Fulmini al rallentatore

7 Agosto 2008 | Pubblicato in Foto dal vivo, Impianti | Nessun Commento »


Incidente con gru

7 Agosto 2008 | Pubblicato in Cantieri, Foto dal vivo, Macchine, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Crane Operator Drops a Huge Air Conditioning Unit
There are two guy in the background, not sure if either was crushed and killed.

Commento: ma quanti erano sotto quel dannato carico? eh?


GLI INFORTUNI DA VIOLENZA IN OSPEDALE: IL CASO DELLE AGGRESSIONI NELL’UNITÀ DI PSICHIATRIA

7 Agosto 2008 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.sicurezzaonline.it/

INJURIES FROM VIOLENCE IN THE HOSPITAL: ASSAULTS IN THE PSYCHIATRIC UNIT INTRODUZIONE

La violenza nei luoghi di lavoro rappresenta un problema di salute al lavoro rilevante, soprattutto per coloro che operano nel settore della cura alla persona [1]. L’ospedale rappresenta il luogo di cura per eccellenza, tuttavia, l’ambiente ospedaliero presenta numerosi rischi sia per gli infortuni che per le malattie professionali. Gli ospedali italiani, in particolare, sono spesso antichi, collocati in strutture non idonee, con infrastrutture vetuste, all’interno delle quali opera maggiormente il personale infermieristico (60% della forza lavoro ospedaliera) rappresentato in prevalenza da donne (76% di tutto il personale infermieristico) (fonte: IPASVI). Le infermiere affrontano ogni giorno la possibilità di essere vittime di infortuni mentre curano i/le pazienti. In uno studio precedente [2] infatti, analizzando il registro infortuni di un ospedale romano nel periodo 1999-2004 nell’ambito di una ricerca integrata sull’ambiente ospedaliero, abbiamo rilevato 236 infortuni. Le aggressioni, inaspettatamente, rappresentavano il 24% di tutti gli infortuni con vittime soprattutto tra il personale infermieristico. Le aggressioni erano, inoltre, la seconda causa di infortunio dopo le punture di ago (43%) e l’unità Psichiatrica presentava la maggiore prevalenza con il 77% degli infortuni dovuti ad aggressioni. Per comprendere le cause di questo elevato rischio infortunistico e predisporre delle linee guida per la prevenzione degli infortuni ospedalieri, abbiamo intrapreso un nuovo studio sulle aggressioni nel reparto psichiatrico dello stesso ospedale. È stato pertanto condotto uno studio, in stretta collaborazione col personale del reparto Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), sulle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nell’Unità Psichiatrica per studiare le aggressioni, puntualmente segnalate per motivi terapeutici.

MATERIALI E METODI
Sono state analizzate 2195 cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nell’unità psichiatrica SPDC negli anni 2002-2005. Sono stati rilevati e codificati i dati relativi all’età, genere, stato civile, istruzione, condizione lavorativa, nazionalità, diagnosi di dimissione ospedaliera (Classificazione internazionale delle malattie, ICD9CM), nuova ammissione ospedaliera o reiterata, trattamento sanitario obbligatorio, trattamento di contenzione, tipo di aggressione (verbale, fisica o entrambe), comportamento autodistruttivo, vittime delle aggressioni, giorno dell’aggressione dal ricovero, turno, danni ad oggetti. L’analisi statistica è stata effettuata attraverso l’utilizzo del χ2 test e la frequenza delle variabili 2×2 è stata analizzata per confermare le principali differenze evidenziate. I casi di aggressione sono stati confrontati con controlli (nessuna aggressione) per le variabili età, genere, diagnosi, nazionalità, trattamento sanitario obbligatorio. Gli intervalli di confidenza al 95% sono stati calcolati attraverso la regressione multipla.

RISULTATI
Le caratteristiche demografiche, lavorative e cliniche delle 2196 cartelle cliniche dei pazienti sono riassunte nella tabella I dove vengono riportati i dati per genere e l’analisi statistica relativa. Nella tabella II vengono analizzati i 321 casi di aggressione e le caratteristiche relative. Dalle due tabelle si evidenziano interessanti differenze di genere tra i pazienti. Si nota come le donne ricoverate siano più anziane, più immigrate, anche se poche in percentuale, più sposate e separate, più istruite, più occupate come impiegate o casalinghe, più ricoverate con diagnosi di Psicosi psico-affettiva. I maschi, al contrario, sono più giovani con istruzione medio-bassa, più disoccupati, se occupati sono più operai, più disabili e presentano la diagnosi di Psicosi schizofrenica. Per quanto riguarda ….. continua >> (2 pagine in PDF) - http://www.sicurezzaonline.it/homep/infcro/infcro2008/infcro200808/infcro20080807pag387_pag388.pdf

Autori: S. Salerno1, L. Dimitri2, M. Canulla2, I. Figà Talamanca2
1 Enea Casaccia, Roma
2 Università La Sapienza, Roma
Corrispondenza: Silvana Salerno, ENEA Casaccia, SP 018, 00123
ROMA, silvana.salerno@casaccia.enea.it


Cataloghi su antincendio, segnaletica e primo soccorso

7 Agosto 2008 | Pubblicato in Antincendio, Macchine, Prodotti sicuri, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Segnalati da Roberto che ringrazio!

http://www.generalfire.it/cataloghiroma/


Tante scuse dalla commissione europea per la direttiva macchine

5 Agosto 2008 | Pubblicato in Macchine, Prodotti sicuri, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Un bel giro di mail (partite dall’esimio collega D. Moro che ringrazio e saluto) che ha notato la mancaza della EN 294 e della EN 811 dall’ultimo elenco delle norme tecniche armonizzate http://www.studiofonzar.com/blog/?p=5168

Ecco la sintesi delle ultime mail:

Giro la risposta uff.le della commissione europea alla segnalazione che in GUUE relative alle norma armonizzate x la direttiva macchine sono state tolte le EN 294 e EN811 e non è stata inserita l’equivalente (fa un merge delle 2 norme precedentemente menzionate) EN ISO 13857. a parte il mistake (siamo umani) quello che impressiona è la tempestività della risposta (vedasi date).
Mandi & Regards
DMoro

Dear Ms xxx,

Please find below the answer we received from
the European Commission regarding the point you raised:

” Indeed, it was a mistake: we removed the
references of the standards EN 294:1992 and EN
811:1996 but we did not include the reference of
the new standard EN ISO 13857:2008 superseding
the two old standards as by 30.09.2008.

We are going to correct the mistake with the
publication of the new consolidated lists of
harmonised standards under the Machinery
Directive 98/37/EC, as soon as possible. In any
case, until the date indicated 30.9.2008,
standards EN 294:1992 and EN 811:1996 are still harmonised standards.

We apologize for the inconvenience.”

Don’t hesitate to contact me would you have any further question.

Kind regards


Sacconi: Non modificheremo il Testo Unico: auspichiamo convergenza delle parti sociali

4 Agosto 2008 | Pubblicato in Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Il Sen. Maurizio SACCONI, Ministro del Welfare, riguardo al “Testo unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sottolineato che: “Non saremo noi a prendere l’iniziativa, cosa che ci sarebbe consentita dalla delega aperta, ma saranno le parti, che ora sono divise tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, a cercare una convergenza che poi il governo farà propria automaticamente”

Il Sen. Maurizio SACCONI, Ministro del Welfare, riguardo alla questione del “Testo unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sottolineato che: Non saremo noi a prendere l’iniziativa, cosa che ci sarebbe consentita dalla delega aperta, ma saranno le parti, che ora sono divise tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, a cercare una convergenza che poi il governo farà propria automaticamente”".
Il Ministro si è mostrato fiducioso sulla possibilità che si riesca a trovare un’intesa tra le parti.

La dichiarazione del Ministro SACCONI è stata fatta, nel corso di una conferenza stampa a margine dell’incontro con le parti sociali sul piano straordinario sulla sicurezza sul lavoro.

Il Ministro ha aggiunto che il Governo si impegnerà a recepire un eventuale avviso comune delle parti sociali per correggere in particolare la parte relativa al sistema delle sanzioni.
Ho ribadito alle parti l’intenzione di riconvocarle affinché si esercitino a trovare un avviso comune per correggere il Testo unico.

Noi vogliamo andare oltre le lacerazioni e vogliamo anche obbedire ai messaggi e alle sollecitazioni del presidente della Repubblica. Proprio per questa ragione teniamo alta l’attenzione su questi temi”".

Riguardo alla Formazione, il Sen. Maurizio SACCONI, ha dichiarato di puntare molto sul nuovo sistema informativo previsto dal Testo unico e gestito dall’INAIL, che permetterà l’analisi e il monitoraggio costante dell’andamento degli infortuni con dati riferiti ai territori e ai settori di lavoro.
L’obbiettivo: scalfire lo zoccolo duro dei 1200 morti l’anno

Da settembre 2008, il ministero del Welfare metterà a disposizione 165 milioni di euro per progetti di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello stanziamento sono inclusi anche circa 20 milioni di euro già destinati dall’INAIL a interventi di informazione e formazione nel 2008.

“Abbiamo avviato un impegno straordinario sul tema della salute e sicurezza sul lavoro”", ha detto Sacconi,” “vogliamo realizzare obiettivi concreti per scalfire lo zoccolo duro delle 1.200 morti l’anno sul lavoro, che seppur in diminuzione, resta un numero intollerabile”".
Per contrastare gli incidenti sarà quindi sviluppata ulteriormente la collaborazione con le Regioni e le aziende sanitarie locali.
“”Questo significa andare oltre gli adempimenti formali per rendere le persone più consapevoli dei propri diritti e dei propri comportamenti”" nei luoghi di lavoro, ha aggiunto il ministro, chiedendo anche maggiori risorse dai fondi bilaterali.
Il Ministro del Welfare ha inoltre dichiarato di puntare molto sul nuovo sistema informativo in costruzione, la cui gestione è affidata all’INAIL, che permetterà l’analisi e il monitoraggio costante dell’andamento degli infortuni con dati riferiti ai territori e ai settori di lavoro.
Riguardo invece all’opera di vigilanza, il ministro l’ha definita ancora “insoddisfacente” e, in generale, ha auspicato un approccio “meno formale e burocratico” e più di “sostanza” per “fare sistema con le parti sociali”.


Ministro Sacconi, 165 milioni di euro per progetti di formazione e informazione

4 Agosto 2008 | Pubblicato in Agevolazioni, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Da settembre 2008, il ministero del Welfare metterà a disposizione 165 milioni di euro per progetti di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad annunciare la manovra è stato oggi il ministro Maurizio Sacconi nel corso di una conferenza stampa a margine dell’incontro con le parti sociali sul piano straordinario sulla sicurezza sul lavoro.

Il Sen. Maurizio SACCONI, Ministro del Welfare ha dichiarato di puntare molto sul nuovo sistema informativo previsto dal Testo unico e gestito dall’INAIL, che permetterà l’analisi e il monitoraggio costante dell’andamento degli infortuni con dati riferiti ai territori e ai settori di lavoro. L’obbiettivo: scalfire lo zoccolo duro dei 1200 morti l’anno

Da settembre 2008, il ministero del Welfare metterà a disposizione 165 milioni di euro per progetti di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ad annunciare la manovra è stato oggi il ministro Maurizio Sacconi nel corso di una conferenza stampa a margine dell’incontro con le parti sociali sul piano straordinario sulla sicurezza sul lavoro.
Nello stanziamento sono inclusi anche circa 20 milioni di euro già destinati dall’INAIL a interventi di informazione e formazione nel 2008.

“Abbiamo avviato un impegno straordinario sul tema della salute e sicurezza sul lavoro”", ha detto Sacconi,” “vogliamo realizzare obiettivi concreti per scalfire lo zoccolo duro delle 1.200 morti l’anno sul lavoro, che seppur in diminuzione, resta un numero intollerabile”".
Per contrastare gli incidenti sarà quindi sviluppata ulteriormente la collaborazione con le Regioni e le aziende sanitarie locali.
“”Questo significa andare oltre gli adempimenti formali per rendere le persone più consapevoli dei propri diritti e dei propri comportamenti”" nei luoghi di lavoro, ha aggiunto il ministro, chiedendo anche maggiori risorse dai fondi bilaterali.
Il Ministro del Welfare ha inoltre dichiarato di puntare molto sul nuovo sistema informativo in costruzione, la cui gestione è affidata all’INAIL, che permetterà l’analisi e il monitoraggio costante dell’andamento degli infortuni con dati riferiti ai territori e ai settori di lavoro.
Riguardo invece all’opera di vigilanza, il ministro l’ha definita ancora “insoddisfacente” e, in generale, ha auspicato un approccio “meno formale e burocratico” e più di “sostanza” per “fare sistema con le parti sociali”.

Riguardo alla questione del “Testo unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sacconi ha sottolineato che il Governo si impegnerà a recepire un eventuale avviso comune delle parti sociali per correggere in particolare la parte relativa al sistema delle sanzioni.
“”Ho ribadito alle parti l’intenzione di riconvocarle affinché si esercitino a trovare un avviso comune per correggere il Testo unico.
Non saremo noi a prendere l’iniziativa, cosa che ci sarebbe consentita dalla delega aperta, ma saranno le parti, che ora sono divise tra rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, a cercare una convergenza che poi il governo farà propria automaticamente”", ha aggiunto il ministro, mostrandosi fiducioso sulla possibilità che si riesca a trovare un’intesa tra le parti.
“”Noi vogliamo andare oltre le lacerazioni e vogliamo anche obbedire ai messaggi e alle sollecitazioni del presidente della Repubblica. Proprio per questa ragione teniamo alta l’attenzione su questi temi”".


INAIL: la denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL

4 Agosto 2008 | Pubblicato in Assicurativo, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni. Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente.

La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.

Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente.

Qualora i dati salariali non siano disponibili all’atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l’indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell’infortunio.

IL DATORE DI LAVORO :

- non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni;
- e’ sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico , qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica ( Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
- se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
- in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.

L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavorare.
In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,32 (L. 251/1982,art.. 16). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007 ).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

- denuncia mancante, tardiva , inesatta o incompleta da euro 2580,00 a euro 7745,00
- codice fiscale mancante o inesatto euro 127,00

La presente denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori:

- dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro;
- delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:
- subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura;
- dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
- studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Si ricorda che il lavoratore: deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).


La G.U. pubblica la legge con la proroga dei nuovi adempimenti sulla Valutazione dei rischi: è la Legge n. 129/2008

4 Agosto 2008 | Pubblicato in Agevolazioni, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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La G.U. n. 180 del 2 agosto 2008, pubblica la Legge 129/2008, che prevede la proroga al 1° gennaio 2009 per l’adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.

La G.U. n. 180 del 2 agosto 2008, pubblica la Legge 129/2008, che prevede la proroga al 1° gennaio 2009 per l’adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.

All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” sono state sostituite dall’espressione “a decorrere dal 1º gennaio 2009″.

Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati:

Art. 4. “1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.”

Art. 89. “Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 […]”.

A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all’interno del testo unico. A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: “Principio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).


Riqualificare si può, ma a certe condizioni

3 Agosto 2008 | Pubblicato in Agevolazioni, Energia, Impianti | Nessun Commento »

Risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1ddb07f12c75f/ris340edel1agosto2008.pdf

Le agevolazioni fiscali per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti
sono riferibili esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi.

L’agevolazione del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi che aumentino l’efficienza energetica degli edifici introdotta con la finanziaria 2007 spetta solo a chi utilizza gli immobili. Sono quindi esclusi gli immobili locati a terzi e quelli locati dalle società immobiliari. Il chiarimento arriva dall’Agenzia con la risoluzione n. 340/E in risposta al quesito di una società proprietaria di una serie di immobili adibiti a locazione abitativa in merito alla sostituzione e al rinnovo degli impianti di climatizzazione invernale.
In particolare la società, considerato che il capitale immobiliare della società risulta sottoscritto per il 2% da un socio accomandatario e dalla stessa società per il 98% che - a sua volta - fa capo ad altri due soci in quote percentuali differenti (99% e 1%), ha chiesto se per tali interventi i singoli soci avessero potuto fruire della detrazione del 55%.
La società, nella propria soluzione interpretativa, ha prospettato che la detrazione spetti a quest’ultimi soci per via della sostanziale equiparabilità economica della fattispecie a quella di una normale società di persone composta da tre soci persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate, alla luce della normativa e di quanto già chiarito con circolare n. 36 del 31 maggio 2007, ha ritenuto inapplicabile l’agevolazione. Questo perché la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è “finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”.
Quindi, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. L’intervento di risparmio energetico, infatti, comporta una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.