La Cassazione sulla responsabilita’ del datore di lavoro

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Cantieri, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Di G. Porreca.

Sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte, secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Cassazione Sezione IV Penale – Sentenza n. 45932 dell’1 dicembre 2009 (U. P. 11/11/2009) – Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo – Ric. A. T.

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)

Con questa sentenza viene fornita dalla Sezione IV penale della Corte di Cassazione una interessante definizione di opera provvisionale, ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, individuata come un manufatto che venga realizzato in un cantiere a seguito dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive o da riferirsi a tutta l’attività del cantiere, sino allo sgombero dello stesso ed è stato altresì sostenuto che le opere di disarmo di un solaio in un cantiere edile rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali stesse indicate nell’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 (ora art. 123 del D. Lgs. n. 81/2008), atteso che si tratti di manufatti utilizzati temporaneamente per il periodo necessario alla esecuzione della posa del cemento armato e quindi di opere che, una volta terminata l’opera al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate. In tale ottica perciò, sostiene la suprema Corte, le operazioni di disarmo di un solaio vanno effettuate, secondo quanto prescrivono le norme di prevenzione degli infortuni, sotto la sorveglianza di un preposto ai lavori.

Il caso.
L’amministratore di una società è stato condannato da un Tribunale per il delitto di lesioni colpose in danno di un lavoratore che aveva subito delle gravi lesioni a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere gestito dalla società che amministrava e dovuto ad una caduta in quanto aveva omesso di dotare della necessaria cintura di sicurezza un lavoratore che operava ad un’altezza di circa nove metri dal suolo e per non aver predisposta alcuna sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello e contro la stessa l’amministratore della società ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la natura dell’attività svolta dal lavoratore non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che lo stesso, al momento dell’infortunio, non era addetto allo smontaggio di opere provvisionali e quindi non era applicabile l’art. 17 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164 secondo il quale è necessaria assistenza di un preposto. Sosteneva altresì l’imputato che il disarmo del solaio sarebbe dovuto avvenire con l’uso di un “trabattello” il quale, per la sua altezza, non richiedeva l’uso della cintura di sicurezza ed inoltre che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che al lavoratore fosse stato impartito l’ordine di rimuovere i parapetti mentre in realtà egli aveva avuto solo l’incarico di disarmare il solaio per cui lo stesso aveva assunta una iniziativa abnorme e imprevedibile.

La decisione.
Per quanto riguarda la osservazione fatta dal ricorrente e relativa alla applicabilità all’attività in corso dell’articolo 17 dell’allora vigente D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, riguardante la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, secondo il quale il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto, la suprema Corte ha preso in esame se considerare, ai fini dell’applicabilità della norma indicata, “opere provvisionali” le attività dirette al disarmo del solaio ricordando che su questo punto esistono due precedenti sentenze della Corte di Cassazione Sez. 4 la n. 3504 del 13/12/2007, e la n. 2800 del 15/12/1998 le quali hanno fornito la nozione di opera provvisionale definita come “ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l’attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso.”

Al momento dell’infortunio, prosegue la suprema Corte, il lavoratore stava procedendo, con la collaborazione di uno o due colleghi, al disarmo del secondo solaio, operazione che consisteva nello smontaggio degli appositi pannelli e di ulteriori componenti, quali i puntelli di sostegno dei medesimi, utilizzati in occasione della posa del cemento (armatura del solaio) per cui “in base alla nozione accolta nelle ricordate sentenze, le attività in precedenza descritte rientrano in modo evidente tra le opere provvisionali indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 atteso che si tratta di manufatti temporaneamente utilizzati per il periodo necessario all’esecuzione della posa del cemento armato”. “Sono dunque opere” prosegue la Sez. IV “che vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l’opera (definitiva) al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate”. “Ed è proprio la natura non ripetitiva ed estranea alle caratteristiche fondamentali dell’opera” continua la Sez. IV, “che giustificata la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 17 che richiede la diretta sorveglianza di un preposto (ovviamente competente e informato sui rischi derivanti dal montaggio o dallo smontaggio delle opere provvisionali)”.

“Nel caso in esame” conclude la Corte suprema “è pacifico che non fosse presente alcun preposto e dunque è vano il tentativo del ricorrente di prospettare un’anomala iniziativa da parte del lavoratore infortunato che avrebbe, in contrasto con le istruzioni impartitegli, iniziato di sua iniziativa lo smontaggio delle paratie protettive del solaio cadendo poi al suolo” sostenendo ancora che “se anche fosse corretta la pretesa del ricorrente di ritenere imprevedibile ed abnorme l’iniziativa del lavoratore, appare del tutto logica la conclusione che la presenza di idoneo preposto avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell’evento anche con la prescrizione dell’osservanza dell’obbligo per il lavoratore ad utilizzare le cinture di sicurezza”.

Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – Sentenza n. 45932 del 1 dicembre 2009 (U. P. 11/11/2009) – Pres. Marzano – Est. Brusco – P.M. D’Angelo – Ric. A. T. – Sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le operazioni di disarmo di un solaio in un cantiere edile sono considerate operazioni di smontaggio di opere provvisionali e vanno svolte, secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.


Sistemi di gestione in attivita’ ad alto rischio di incidente rilevante

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Sistemi di Gestione 231 | Nessun Commento »

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Le specificità dei sistemi di gestione negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante. I livelli di documentazione, il piano di attuazione, le procedure di sistema, l’identificazione dei rischi.

Il 29 e 30 ottobre 2009 si è svolto a Genova il convegno “La scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro”, un convegno – organizzato da ISPESL (Dipartimento di Genova), ISPESL DIPIA (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici) e CNR-IMATI (Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche) – in cui si è parlato degli orientamenti della ricerca scientifica e delle nuove modalità di prevenzione con le possibili applicazioni e le esigenze che emergono dalle esperienze operative nei vari settori.

In un incontro come questo non si poteva non parlare delle esperienze di prevenzione e dell’evoluzione delle politiche nell’ambito della sicurezza conseguenti all’incidente di Seveso del luglio 1976. Esperienze che hanno portato la Comunità Europea a emettere diverse direttive per evitare il ripetersi di incidenti con conseguenze così devastanti e a introdurre il principio della necessità di un approccio gestionale e non basato solamente sulla sicurezza impiantistica.
Principi recepiti in Italia con il D.Lgs. 334/99, modificato dal D.Lgs. 238/2005.

Ne abbiamo parlato, qualche tempo fa, in relazione alla norma UNI 10617 e torniamo a parlarne ora con un intervento tratto dal convegno dal titolo “S.G.S. negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante”, a cura di Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento di Genova).

Il documento ricorda gli scopi e potenzialità di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), reso obbligatorio, per alcune attività, dal D.Lgs. 334/99 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose):
- “organizza l’attività in modo efficace e documentato per garantire chi opera all’interno e chi vive all’esterno che l’azienda opera con affidabili criteri di sicurezza per minimizzare i rischi connessi con la propria attività;
- il sistema di gestione incide ed è basato sull’organizzazione, quindi il personale aziendale costituisce il suo motore;
- raggiunge il suo scopo attraverso la definizione di ruoli, compiti, responsabilità, linee e forme di comunicazione, strumenti e mezzi, formazione ed esercitazione;
- è un valido strumento per dare all’azienda affidabilità, competenza e credibilità”.

Sono poi indicati i livelli della documentazione del SGS:
- documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti: deve indicare i principi dei criteri a cui il Gestore intende riferirsi nella sua attività, indica gli obiettivi da raggiungere, dichiara l’impegno del gestore a realizzare, adottare e mantenere un SGS;
- programmi di attuazione procedure di sistema : definiscono “chi, cosa, quando”;
- istruzioni di lavoro (manuale operativo): definisce il “come”;
- documenti di attuazione e registrazioni: relativi alle evidenze del sistema in uso.

In particolare il piano di attuazione dell’SGS (manuale del sistema) è un “documento di sistema che ne descrive la sua articolazione e ne riassume i contenuti”, riporta inoltre i “tempi di attuazione delle attività di prevenzione degli incidenti rilevanti” e contiene:
- “la descrizione del funzionamento del SGS;
- l’elenco e l’insieme delle procedure e delle norme di riferimento;
- le indicazioni sulle azioni da attuare per garantire il funzionamento del SGS”.

Inoltre si ricorda che le procedure di sistema di un SGS riguardano:
- “organizzazione e personale;
- identificazione e valutazione del rischio di incidenti rilevanti;
- controllo operativo;
- modifiche e progettazione;
- pianificazione di emergenza;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione”.

Nell’intervento vengono approfonditi i singoli elementi che compongono la procedura di sistema, con esplicito riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 9 agosto 2000, “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.

Ad esempio l’identificazione e valutazione del rischio di incidenti rilevanti consiste in:
- “assegnazione di incarico a tecnico qualificato (anche esterno);
- analisi aziendale del documentato prodotto (analisi del rischio);
- implementazione di misure di prevenzione e contenimento”.

Mentre il controllo operativo consiste invece nella:
- “gestione della documentazione (diffusione, aggiornamento, conservazione);
- conduzione e controllo del funzionamento degli impianto (per tutte le fasi di vita dell’impianto, in condizioni normali di esercizio, anomale e di emergenza)”;
- gestione della manutenzione e delle ispezioni agli impianti (gestione dei permessi di lavoro e accesso, identificazione degli impianti o parti di impianto, critici soggetti a manutenzione, ispezione e verifica, …);
- gestione dell’approvvigionamento per la prevenzione degli incidenti rilevanti (identificazione apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, valutazione di fornitori e appaltatori, gestione delle verifiche di preavviamento, …);
- verifiche di preavviamento (modalità di effettuazione e frequenza, responsabilità, …).

Rimandando il lettore alla lettura originale del documento – contiene anche le specifiche relative a organizzazione e personale, gestione delle modifiche, pianificazione di emergenza, controllo delle prestazioni, controllo e revisione – concludiamo l’articolo ricordando, sempre con riferimento all’intervento di Giuseppe Ferrari, alcuni dei “documenti di attuazione e registrazioni” che “costituiscono il riscontro documentale dell’implementazione del SGS”:
- “il rapporto o le elaborazioni di analisi storiche di incidenti o quasi incidenti avvenuti all’interno dello stabilimento;
- i verbali delle verifiche ispettive e degli audit interni;
- la pianificazione annuale dell’attività di formazione ed informazione con i relativi verbali e i riscontri sulla verifica dell’apprendimento;
- i registri delle attività di controllo, verifica e manutenzione delle unità d’impianto individuate come unità critiche;
- gli atti autorizzativi per l’esecuzione di interventi eseguiti sull’ impianto ed i documenti certificativi della corretta esecuzione ed idoneità dell’impianto ad essere rimesso in esercizio”.

Senza dimenticare che i documenti del SGS devono:
- “essere datati;
- riportare la firma (o sigla) delle Funzioni aziendali che emettono e/o verificano e/o approvano i documenti stessi;
- riportare eventualmente il n° di edizione e di revisione”;
- essere diffusi, archiviati e mantenuti aggiornati secondo modalità e responsabilità stabilite;
- essere disponibili alle “Funzioni interessate presso i centri di effettivo utilizzo”.

“S.G.S. negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante”, a cura di a cura di Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento di Genova), intervento tratto dal convegno “La scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro” (formato PDF, 80 kB).

Tiziano Menduto

links da qui:

http://www.ispesl.it/informazione/eventi/dipia/attiGenova/2%20ESPERIENZE%20SEVESO/Ferrari.pdf


Patentino per operatori di macchine complesse: posticipato l’obbligo

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Macchine, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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L’obbligo del patentino per operatori di macchine complesse è stato posticipato al 1° marzo 2010. Le indicazioni del Contratto Nazionale Edilizia Industria e i protocolli d’intesa relativi al patentino.

Come sottolineato in passato il rinnovo del Contratto Nazionale Edilizia Industria fra Fillea CGIL – Filca CISL – Feneal UIL e ANCE, avvenuto il 18 giugno 2008, ha portato con sé diverse novità importanti su cui PuntoSicuro si è più volte soffermato.
Ad esempio l’obbligo per le imprese edili di formare i nuovi assunti, senza pregresse esperienze lavorative nel settore delle costruzioni, prima dell’inserimento in cantiere con 16 ore di formazione relative alle basi professionali del lavoro in edilizia e la sicurezza.

Un’altra rilevante novità del contratto, i cui obblighi, come vedremo, sono stati posticipati, è relativa al patentino per operatori di macchine complesse come indicato nell’allegato 18 dell’accordo di rinnovo che integra l’articolo 77: i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.

Con un comunicato stampa pubblicato dall’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia (ACER) è stato reso noto che l’obbligo del patentino, che doveva partire dal 1° luglio 2009, è stato posticipato al 1° marzo 2010, a seguito di un accordo sottoscritto tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/UIL, Filca/CISL, Fillea/CGIL.

Riguardo al patentino sono stati siglati diversi protocolli d’intesa con l’ente nazionale per la formazione professionale in edilizia (Formedil).

Ad esempio è stato firmato il 29 ottobre 2009 un accordo tra Formedil e l’Associazione Nazionale di Idrologia e Pozzi (ANIPA) relativo all’abilitazione al patentino per operatori di macchine complesse nella perforazione dei pozzi.

Questo accordo, come si legge nel protocollo, vuole “rispondere ad una domanda reale delle aziende specializzate nella perforazione dei pozzi, in materia di qualificazione e aggiornamento professionale delle risorse umane, che operano nella perforazione dei pozzi”.
Con l’idea che “la formazione e l’informazione possano veicolare la conoscenza dell’innovazione tecnologica, avvicinare il mondo della ricerca alla cultura dell’impresa e del lavoro” si vuole dare nuovo impulso e vitalità al settore, generalmente costituito da aziende di piccola e piccolissima dimensione, abilitando il patentino e avviando circuiti di abilitazione di personale già occupato e circuiti di formazione continua.
Nel protocollo vengono dati alcune indicazioni sul patentino:
- contiene i dati del lavoratore, una fotografia e la data di scadenza;
- deve essere “revisionato nel passaggio da un’area di competenza ad un’altra. Comunque rinnovato ogni 5 anni”.

Ricordiamo che altro protocollo d’intesa con Formedil e relativo al patentino è stato stilato dall’Associazione delle Imprese per le Fondazioni (AIF).
Il protocollo d’intesa dell’AIF, precedente a quello appena presentata, è relativo alla “realizzazione di azioni formative volte alla qualificazione, aggiornamento ed abilitazione dei lavoratori per la conduzione delle macchine complesse”.

L’operatività di tale protocollo “ha avuto come primo risultato la realizzazione di un kit formativo per il rilascio del Patentino per operatori di macchine complesse per quei lavoratori con una esperienza di almeno tre anni nel settore”.
Questo kit formativo, strumento metodologico di supporto alle Scuole Edili per la realizzazione delle attività formative per l’abilitazione al patentino, si compone in particolare di due dossier:
- micro perforazione;
- macro perforazione.

Anche in questo caso questa intesa risponde alla necessità di dare “nuovo impulso e vitalità all’impegno di:
- qualificazione dei giovani;
- avviare circuiti di abilitazione di personale già occupato (formazione continua);
- rispondere in modo più efficace al problema della sicurezza nei cantieri”.

Comunicato stampa dell’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia (formato PDF, 9 kB).

Fillea Cgil “Contratto Nazionale Edilizia Industria” (formato PDF, 1.26 MB).

“Abilitazione al patentino per operatori di macchine complesse nella perforazione dei pozzi”, protocollo d’intesa tra Formedil e ANIPA (formato PDF, 5.74 MB).

“Patentino operatori macchine complesse”, protocollo d’intesa tra Formedil e AIF (formato PDF, 90 kB).

links da qui:

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?VM=articolo&IA=9618


Mozziconi di sigaretta, un rifiuto tossico radioattivo dimenticato

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Dai posaceneri al primo posto tra i rifiuti raccolti in strada: i mozziconi di sigaretta guadagnano il titolo di nuovi inquinanti cancerogeni.

“Una volta abbondavano nei posaceneri di case e locali, oggi, come conseguenza delle norme di limite al fumo e della scarsa cultura sociale, sono al primo posto tra i rifiuti raccolti in strada, e stazionano indisturbate negli ambienti più vari: le “cicche” di sigaretta si sono guadagnate così il titolo di nuovi inquinanti.”

Inizia così la presentazione dei risultati di un’interessante analisi, proposta per la prima volta in Italia, e che ha per oggetto le “cicche” di sigaretta quale rifiuto tossico dimenticato, presentata in occasione del Convegno “L’impatto ambientale del fumo di tabacco. Le “cicche” di sigaretta: un rifiuto tossico dimenticato” organizzato dall’ENEA il 21 gennaio scorso.

Finora lo studio dei danni prodotti dal fumo ha riguardato esclusivamente i prodotti della frazione fumata e i danni per la salute dell’uomo. I dati non sono assolutamente confortanti: in Italia ogni anno sono 83.000 i decessi per danni da fumo e 3000 quelli per fumo passivo, contro i 5000 per incidenti d’auto.

E la causa sono gli oltre 4000 elementi tossici e nocivi residui della combustione della sigaretta, come racconta Vincenzo Zagà (AUSL di Bologna – SITAB): “Un argomento sicuramente misconosciuto o sconosciuto del tutto è la presenza di sostanze radioattive nel fumo di tabacco. La sostanza radioattiva in questione è il Polonio 210 che emette radiazioni alfa. È un elemento cancerogeno altamente cancerogeno e che provoca e causa praticamente molti danni e soprattutto responsabile, il maggior responsabile della cancerogenesi soprattutto a livello polmonare. Pensate che il danno biologico per esempio di un fumatore che fuma 20 sigarette al giorno per un anno equivale al danno biologico di 300 radiografie, ed è una cosa veramente allarmante, che sia i medici che la popolazione in generale dovrebbe conoscere.”

Il filtro e la parte che rimane incombusta, in realtà raccolgono il 50% delle sostanze nocive e degli elementi tossici sprigionati dalla combustione di una sigaretta. Ma se il fumo, attivo e passivo, è considerato agente cancerogeno, perché la “cicca” no?

Ed inoltre, quale impatto ambientale può provocare una piccola “cicca” di sigaretta buttata a terra?

È una questione di numeri! Se il carico nocivo di una singola “cicca” è basso, occorre invece calcolare l’impatto dei 72 miliardi di “cicche” prodotte ogni anno in Italia dai 13 milioni di fumatori, che significano circa 195 milioni di “cicche” al giorno gettate nell’ambiente insieme al loro carico inquinante, e ad un quantitativo di cenere di circa 3600 tonnellate l’anno. Un disastro per il nostro ambiente!

Oltre l’inquinamento indoor, il decoro urbano, i pericoli del fumo alla guida; infatti l’impatto ambientale del contenuto nocivo delle “cicche” abbandonate in strada, in mare, sulle spiagge e nei luoghi naturali, è preoccupante così come la loro raccolta e smaltimento… anche se trasportate nella normale discarica i mozziconi continuano ad inquinare! La proposta di una nuova raccolta differenziata per le “cicche” è un invito alla responsabilità e alla salvaguardia dell’ambiente che una società civile moderna non può non considerare!

L’impatto ambientale delle “cicche” di sigaretta

Accendere una sigaretta significa immettere in ambiente più di 4000 sostanze chimiche ad azione irritante, nociva, tossica, mutagena e cancerogena. Una parte di queste sostanze chimiche resta nel filtro e va a contaminare quella parte di sigaretta non fumata che comunemente chiamiamo “cicca” o mozzicone. Nelle “cicche” quindi è possibile trovare moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro.

Sulla base della normativa inerente la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose le “cicche” di sigarette dovrebbero essere classificate come un rifiuto pericoloso per l’ambiente e come tale trattate. Contrariamente a questo principio, invece, le “cicche” vengono immesse in ambiente senza nessun criterio e nessuna precauzione. A conferma di tale comportamento una recente ricerca delle Nazioni Unite ha messo in evidenza che le “cicche” sono nettamente al primo posto nella top-ten dei rifiuti che soffocano il Mediterraneo. Inoltre le “cicche” di sigaretta non spente, buttate o abbandonate in ambiente esterno o in casa, possono provocare incendi in casa o di boschi.

Lo studio ENEA – AUSL di Bologna presentato da Carmine Lombardi, Giuliana Di Cicco, Vincenzo Zagà mette proprio in evidenza il potenziale nocivo delle “cicche” di sigarette. Il lavoro valuta il carico inquinante delle “cicche” di sigaretta sul territorio italiano, argomento sul quale esiste un vuoto culturale e normativo. In effetti il carico nocivo di ogni “cicca” è basso (dell’ordine di milligrammi): il fattore che amplifica il problema è proprio l’elevato numero di “cicche” prodotte. La valutazione si basa sul numero di fumatori (13 milioni), sul numero medio di sigarette fumate da ogni fumatore (15 sigarette al giorno), sui quantitativi di alcuni agenti chimici presenti in ogni “cicca” e sul numero complessivo di “cicche” immesse in ambiente ogni anno (72 miliardi di “cicche”/anno).

Riassumendo, tenuto conto del potere filtrante dell’acetato di cellulosa (filtro) è possibile affermare, che il carico nocivo immesso in ambiente con le “cicche” è rilevante:

sostanza
carico nocivo immesso in ambiente
in un anno
Nicotina
324 tonnellate
Polonio-210
1872 milioni di Bq
Composti organici volatili
1800 tonnellate
Gas tossici
21,6 tonnellate
Catrame e condensato
1440 tonnellate
Acetato di cellulosa
12240 tonnellate

Altro aspetto da considerare – più strettamente sanitario – è legato alla possibile ingestione di “cicche” da parte dei bambini di età inferiore a 6 anni, una fascia di età in cui i bambini tendono ad esplorare attivamente il mondo che li circonda.

Lo studio sottolinea ancora che non esistendo normative nazionali che ne limitino la dispersione in ambiente, ma solo singole iniziative da parte di alcuni comuni, la maggior parte delle “cicche” imbrattano i marciapiedi e il suolo, o finiscono nelle fogne e nelle acque superficiali contaminandole. Da tutto questi fattori emerge l’opportunità di classificare le “cicche” come un rifiuto tossico per l’ambiente e trattarle come tale.

I comuni, gli amministratori locali, i datori di lavoro – concludono i ricercatori- dovrebbero non solo emanare norme di comportamento, ma anche installare, in analogia a quanto previsto per altre tipologie di rifiuti, appositi raccoglitori per le “cicche”. Inoltre è importante sensibilizzare i cittadini e soprattutto i giovani, al rispetto della propria e altrui salute.

Questo significa che il problema delle “cicche” va affrontato da vari punti di vista, coinvolgendo diversi attori e notevoli risorse finanziarie. La sua risoluzione comunque è legata intimamente al modo di agire dei fumatori. Infatti, solo con una riduzione del loro numero e con un comportamento consapevole di questi soggetti è possibile ridurne l’impatto ambientale.

Infine, è utile ricordare che l’Agenzia per la protezione dell’ambiente della California ha classificato il fumo di tabacco come un inquinante tossico dell’aria. Poiché le “cicche” contengono gli stessi prodotti chimici presenti nel fumo è quanto mai evidente l’opportunità di classificare le stesse come prodotto tossico per l’ambiente. Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, definisce il fumo come la principale causa mondiale di malattia e di morte prevenibile. In Italia ogni anno oltre 80.000 persone vengono uccise dai prodotti delle combustione del tabacco, soprattutto sigarette.

Fonte: ENEA http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=334&idcat=31


Fallimento

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Altre news, Sistemi di Gestione 231 | Nessun Commento »

Da: http://www.encob.net/blog/2010/02/08/fallimento/

Sbagliare non vuol dire niente se non ti ricordi l’errore. Confucio

Fallimento non vuol dire cadere ma rifiutarsi di rialzarsi. Proverbio cinese

Non ho fallito il test, ho solo trovato 100 modi sbagliati di farlo. Benjamin Franklin

Non puoi sbagliare senza aver sofferto il tuo errore. Ralph Waldo Emerson

Fallimento è successo se sappiamo imparare da esso. Malcolm C. Forbes

E’ dura fallire. Ma è ancora più dura non aver mai provato ad avere successo. Theodore Roosevelt

Successo è semplicemente una questione di fortuna. Chiedere a tutti i fallimenti. Earl Wilson

Ho fallito giorno dopo giorno nella mia vita. Per questo ho avuto successo. Michael Jordan


Adempimenti » SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Ambiente | Nessun Commento »

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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. Ord. n. 10), il D.M. 17 dicembre 2009 che istituisce il “SISTRI – SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti”, sia pericolosi che non pericolosi. Il Decreto è in vigore dal 14 gennaio 2010.
Il nuovo sistema funzionerà sostanzialmente grazie ad un dispositivo elettronico USB (“Chiavetta USB”), per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale, e ad un dispositivo elettronico GPS (“Black Box”), per la localizzazione satellitare, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato. Tutto il sistema sarà collegato in rete e sarà così possibile seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale.

Il nuovo sistema SISTRI:
- andrà a sostituire l’attuale gestione cartacea dei rifiuti (effettuata finora tramite i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico);
- prevede l’abolizione del MUD a partire dal 2011.

Le Camere di Commercio avranno compiti nella fase di iscrizione e di consegna dei dispositivi elettronici USB e del Black Box alle imprese interessate.

Soggetti con iscrizione obbligatoria
L’articolo 1 del D.M. individua i soggetti obbligati a comunicare al SISTRI le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti nell’esercizio della loro attività.
1) Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
2) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti: le imprese e gli enti che impiegano più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006, cioè:
- i rifiuti da lavorazioni industriali,
– i rifiuti da lavorazioni artigianali
– i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
3) Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
4) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
5) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati.
6) Trasportatori professionali: le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
7) Operatori del Trasporto Intermodale, cioè:
- i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della L. n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all’art. 16 della medesima Legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
8) Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
9) Recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa
I soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI sono i seguenti.
1) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a dieci dipendenti: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006, che non impiegano più di dieci dipendenti.
2) Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C., produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
3) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006.
4) Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006.

Primo gruppo di soggetti obbligati: operatività e termini di iscrizione
- Produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006);
- Imprese ed enti produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006;
- Commercianti e intermediari: per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (Trasporto Intermodale).

Per tali soggetti è prevista:
- l’iscrizione entro il 1° marzo 2010;
- l’operatività a partire dal 13 luglio 2010.

Secondo gruppo di soggetti obbligati: operatività e termini di iscrizione
- Imprese ed Enti, fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006);
- Produttori iniziali, da 11 a 50 dipendenti, di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006.

Per tali soggetti è prevista:
- l’iscrizione dal 13 febbraio 2010 al 20 marzo 2010;
- l’operatività a partire dal 12 agosto 2010.

Alcune tipologie di operatori, infine, come i piccoli autotrasportatori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno aderire su base volontaria al sistema, a partire dal 12 agosto 2010.

Officine autorizzate
Per essere autorizzate all’installazione del dispositivo “black box”, le imprese esercenti attività di autoriparazione, iscritte per la sezione elettrauto, devono presentare apposita domanda, entro il 13 febbraio 2010, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o al sito del SISTRI.

Adempimenti nella fase transitoria
ATTENZIONE: per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico rifiuti) e 193 (tenuta del formulario di identificazione rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006.

SISTRI

Fonte: Cameradicommercio


Il rischio di fulminazione dei sistemi di generazione fotovoltaica

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Impianti, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.sicurezzaonline.it/

Giovanni Luca Amicucci, Fabio Fiamingo

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica, Monte Porzio Catone (Roma)
SINTESI DEL LAVORO
CONTESTO
Gli incentivi finanziari, come le tariffe agevolate per quei soggetti che rivendono elettricità prodotta con l’energia solare, hanno favorito le installazioni fotovoltaiche in molti paesi in tutto il mondo.
Tali installazioni hanno però, un costo che può essere elevato. Del costo fanno parte le spese per il campo di pannelli fotovoltaici che converte la luce solare in energia elettrica, per il power inverter, che trasforma la tensione da continua in alternata, per il trasformatore da bassa ad alta tensione e per la connessione alla linea di distribuzione.
Se avviene un guasto a uno di tali elementi, si devono aggiungere le spese per la riparazione e/o sostituzione dell’elemento danneggiato.
In tal caso, cresce il periodo di tempo necessario perché il proprietario dell’impianto abbia un ritorno dell’investimento affrontato.
OBIETTIVI
Poiché guasti si possono avere a causa di sovratensioni e/o sovracorrenti dovute a fenomeni atmosferici, cioè a effetti prodotti dai fulmini, nel presente lavoro è proposto un metodo per scegliere i sistemi di protezione dai fulmini in modo da proteggere i sistemi fotovoltaici (campi di pannelli solari) dai fulmini diretti o vicini.
METODI
Il metodo proposto si basa sull’analisi del rischio di fulminazioni fatta in accordo con le prescrizioni della Norma CEI 81-10/2:2006 (CEI EN 62305-2).
RISULTATI
Sulla base dell’entità del rischio di fulminazione è proposta l’adozione di opportune misure di sicurezza, ricavabili dalla serie di Norme CEI EN 62305 e dalle linee guida CEI 82-4:1998 (CEI EN 61173).

: Testo completo pdf

http://prevenzioneoggi.ispesl.it/pdf/ric2009_01_3_it.pdf

(Parole chiave: impianti fotovoltaici, rischio di fulminazione, valutazione del rischio, sistemi di protezione dai fulmini, protezione dalle sovratensioni)

BOW PO/base indexing:
EUOSHA – OSH: OSH: Centrali elettriche [OSH: 58761C]; Rischi elettrici [OSH: 40321C]; Rischi fisici [OSH: 40281B]; Valutazione del rischio [OSH: 19641D]
CIS: Protezione contro i fulmini [CIS: Snl]; Protezione contro le sovratensioni [CIS: Saepu]; Valutazione dei rischi [CIS: Qra]; Elementi di rischio [CIS: Yad]; Industria fotovoltaica [CIS: Xets]; Industria elettromeccanica [CIS: Xet]; Produzione di energia elettrica [CIS: Xoc]
NACE – ATECO: Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, e di calore [ATECO: 40]

Fonte: Prevenzione Oggi


Safety On or Near the Water (MNM)

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Decreto ascensori DM 11/01/2010

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Sulla G.U. n. 21 del 27/01/2010 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 11/01/2010 recante «Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone», che si applica agli ascensori per trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione è minore di 15°.

Le nuove norme sostituiscono le previgenti di cui alla Parte III del decreto ministeriale 281/1931, ora abrogato, aggiornando il quadro normativo e rendendolo dunque coerente con le disposizioni sopravvenute e con l’evoluzione della tecnica e dell’esperienza nel settore.

(grazie Marta!!!)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 11 gennaio 2010
Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
(GU 27 gennaio 2010, n. 21)

Il Direttore Generale per il trasporto pubblico locale

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto e l’esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni concernente l’approvazione delle norme per l’impianto e l’esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone;
Visti gli articoli 1, comma 3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23 del Ministro dei trasporti recante norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 5 giugno 1985, n. 1533 del Ministro dei trasporti recante disposizioni per il direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;
Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante disposizioni riguardanti l’idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante l’approvazione del regolamento concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
Visto il decreto 4 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori Visto il decreto 29 settembre 2003, n. 918 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante l’individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali (ex S.I.I.T.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 2009, n. 307 di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti;
Considerata la necessità di semplificare il procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio degli ascensori;
Ritenuto che le norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, di cui alla parte III del decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, vadano rese coerenti ed adeguate alla normativa sopravvenuta e tenuto conto dell’evoluzione della tecnica e dell’esperienza nel settore;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione è minore di 15° rispetto alla verticale.
Art. 2
Norme tecniche
1. Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio pubblico e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999) di attuazione della direttiva 95/16/CE.
2. La realizzazione dell’impianto in adesione a norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria dall’installatore, costituisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla direttiva 95/16/CE.
Art. 3
Domanda e documentazione
1. La documentazione progettuale per l’installazione di un ascensore destinato al trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero relativa a modifiche costruttive di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, è soggetta all’approvazione degli organi regionali o degli enti locali delegati, che a tal fine richiedono preventivamente, ai sensi dell’ad. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, (successivamente denominato DPR 753/80) agli uffici trasporti ad impianti fissi (di seguito denominati USTIF) delle Direzioni generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza.
2. Alla domanda per il rilascio del nullaosta va allegata la documentazione di seguito specificata:
a) documentazione tecnica conforme all’appendice C delle norme UNI EN 81.1 E 81.2;
b) relazione di calcolo delle strutture portanti del vano ascensore in relazione alle sollecitazioni dinamiche trasmesse dall’impianto;
c) relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l’esercizio;
d) documentazione tecnico-illustrativa relativa al sistema di teleallarme conforme alla norma UNI EN 81-28;
e) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina;
h) documentazione progettuale relativa alla procedura adottata dall’installatore per la valutazione della conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali della direttiva, ai sensi dell’art. 6 del DPR 162/99 che, a seconda del caso, è costituita da:
1) copia dell’attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato, nel caso di un ascensore progettato in conformità di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante (allegato V, parte B del DPR 162/99);
2) progetto dell’ascensore validato da un organismo notificato nel caso di verifica di un unico prodotto (allegato X );
3) progetto dell’ascensore in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità totale (Allegato XIII) rispondente integralmente alle norme armonizzate;
4) certificato CE di esame della progettazione rilasciato da un organismo notificato nel caso che il progetto dell’ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità totale (allegato XIII) non è integralmente conforme alle norme armonizzate;
5) dichiarazioni di conformità CE per i componenti di sicurezza utilizzati nella costruzione dell’ascensore;
l) copia del certificato del sistema garanzia qualità aziendale esteso alla 95/16/CE adottato dall’installatore, rilasciato da un organismo notificato;
m) piano dei controlli non distruttivi, di cui al decreto ministeriale n. 23/1985, da eseguire sui componenti di sicurezza;
n) documentazione inerente la registrazione dei dati conforme alla norma UNI EN 627;
o) documentazione concernente l’osservanza delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche in conformità alla UNI EN 81-70 e successive modificazioni;
p) certificazione riguardante il grado di infiammabilità dei materiali relativi ai rivestimenti interni della cabina, ai tappeti antisdrucciolo ed al rivestimento esterno ai sensi della normativa vigente;
q) analisi di sicurezza;
r) relazione sulle modalità di esercizio dell’impianto.
Gli elaborati di cui ai commi a) e b) devono essere firmati da un ingegnere iscritto all’albo professionale.
Nei casi di progetti, che prevedono soluzioni tecniche innovative, o comunque non sperimentate la competenza per il rilascio del nulla osta tecnico è degli organi centrali dell’Amministrazione, su parere dell’USTIF territorialmente competente.
Art. 4
Esecuzione dei lavori
1. L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di installazione di un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive importanti relative ad un impianto già in esercizio, viene rilasciata, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dai competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito dell’approvazione della documentazione di cui all’art. 3 del presente decreto.
Art. 5
Apertura dell’esercizio
1. L’esercente, ultimata l’installazione dell’impianto, presenta all’autorità concedente domanda di apertura dell’ascensore al pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, l’espletamento delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché l’esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) Copia della dichiarazione CE di conformità dell’ascensore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 sottoscritta dall’installatore;
b) dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l’opera è completamente ultimata e che è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato;
c) certificato di collaudo statico delle strutture portanti dell’impianto, ai sensi della legge 1086/71;
d) la documentazione riguardante i materiali utilizzati nonché quella riguardanti i controlli non distruttivi effettuati sui materiali stessi;
e) copia dell’attestato di esame finale dell’ascensore installato redatto da:
1) un organismo notificato nel caso di applicazione delle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI e X;
2) installatore direttamente nel caso di applicazione delle procedure di cui all’allegato XII (garanzia qualità prodotti per gli ascensori), XIII (garanzia qualità totale) e XIV (garanzia qualità produzione);
f) l’individuazione del responsabile di esercizio che partecipa alle verifiche e prove funzionali;
g) la proposta di Regolamento di esercizio redatta dal proposto responsabile di esercizio e controfirmata dall’esercente;
h) l’elenco del personale dipendente dell’esercente da adibire alle mansioni di sorveglianza dell’impianto ed al soccorso;
i) manuale per l’uso dell’impianto;
l) la ricevuta del versamento da effettuare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente sull’apposito capitolo della somma stabilita a copertura delle spese per il personale dell’USTIF incaricato dell’effettuazione delle verifiche e prove funzionali.
Ai fini dell’apertura al pubblico esercizio di un impianto o di riapertura a seguito di modifiche costruttive importanti di un impianto esistente, gli USTIF competenti per territorio, a seguito dell’esame favorevole della documentazione di cui al punto 2 e su richiesta dell’autorità concedente, provvedono con proprio personale tecnico all’espletamento delle verifiche e prove funzionali, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, e con l’eventuale partecipazione, agli effetti della regolarità dell’esercizio, di rappresentanti degli Organi regionali, o degli enti locali.
Le verifiche e prove funzionali sono effettuate in conformità a quanto previsto dalle UNI EN 81.1 e 81.2 compresa la verifica dell’efficacia della procedura per il recupero dei passeggeri, con l’utilizzazione del personale addetto all’impianto, in caso di immobilizzo della cabina.
L’USTIF competente territorialmente, a seguito dell’esito favorevole delle visite e prove eseguite dal personale incaricato e verbalizzate rilascia all’Organo Regionale o agli Enti Locali delegati il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per l’apertura dell’impianto al pubblico esercizio.
Art. 6
Esercizio
1. Agli ascensori in servizio pubblico è preposto, ai sensi dell’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarità dell’esercizio, un responsabile dell’esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 1533.
2. L’incarico del Responsabile dell’Esercizio è subordinato all’assenso degli Organi Regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell’USTIF territorialmente competente.
3. L’esercizio dell’impianto si svolge con le modalità indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dal responsabile dell’esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell’USTIF territorialmente competente.
4. Il regolamento di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalità di effettuazione del servizio ed il piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni.
5. Le disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimità degli accessi.
Art. 7
Manutenzione dell’impianto
1. Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell’impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6,7,8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Art. 8
Verifiche e prove periodiche
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto, nonché l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.
2. Ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal responsabile dell’esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o piu’ corse di prova a vuoto.
3. Almeno ogni sei mesi, il responsabile dell’esercizio provvede a sottoporre l’impianto ai controlli e prove previste dall’appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto dell’ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso responsabile dell’esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal responsabile dell’esercizio con congruo anticipo al competente USTIF al fine di consentire l’eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell’Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli USTIF territorialmente competenti.
6. Ogni tre anni ed in occasione delle revisioni speciali, o a seguito di una trasformazione importante, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del responsabile dell’esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario tecnico dell’USTIF competente per territorio, ed eventualmente un rappresentante dell’Organo regionale o dell’ente locale delegato, agli effetti della regolarità dell’esercizio.
7. Gli USTIF possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché di richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
Art. 9
Disposizioni abrogate
Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni.


Virus debellati dal presente blog! :)

8 febbraio 2010 | Pubblicato in Altre news | Nessun Commento »

Volevo annunciare che la cosa è stata risolta
Per il dietro le quinte devo ringraziare tanto
http://davide.tommasin.org/

hacker di mestiere e professionista del web
con varie iniziative tecniche e commerciali valide
ad es. http://www.sitonerd.com/

Cosa è stato fatto?
0. back up generale dei dati
1. eliminati tutti i file del blog WP (compreso il template)
2. ricaricati tutti i file del WP come ultima versione stabile ovvero la 2.9.1;
3. ricaricati tutti i file del template puliti e settati coi permessi come “non scrivibili (con sistemazione del file header.php del template con un javascript che linkava probabilmente a file malevoli extra dominio studiofonzar.com);
4. scansione antivirus con verifica positiva (ovvero che malware e trojan sono spariti)

Perché Ve lo dico?
1. per rispetto di chi ha fatto le segnalazioni
2. per far vedere che la cosa non era una passeggiata
3. che Davide è stato un grande (era per lavoro fuori regione… e io gli ho rotto le scatole fuori di misura)
4. per chieder scusa se a qualche win-user ho creato disagio

Grazie ancora a Davide!


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