazione dei rischi) le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza” decreti che non sono poi stati mai emanati benché fosse stata avvertita la necessità di imporre a quelle aziende la redazione del documento di valutazione dei rischi e di impedire il ricorso all’autocertificazione.


Imparare dagli errori: infortunio durante un travaso di benzina

10 marzo 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Un esempio di incidente riferito a gravi ustioni subite da un’apprendista durante un travaso di benzina a causa dell’innesco dei vapori. La dinamica dei fatti, gli elementi di prevenzione e la scheda di sicurezza.

L’attenzione agli esempi di incidenti di lavoro, come strumento di sensibilizzazione e prevenzione, è condivisa e promossa non solo dal nostro giornale online e dall’importante sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, ma anche da Suva, istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
Già altre volte abbiamo utilizzato del loro materiale relativo alla descrizione di incidenti, tuttavia è da rilevare che recentemente questo materiale è stato ampliato e predisposto per una consultazione semplice e veloce.

Sfruttiamo questi nuovi mezzi di ricerca di Suva proponendo un esempio di incidente abbastanza usuale legato al travaso di benzina.
Nei luoghi di lavoro infatti spesso non si presta la dovuta attenzione allo stoccaggio e alla manipolazione di questo liquido altamente infiammabile. E gli infortuni con ustioni gravi sono tra i più seri: le vittime spesso rimangono segnate a vita.

Ricordiamo che alcune indicazioni relative alla prevenzione fanno riferimento alla normativa elvetica, tuttavia i suggerimenti sono utili anche per le nostre imprese.

L’incidente
Un’apprendista “riceve l’incarico di travasare della benzina da un fusto di 200 litri in un altro più piccolo da 60 litri. Per motivi non chiari il liquido trabocca dal recipiente e si sparge sul pavimento formando una chiazza di 60-80 cm”.
A questo punto l’apprendista chiama in aiuto un collega e assieme “cercano di assorbire la benzina con della segatura e alcuni strofinacci”.
Tuttavia “all’improvviso i vapori di benzina prendono fuoco”. I vestiti dell’apprendista vengono avvolti dalla fiamme: lui riporterà “ustioni gravi di secondo e terzo grado sul 60 per cento circa del corpo” mentre il collega si ustiona alla mano.
L’officina invece viene ridotta dall’incendio a un “cumulo di ceneri”.
L’indagine successiva all’infortunio mette in rilievo che :
- “da anni la benzina veniva travasata sempre allo stesso modo;
- l’apprendista conosceva la procedura;
- l’officina era sistemata in modo che il deposito dei solventi fosse adiacente al locale pausa e che la porta fosse aperta”.
A scatenare l’incendio è “stata una stufa a legna collocata in un angolo dell’officina a 4 metri di distanza”.

La prevenzione
Per prevenire infortuni di questo tipo Suva ricorda che è necessario:

- accertarsi che i locali di stoccaggio e travaso siano conformi alle disposizioni di legge;
- “definire i requisiti per i locali dell’officina e metterli in pratica”, in collaborazione con gli enti preposti;
- “adeguare le operazioni di stoccaggio e manipolazione dei carburanti a eventuali modifiche della situazione (ad es. se si impiegano ripetutamente dei carburanti speciali acquistarne maggiori quantità)”;
- “verificare costantemente lo stoccaggio e l’uso della benzina;
- informare il datore di lavoro su eventuali carenze riscontrate nei locali adibiti allo stoccaggio dei carburanti e fare delle proposte di miglioramento;
- effettuare periodicamente dei controlli e documentare i risultati”;
- “emanare delle direttive di lavoro interne in merito all’uso di liquidi infiammabili ed esporle in una bacheca all’interno dell’officina;
- istruire i dipendenti sulla manipolazione dei liquidi infiammabili e su come comportarsi in caso di emergenza”.
Chiaramente i lavoratori devono “attenersi alle istruzioni del superiore” e “segnalare subito al superiore eventuali carenze o anomalie”.

Il sito di Suva riporta anche alcune norme di sicurezza per chi manipola carburanti.
Ad esempio riguardo allo stoccaggio:
- “bisogna adottare adeguate misure di contenimento affinché, in caso di versamento, i liquidi non finiscano nelle canalizzazioni o nelle tubature”;
- nei locali a rischio di esplosione bisogna “evitare qualsiasi fonte di innesco efficace”;
- “i locali devono essere ventilati naturalmente o artificialmente;
- i locali di deposito devono essere resi inaccessibili ai non addetti ai lavori;
- le vie di fuga devono portare direttamente all’aperto”.
E riguardo all’uso di benzina si ricorda che:
- “quando si travasa della benzina si sviluppano dei vapori che possono innescare una miscela esplosiva anche a temperatura ambiente. Nel luogo in cui avviene il travaso bisogna evitare qualsiasi tipo di fonte di innesco;
- deve essere presente un impianto di ventilazione idoneo a evacuare i vapori di benzina che si muovono lungo il pavimento e possono diffondersi anche a metri di distanza”.

Riportiamo infine delle indicazioni generali di prevenzione incidenti tratte da una “Scheda di sicurezza relativa alla benzina super senza piombo” a cura dell’Eni, ricordando che le schede di sicurezza sono un importante strumento di informazione in materia di igiene e sicurezza, destinate all’utilizzatore professionale.

Alcune misure in caso di fuoriuscita accidentale di benzina:
- “bloccare lo spandimento all’origine, se è possibile farlo senza rischio;
- eliminare le fonti di accensione. In caso di ambiente confinato, ventilare l’area;
- evitare che il prodotto defluisca nelle fogne o corsi d’acqua;
- evitare che si accumuli in spazi confinati o sotto il livello del suolo;
- avvisare gli occupanti delle zone sottovento del rischio di incendio ed esplosione;
- avvertire le autorità competenti in accordo alle norme vigenti”.

In caso di fuoriuscita al suolo si può:
- “contenere e assorbire il prodotto con terra, sabbia o altro mezzo assorbente;
- raccogliere il prodotto e il materiale di risulta in contenitori impermeabili e resistenti agli idrocarburi. Avviare a recupero o smaltimento in accordo con la normativa vigente”.

Infine riguardo alla manipolazione si ricorda di:
- “operare in luoghi ben ventilati, e comunque nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi;
- evitare la vicinanza di superfici calde, di fiamme o scintille;
- evitare di respirare vapori o nebbie;
- evitare il contatto con la pelle;
- non fumare”.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nella pagina web dedicata all’incidente riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.

Suva, pagina web dedicata all’incidente durante il travaso di benzina.

Eni, “Scheda di sicurezza relativa alla benzina super senza piombo” (formato PDF, 83 kB).

Links da qui:

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=9709


D.lgs. 81/08: la sorveglianza sanitaria per gli studenti tirocinanti

10 marzo 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Chiarimento della Regione Lombardia in merito all’obbligo di visita medica per gli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola – lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.

Pubblichiamo l’estratto di un parere della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia, in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola – lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.

“[...] l’art. 2 [del D.Lgs. 81/08] prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.

In concreto, in ordine all’obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” [...]: lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.

Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l’obbligo di tutela ricada solo sull’impresa ospitante che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici [...].L’idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell’art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa “ospitante”.

Nel primo caso, invece, quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.

Pur tuttavia, nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, [...] si ritiene di suggerire [...]
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) [...]il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante. [...]
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
5) detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una convezione tra scuola e impresa ospitante.”
[...]”

Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia – Nota prot. n. 87 DRL/D e prot. H1.2010.0008366/SAN del 02 marzo 2010 – Parere in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.


Dipendenze da alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene del lavoro

10 marzo 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Gli aspetti fondamentali della normativa, gli obblighi per il datore di lavoro e per il medico competente. Un approfondimento a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano. Prima parte.

Premessa
Test anti-droga per i piloti, indagine su Alitalia Repubblica – 04 febbraio 2010.
TORINO – Da alcune settimane, la Procura di Torino indaga sui test che l’Alitalia svolge per verificare se i suoi piloti abbiano assunto droghe o alcol prima di salire a bordo. L’ indagine nasce dalla denuncia di una passeggera. Il procuratore Raffaele Guariniello – che avrebbe iscritto nel registro degli indagati un alto manager di Alitalia – sospetta che la compagnia verifichi solo l’ assunzione di droga. Sarebbe invece trascurata l’ assunzione di alcol. La Procura vuole anche capire quanti dei 1600 piloti siano sottoposti a controlli e secondo quali modalità. Un portavoce di Alitalia spiega che l’ azienda svolge controlli capillari, sia pure a campione, e che potrà dimostrare agli inquirenti di Torino la correttezza del suo operato. La questione è regolata dal Testo unico delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, cui si aggiungono tre provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni

1. Aspetti fondamentali
L’obbligo assolutamente inderogabile per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi, e, anche per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria sulle mansioni ad alto rischio, anche per terzi estranei, causato da dipendenze da alcol e da stupefacenti
L’obbligo generale indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell’attività lavorativa.
L’articolo 5 (Disposizioni generali) della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (89/391/CEE) DEL 12 GIUGNO 1989 prevede che “il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”, e, nello stesso senso, l’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) definisce chiaramente lo stesso obbligo incondizionato: “la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
La Regione Veneto nelle “Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcol-dipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001 – bozza di documento del 26 giugno 2009)”, afferma che “il Datore di Lavoro deve valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria azienda in base all’elenco delle attività con divieto di assunzione di alcolici contenuto nell’Allegato 1 del Provvedimento attuativo 16 marzo 2006 dell’art 15 della Legge n. 125/2001. Lo stesso vale ovviamente per quel che riguarda l’assunzione di stupefacenti.
Nello svolgimento di tale compito l’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.lgs. n. 81/2008 prevede inoltre che: “il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41” (ovvero nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tra i quali anche il caso di cui al comma 4 dell’articolo 41 , relativi ad alcol dipendenza e assunzione di stupefacenti, ma anche tossicodipendenza e assunzione di alcolici (nelle mansioni a rischio). Per la violazione di detto obbligo il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.
E d’altro canto l’articolo 25 comma 1 (Obblighi del medico competente) prevede che: “il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro), anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza…”.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, c.d. “testo unico” di sicurezza del lavoro, è poi inequivocabile nel sancire che il medico competente è obbligato ad eseguire la sorveglianza sanitaria i tutti i casi previsti dalla normativa vigente: articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008: ”la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente”.

In tale contesto assume particolare pregnanza per il medico competente desideroso di rispettare la legge vigente l’art. 25 (Obblighi del medico competente) del D.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “il medico competente: b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
Quindi anche in assenza di linee guida ufficiali, il medico competente procede obbligatoriamente alla sorveglianza sanitaria osservando gli indirizzi scientifici più avanzati, che deve conoscere. La risibile giustificazione per la colpevole inerzia e la sostanziale violazione di obblighi penalmente sanzionati in materia di sorveglianza sanitaria da parte di taluni che adducono come giustificazione la mancanza di linee guida ufficiali è totalmente destituita di ogni fondamento, posta che la norma vigente richiamata in alcun modo fa riferimento a linee guida più o meno ufficiali, ma al contrario richiama il medico competente all’obbligo di conoscere gli indirizzi scientifici più avanzati, poiché i protocolli sanitari li deve elaborare lui, e nessun altro,e se non ci sono sarà lui a risponderne di fronte alla legge e anche dal punto di vista deontologico posto che l’articolo 39 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede esplicitamente che “l’ ’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), che lo obbligano non solo a tutelare la salute del lavoratore, prima del pur importantissimo posto di lavoro, ma anche a considerare sempre i rischi per i terzi estranei.
D’altra parte quando esiste il buon senso anche civico e la buona volontà di rispettare la norma vigente, come nel caso della movimentazione manuale dei carichi, i protocolli e le modalità di valutazione li si è andati a pescare perfino negli Stati Uniti, mentre per non far nulla in materia di rischi lavorativo da alcol e stupefacenti ogni scusa, anche se campata totalmente in aria, è giustificata.
Ogni violazione di questo obbligo inderogabile di effettuare la sorveglianza sanitaria in base agli indirizzi scientifici più avanzati, da parte del medico competente, è punito con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 81/2008.

Dunque, a proposito dell’attività di collaborazione obbligatoria del medico competente con il datore di lavoro anche al di fuori dell’obbligo della sorveglianza sanitaria, si deve ribadire che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico competente è duplice, una quella appunto di collaborare con il datore di lavoro e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla valutazione dei rischi finalizzata anche ad individuare la necessità di programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) [si rammenti a tal proposito che secondo le indicazioni fornite dall’art. 28 comma 2 lettera e) del Testo Unico il datore di lavoro dovrà indicare nel DVR avente data certa, con un obbligo anche penalmente sanzionato dal successivo art. 29 comma 2, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi] e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria.
Per concludere l’attività di controllo del buono stato di salute dei lavoratori che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di assegnare al lavoratore i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, può benissimo farsi rientrare fra i compiti di collaborazione che il medico competente deve fornire al datore di lavoro e ad essa dovrà seguire, se ne emerge la necessità al termine dalla valutazione dei rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita indicazione, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge, oppure il consiglio che se vi sono giustificati motivi per certe mansioni pericolose ma non incluse nelle intese stato regioni del 2006 e 2007 su alcol e stupefacenti, la decisione di inviare il dipendente a visita collegiale presso la struttura pubblica della asl.

—- L’articolo continua dopo la pubblicità —-

Gli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplinano, rispettivamente, la “sorveglianza sanitaria” ed i “provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”.
Il comma 2 dell’art. 41, in particolare, stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende, per quanto qui interessa:
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;(…)
d) la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; (…)
Il successivo comma 4 dell’articolo 41, nello stabilire che le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente, soggiunge chiaramente, e imporre, la sorveglianza sanitaria anche in relazione ad alcol e stupefacenti:
“art. 41. Sorveglianza sanitaria
4. … Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Dunque “gli accertamenti mirati alla verifica dell’eventuale assunzione, da parte dei lavoratori, di sostanze stupefacenti o psicotrope sono compresi nel novero delle verifiche sulla salute dei lavoratori stessi disciplinate dal citato art. 41 del D.Lgs. 81/2008” (T.A.R. LAZIO, Sez. 1, 8 aprile 2009). E lo stesso vale per l’assunzione di alcolici, ai sensi dello stesso art. 4 comma 4 e degli artt. 1 e 15 della legge n. 125/2001.
Con il comma 5 dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 si è previsto che:
“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53”, nonché con il comma 6 dello stesso articolo ai sensi del quale:
“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”
con l’obbligo ancora fissato dal comma 7 che:
“Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”
e con il comma 8 che:
“Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”
prevedendo, infine, con il comma 9 che:
“Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.

Va pure ricordato che con l’importante sentenza 8 aprile 2009, il Tar del Lazio sezione I ha nettamente e giustamente respinto la richiesta di annullamento dell’atto della Conferenza permanente stato-regioni del 18 settembre 2008 concernente le procedure per gli accertamenti (test) di assenza di sostanze stupefacenti, da parte dei lavoratori, presentato dalle organizzazioni sindacali dei trasporti, ai quali si erano associate Fim, Fiom, Uilm.
La richiesta di annullamento era fondata sulla convinzione che i test violassero l’articolo 117 della Costituzione e ledessero i diritti individuali dei lavoratori, trascurando però il prioritario diritto alla salute di cui all’art. 32, che è anche interesse della collettività, e dei terzi estranei messi in pericolo dai comportamenti lavorativi di chi svolge mansioni a rischio e assume stupefacenti: il Tar del Lazio mette in evidenza proprio questo profondissimo limite concettuale laddove osserva che “parte ricorrente … non sembra – nel quadro della prospettazione esplicitata nell’atto di ricorso all’esame – aver adeguatamente valutato che la disciplina oggetto di censura riguarda fattori di rischio le cui ricadute potenzialmente offensive non concernono, esclusivamente, la persona e/o la salute dei lavoratori; ma sono – invece – suscettibili di riverberarsi anche sui terzi (tenuto presente il particolare settore lavorativo – trasporti – contemplato dalla disciplina in esame)”.
La sentenza del Tar del Lazio respinge la richiesta di annullamento affermando che l’atto amministrativo emanato dalla Conferenza stato-regioni non fa altro che definire meglio e in modo del tutto legittimo quanto disciplinato dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), in materia di sorveglianza sanitaria e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.
Il provvedimento chiarisce che quando da parte del datore di lavoro si formi il ragionevole dubbio che il lavoratore assuma sostanze stupefacenti o quando, dopo il verificarsi di un infortunio, si voglia escludere che l’assunzione ci sia stata, sia lecito chiedere che si attivino le opportune azioni di accertamento sanitario.

Rolando Dubini, avvocato in Milano


Informazione interattiva per la sicurezza nei cantieri

10 marzo 2010 | Pubblicato in Cantieri | Nessun Commento »

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Dal Suva Sfizzero mitttikko! :)

Disponibile un programma informativo per la sicurezza nei cantieri edili. Tre gli argomenti affrontati: i dispositivi di protezione individuale, le scale e il problema delle cadute.

Spesso i test interattivi, specialmente se corredati di immagini e con un linguaggio di facile comprensione, hanno delle grandi potenzialità riguardo alla capacità di informare-formare e, specialmente, di modificare la percezione dei rischi lavorativi.
Un buon esempio di informazione interattiva si può avere con il programma “Sicurezza sui cantieri” messo a punto da Suva, istituto svizzero per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni.

Il programma, relativo al comparto edile, affronta principalmente tre argomenti: i dispositivi di protezione individuale, le scale e il problema delle cadute.
Il linguaggio, come anticipato, parte dalle frasi che spesso si ascoltano, in Italia come in Svizzera, sui luoghi di lavoro.
Ad esempio le frasi (“ma cosa vuoi che mi succeda?”) che accompagnano il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale con conseguenze spesso fatali. O ancora tutte le varie scuse portate per non utilizzare un guanto (“non ho sensibilità alle dita”) o un elmetto protettivo (“il casco è pesante, mi fa sudare e mi fa venire mal di testa”). Partendo da queste frasi, il programma non solo mostra le conseguenze di un mancato utilizzo delle protezioni, ma informa e guida nella scelta del dispositivo di protezione più adatto.

Riguardo al problema delle cadute dall’alto Suva riporta le misure di protezione in presenza di aperture nel suolo e nelle facciate e lungo i bordi del tetto, il corretto utilizzo di cavalletti, ponti mobili su ruote e ponteggi di facciata.

Il programma, malgrado faccia riferimento alla legislazione elvetica, può migliorare la formazione degli apprendisti, dei nuovi assunti e dei lavoratori temporanei e, magari, “rinfrescare” quella dei lavoratori con maggiore esperienza.

Ricordiamo che per accedere al sistema:
- è bene disattivare il blocco popup;
- la risoluzione video del monitor deve essere almeno di 1024 x 768 pixel;
- sul PC deve essere installato Flash Player 8 (www.adobe.com) o più recente;
- deve essere presente sul PC una scheda audio e altoparlanti/cuffie.

N.B.: I riferimenti legislativi e alcune domande nel programma e nel test riguardano la realtà svizzera, tuttavia i suggerimenti indicati possono essere di utilità per tutti i lavoratori dei cantieri edili.

Link al programma

http://www.suva.ch/files/wbt_sicherheit/wbt_modul/modul_it.htm


Dopo il Sistri nasce SiViRI, il Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche

10 marzo 2010 | Pubblicato in Ambiente | Nessun Commento »

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Pubblicato il Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo alla “Approvazione del regolamento di applicazione, disciplinare tecnico e manuale operativo del Sistema informativo per la Vigilanza sulle risorse idriche (SIViRI) – Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2010

La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche con delibera n. 17, del 16 dicembre 2009, ha approvato il regolamento di applicazione, il disciplinare tecnico ed il manuale operativo del Sistema Informativo per la vigilanza delle risorse idriche (SIViRI).

Finalità del SiViRI:

La Commissione nazionale per la Vigilanza sulle risorse idriche, sulla base delle attribuzioni derivanti dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e dall’articolo 9 bis della legge 24 giugno 2009, n. 77 istituisce e disciplina il Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (SIViRI) al fine di raccogliere, elaborare e restituire dati in grado di produrre in modo sistematico informazioni puntuali e affidabili su: stato delle infrastrutture, organizzazione e funzionamento dei servizi idrici, livelli delle tariffe, investimenti, funzionamento dell’Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).
Il SIViRI è disponibile su rete Internet (www.conviri.it) per consentire l’accesso generalizzato e regolato secondo i diversi profili d’utenza specificati nell’articolo 5.
La Commissione, le AATO e le società di gestione dei servizi idrici ed i comuni utenti sono utilizzatori del SIViRI. Le AATO e le società di gestione sono produttori dei dati. La Commissione gestisce il SIViRI.


Certificati verdi : in anteprima il decreto sulla tracciabilità della filiera corta

10 marzo 2010 | Pubblicato in Agevolazioni, Ambiente, Energia | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.necsi.it/

Firmato e in attesa di pubblicazione il decreto attuativo che regolamenta la tracciabilità della filiera corta. Le biomasse e biogas vengono riammesse tra le fonti che possono accedere alle tariffe premianti.

L’iter è iniziato 3 anni fa con la Finanziaria 2007 (legge 296/2006) che prevedeva particolari premialità per l’energia prodotta da “ biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte” (Incentivi previsti: 0,30 €/kWh per la Tariffa onnicomprensiva e coefficiente moltiplicativo 1,80 per i Certificati Verdi).

Due anni più tardi la Legge 99/2009 ha però eliminato dalle fonti che possono accedere alla Tariffa, la categoria “Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta” e la relativa tariffa di 0,30 €/kWh. Contestualmente veniva aumentata la tariffa per biomasse e biogas per così dire generici (nei quali si ritrovano dunque pari merito le biomasse da rifiuti e quelle agricole, oltre che gli oli vegetali tracciabili), da 0,22 a 0,28 €/kWh.

In questi anni la filiera corta è rimasta operativa – ma “congelata”- per i Certificati Verdi, in attesa del decreto attuativo.

TIPOLOGIE DI BIOMASSE
il decreto individua tre tipologie di approvvigionamento da biomassa

a) Biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali: si tratta della “parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse”. Nella tabella A del medesimo decreto vengono classificate ulteriormente in colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali, residui di zootecnia.

b) Biomassa da intese di filiera: si tratta della “biomassa e il biogas … prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005”.

c) Biomassa da filiera corta: si tratta della “biomassa e biogas … prodotti entro il raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto”. Riportiamo qui sotto la tabella B allegata al decreto.

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
I produttori, per ottenere il coefficiente moltiplicativo 1,80 devono:

qualificare il proprio impianto come IAFR (obbligo richiesta a tutte le tipologie di impianti)
“trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l’emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell’allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A”;
“conservare per l’intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell’allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A, necessaria per le verifiche di cui (…)”.
Il Ministero delle politiche agricole predisporrà una procedura tecnica, contenente “le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell’accesso al coefficiente moltiplicativo (…)”.

Una volta verificata la documentazione ricevuta, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il Ministero “comunica al GSE l’esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità e tracciabilità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell’anno solare”.

Se la verifica dà esito positivo, il GSE provvederà ad applicare all’energia prodotta dall’impianto il coefficiente moltiplicativo 1,80.


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