Foto di Paolo Aizza 2009 – 70

29 luglio 2010 | Pubblicato in Foto dal vivo | Nessun Commento »

Paolo Aizza ci regala un po’ delle sue opere datate 2009.
Una carrellata di squarci e realtà da lui rielaborata con il suo guardar da artista e fotografo.

Le foto sono di:
© Paolo Aizza
http://www.paoloaizza.com

Per autorizzazione di Paolo Aizza, al fine di utilizzo personale delle foto si richiede di far un versamento a http://www.ilpiccoloprincipe-onlus.it/

Ecco le cinque foto di oggi:


Foto di Paolo Aizza


Foto di Paolo Aizza


Foto di Paolo Aizza


Foto di Paolo Aizza


Foto di Paolo Aizza


On line la lista dei beni dello Stato che potranno essere venduti

29 luglio 2010 | Pubblicato in Lavori pubblici | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

Nell’ambito delle attività propedeutiche all’attuazione del “Federalismo Demaniale”, l’Agenzia del Demanio ha pubblicato un elenco contenente i beni del Patrimonio dello Stato (esclusi quelli in uso alle Pubbliche Amministrazioni, quelli appartenenti al Demanio Storico Artistico e quelli situati nelle Regioni a statuto speciale e nel Comune di Roma).
Si tratta di un elenco di 12 mila beni che dalla fine dell’anno saranno trasferiti dallo Stato alle Regioni che potranno decidere di cederli per fare cassa.
L’elenco comprende alcuni dei tesori d’Italia, dalle cime delle Dolomiti ai fari sulle coste siciliane, dalle colline di Superga a Palazzo Archinto a Milano, passando per aeroporti in disuso, caserme, poligoni di tiro e mercati storici per i quali non ci sono i fondi necessari ai restauri.
L’elenco, consultabile on line sul sito dell’Agenzia del Demanio, non è definitivo e verrà aggiornato ogni 15 giorni fino alla fine del 2010.

Clicca qui per consultare l’elenco dei Beni patrimoniali dello Stato

http://benidellostato.agenziademanio.it/VetrinaImmobiliare/


Acquisto di immobili: i chiarimenti su detrazione delle spese di intermediazione e interessi passivi

29 luglio 2010 | Pubblicato in Agevolazioni | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

Nella newsletter n. 198 di BibLus-net abbiamo parlato dei chiarimenti della Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di usufruire della detrazione del 55% in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile.

Con la medesima circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito altre precisazioni relativamente a detrazioni IRPEF, in particolare, riguardo a:
detrazione delle spese di intermediazione immobiliare
detrazione degli interessi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale
detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione da ristrutturare
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate le spese di intermediazione immobiliare sono detraibili anche se sostenute prima della stipula del contratto preliminare e del rogito notarile; qualora il contratto di vendita non si concluda, tuttavia, la detrazione non spetta.
La detrazione degli interessi passivi, relativi al mutuo per l’acquisto dell’abitazione da ristrutturare, secondo l’Agenzia, “spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale”.

Inoltre, nella circolare è precisato che, per usufruire della detrazione:
la ristrutturazione deve essere comprovata da concessione edilizia o atto equivalente;
l’utilizzo come abitazione principale deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Clicca qui per scaricare il testo della Circolare n. 39/E

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Termotecnica/Circolare39E_2010.pdf


Il rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti

29 luglio 2010 | Pubblicato in Lavori pubblici | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

Il consorzio Reluis ha aggiornato (luglio 2010) la pubblicazione dal titolo: “Esempio di calcolo su rafforzamento locale di edifici in muratura con tiranti”.

L’intervento illustrato nella pubblicazione prevede il rafforzamento locale di un edificio in muratura mediante introduzione di tiranti, nel caso in cui si attivi il meccanismo di ribaltamento fuori piano.
Il caso esaminato, in particolare, riguarda gli ultimi due livelli di una parete di un edificio sito in centro storico.
L’esempio segue il metodo di analisi dei meccanismi locali di collasso valido per gli edifici esistenti in muratura, e le corrispondenti formule utilizzate sono in accordo con la normativa vigente:
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, “Norme Tecniche per le Costruzioni”
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2/2/09 “Istruzioni per l’applicazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/01/2008″.
Clicca qui per scaricare la pubblicazione Reluis

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/ApprofondimentiTecnici/Esempio_calcolo_tirante_agg_07_2010.pdf


Dall’INAIL un manuale innovativo per l’informazione sui rischi in cantiere

29 luglio 2010 | Pubblicato in Cantieri | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

In edilizia è sempre più rilevante la presenza di lavoratori stranieri che molto spesso, non conoscendo bene la lingua, si trovano in una situazione di svantaggio nella comprensione delle più elementari norme di sicurezza.
L’Inail si propone di ovviare a tale difficoltà con la realizzazione di pubblicazioni “visuali” in modo che il contenuto sia facilmente comprensibile per i lavoratori di ogni lingua.
Questi “spot” risultano essere dei mezzi informativi universalmente validi, a prescindere dalla nazionalità e dalla cultura del singolo lavoratore.
La pubblicazione “Audio-visivi per l’informazione nel cantiere multietnico” curata dall’INAIL contiene vignette che illustrano l’esatto comportamento da adottare in condizione di rischio.

Le situazioni di rischio illustrate nella pubblicazione sono:
rischio scavi e sbancamenti
cadute dall’alto
rischio elettrico
rischio seppellimento
rischio rumore
rischio chimico
rischio movimentazione carichi in cantiere

Queste nuove modalità formative e informative saranno applicate nel cantiere della nuova sede INAIL di Foligno, attraverso la definizione di una nuova organizzazione di cantiere basata su una metodologia di comunicazione che utilizza spot animati, cartellonistica multilingua, segnaletica gestuale evoluta.
Attraverso questi strumenti si intende realizzare all’interno del cantiere un “ambiente di lavoro” sicuro e in grado di garantire una “in-formazione continua”.

Clicca qui per scaricare la pubblicazione completa

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Sicurezza/Inail_Visivo.pdf


Manovra: le novità del testo approvato dal Senato

29 luglio 2010 | Pubblicato in Lavori pubblici, Sicurezza&Salute | Nessun Commento »

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Il Senato, con votazione di fiducia, ha approvato il disegno di Legge di conversione del D.L. 78/2010 (c.d. manovra economica).
Il provvedimento approvato contiene numerose novità in materia di economia e finanza, sviluppo e infrastrutture, fisco e contributi, etc.
Tra le novità di maggior rilievo del provvedimento, ora all’esame della Camera, segnaliamo:
sostituzione della dichiarazione di inizio attività (Dia) con la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
rinvio del termine per la valutazione del rischio stress lavoro correlato anche per le aziende private;
applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas;
riforma del Catasto;
semplificazione della conferenza di servizi;
agevolazioni per le reti di impresa;
istituzione delle zone a “burocrazia zero” nel Mezzogiorno;
compensazione dei crediti delle imprese verso Regioni ed enti locali per appalti e forniture.


La resistenza al fuoco delle strutture: gli atti del convegno organizzato dai Vigili del Fuoco

29 luglio 2010 | Pubblicato in Antincendio | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

Si è svolto il 2 luglio un convegno sulla resistenza al fuoco delle strutture organizzato dal Comando VV.FF. di Treviso, in collaborazione con la Consulta degli Ordini e dei Collegi delle Professioni Tecniche del territorio della provincia di Treviso.

I Decreti del Ministero dell’Interno:
16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”
9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”
9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”
hanno modificano in maniera sostanziale l’approccio alla valutazione della resistenza al fuoco nelle strutture rispetto alla normativa di prevenzione incendi previgente.

Il convegno si è posto l’obiettivo di fornire, mediante richiami teorici, le necessarie informazioni sulle novità tecniche previste nei decreti citati.
Particolare attenzione è stata posta su come garantire il livello di prestazione richiesto alle strutture in cemento armato, garantendo qualità, efficienza, flessibilità e sicurezza dell’opera progettata.

Di seguito l’indice degli interventi, disponibili sul sito dei Vigili del Fuoco:
D.M. 16/2/2007. Norme armonizzate ed Eurocodici
La progettazione di strutture prefabbricate secondo i DD.MM. 16/2/2007 e 09/03/2007
Protezione delle gallerie rispetto agli incendi
Protezione passiva dal fuoco con sistemi costruttivi a secco
Redazione delle certificazioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi
Prestazioni degli edifici e resistenza al fuoco delle strutture
Clicca qui per scaricare gli atti del convegno

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/ApprofondimentiTecnici%5CAtti_Fuoco_Strutture_TV.zip


Pubblicata la norma UNI per l’acustica in edilizia: dal 2012 obbligatoria la Certificazione Acustica degli edifici?

29 luglio 2010 | Pubblicato in Ambiente, Cantieri | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

Dal 2012 chi vorrà vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della certificazione acustica.
L´obbligo verrà quasi certamente introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma Uni 11367 “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera”, pubblicata il 22 luglio 2010.

La classificazione acustica di una unità immobiliare ha lo scopo di informare gli interessati sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili contestazioni successive.

È un concetto similare a quello della certificazione energetica, ma con alcune profonde differenze; la principale è costituita dal fatto che mentre il certificato energetico è redatto sulla base di calcoli, il certificato acustico è redatto essenzialmente sulla base di prove (collaudo acustico) al termine dell’opera.

La stima complessiva di efficienza acustica di ogni unità immobiliare nasce da singole valutazioni per ogni requisito; sono oggetto di classificazione l´isolamento di facciata, l´isolamento rispetto alle unità confinati (per i rumori aerei e per i rumori da calpestio) e la rumorosità degli impianti.
La norma UNI prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso).

La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Nell´ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/Bozza_Req_Acustici_Passivi.pdf


Traduzione del contenuto della lettera della CE relativa alle PLE costruite prima del dicembre 2009

28 luglio 2010 | Pubblicato in Macchine | Nessun Commento »

Segnalato da Graziano (che ringrazio e saluto) e tratto dal seguente documento: http://www.ipaf.org/fileadmin/user_upload/documents/it/IF2010.pdf

Traduzione del contenuto della lettera della CE relativa alle PLE costruite prima del dicembre 2009

Head of Unit
EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL New Approach Industries, Tourism and CSR Mechanical, Electrical and Telecom Equipment
Brussels, ENTR/I4/IF/ck D(2009) 34596
Direttiva 2006/42/EC Machinery Working Group Doc.WG-2009.56 Oggetto: Consegna rinviata di macchine a causa della crisi economica

Egr. Sig. Harris,
su nostra richiesta, la sua lettera relativa alle consegne rinviate di macchine prodotte nel 2009 è stata attentamente esaminata dai rappresentanti delle Autorità di sorveglianza del mercato degli Stati Membro nella loro riunione di Tampere, Finlandia il 21 ottobre 2009.
Gli Stati Membro erano dell’opinione che la maggioranza di questi casi potrà essere risolta con una delle due seguenti soluzioni:
- Se tale macchinario è conforme a tutti i requisiti della Direttiva 2006/42/EC può essere emessa una Dichiarazione di Conformità corrispondente a tale direttiva per macchine immesse sul mercato nel 2010. (La data di fabbricazione marcata sulla macchina non è necessariamente la stessa data della Dichiarazione di Conformità).
- Se il macchinario prodotto nel 2009 è stato trasferito alla catena di distribuzione nel 2009 (che comprende il caso in cui il macchinario è stato reso disponibile alla rete di distribuzione dello stesso produttore) il macchinario viene considerato come se fosse stato immesso sul mercato nel 2009. E’ pertanto applicabile la Direttiva 98/37/EC.
Gli Stati Membro hanno anche precisato che la loro priorità sarà di assicurare che il macchinario prodotto e immesso sul mercato nel 2010 sia conforme alla Direttiva 2006/42/CE
Distinti saluti
Alexandra Jour-Schröder


Ponteggi, necessaria la presenza del preposto – Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936

28 luglio 2010 | Pubblicato in Cantieri | Nessun Commento »

Questa notizia è stata tratta da: http://www.cptpalermo.it/

http://www.cptpalermo.it/admin/news/upload/Cassazione%20Penale-Ponteggi%20necessaria%20la%20presenza%20del%20preposto.pdf

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2010, n. 23936 – Montaggio e smontaggio opere provvisionali e sorveglianza del preposto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERO MOCALI Dott. GIACOMO FOTI Dott. GIULIO MAISANO Dott. UMBERTO MASSAFRA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
- Presidente – - Rel. Consigliere – - Consigliere – - Consigliere – - Consigliere -
sul ricorso proposto da: 1) R.G. N. IL*** avverso la sentenza n. 2611/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2009 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l’Avv. Udito il difensore Avv.
OSSERVA
- I – R.G. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, del 20 gennaio 2009, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 1° febbraio 2007, che lo ha ritenuto colpevole, quale amministratore unico della società “P. L.”, del delitto di lesioni colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del lavoratore dipendente A.H., e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione.
In fatto, era accaduto che l’A., mentre era intento al montaggio di un ponteggio in un cantiere edile ove erano in corso lavori per costruzione di un fabbricato, era caduto dal ponteggio mentre si trovava all’altezza del quarto piano dello stabile ed era piombato sul balcone del terzo piano riportando trauma cranico, fratture e contusioni multiple.
Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, l’imputato aveva omesso di predisporre misure idonee
a garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori e non aveva curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio alle quali era intento il lavoratore.
Deduce il ricorrente: A) nullità della sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 178 lett. c), con riguardo al rigetto, da parte del primo giudice, dell’istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore di fiducia, impegnato, presso altra sede giudiziaria, in difesa di imputati detenuti; B) vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermata benché lo stato dei luoghi teatro dell’infortunio fosse stato ricostruito, anche attraverso delle riproduzioni fotografiche, allorché le condizioni del cantiere erano ormai mutate, di guisa che doveva ritenersi mancante la prova della sussistenza del fatto; il richiamo in sentenza alla documentazione fotografica sarebbe, quindi, irrilevante ai fini della verifica della responsabilità dell’imputato, mentre nulla il giudice del gravame avrebbe obiettato circa la presenza di un preposto alla sicurezza del cantiere, segnalata nei motivi d’appello, ed alle incertezze nella stessa occasione rilevate nella ricostruzione dell’incidente.
- II – Il ricorso è infondato.
Quanto al primo dei motivi proposti, occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che il difensore che chieda il rinvio del procedimento per concomitante impegno professionale ha l’onere, non solo di comunicare tempestivamente l’impossibilità a comparire e di indicare le ragioni della stessa, ma anche, come ha correttamente rilevato il giudice del gravame, di giustificare l’impossibilità di avvalersi di un sostituto nei diversi procedimenti nei quali è impegnato.
Orbene, nel caso di specie, nell’istanza di differimento, allegata al ricorso, la giustificazione della mancata nomina del sostituto si presenta del tutto apparente in quanto genericamente riferita alla “delicatezza e complessità” dei concomitanti procedimenti penali, cioè a circostanze che non valgono a giustificare quella impossibilità. Mentre non si comprendono le ragioni per le quali un grave infortunio sul lavoro, peraltro risalente nel tempo, debba essere considerato meno delicato e complesso rispetto a procedimenti – come quelli segnalati nell’istanza in questione – aventi ad oggetto imputazioni per detenzione illegale di un fucile da caccia e per violazioni in materia di imposte sui redditi, sia pure caratterizzate dal coinvolgimento di numerose persone e da ipotesi associative ex art. 416 c.p.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsene la manifesta infondatezza atteso che, come hanno accertato i giudici del merito e dagli stessi rilevato – con maggiore chiarezza quello di primo grado – se è vero che al momento dell’intervento dell’ASL, delegata a svolgere indagini sull’accaduto il ponteggio era stato smontato, è anche vero che la documentazione fotografica alla quale si fa riferimento nel ricorso è stata realizzata nell’immediatezza del fatto e riproduceva esattamente la situazione esistente al momento dell’infortunio. I dubbi circa la rispondenza di quanto rappresentato in dette foto con la situazione dei luoghi sono, quindi, del tutto ingiustificati oltre che genericamente proposti.
Non pertinente, rispetto all’addebito di non essersi avvalso, nelle fasi di realizzazione del ponteggio, della presenza di un preposto specificamente incaricato di sovrintendere ai relativi lavori, ed altresì generico, è il riferimento del ricorrente alla presenza di un incaricato della sicurezza del cantiere; costui, invero, ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il dettato legislativo (art. 17 d.p.r. n. 164/56), devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto.
Ugualmente generico, oltre che manifestamente infondato, è il riferimento a presunte incertezze nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, viceversa subito accertata anche grazie alla testimonianza della parte offesa, della cui attendibilità nessuno ha mai dubitato.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
DEEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GIUGNO 2010


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