Cuvée imperdibili!
2 Ottobre 2008 | Pubblicato in Ambiente, Energia | Nessun Commento »Mi scrive Paolo (che ringrazio)
in tempo di crisi ecco come investire….
fantastico
Mi scrive Paolo (che ringrazio)
in tempo di crisi ecco come investire….
fantastico
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Premi ai lavoratori più virtuosi e alle squadre che avranno realizzato azioni per la sicurezza. Un’iniziativa nata per favorire la sicurezza nei cantieri del versante emiliano della variante di valico.
Un premio in denaro ai lavoratori per favorire la sicurezza nei cantieri del versante emiliano della variante di valico. È questo uno dei punti salienti dell’accordo firmato da Autostrade per l’Italia con la Provincia, l’Ausl di Bologna, le imprese appaltatrici e i sindacati per prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro. L’idea, prima nel suo genere in Italia, è di dare ai dipendenti incentivi mensili, che aumenteranno proporzionalmente alla riduzione degli indici di gravità e di frequenza degli infortuni. Per questo Autostrade ha stanziato un milione di euro che verrà destinato in parte alla Provincia di Bologna per organizzare corsi di formazione, e in parte finirà nelle tasche dei lavoratori.
Ogni trimestre, infatti, sarà premiata con 5.000 euro la squadra (in genere composta da 5-6 persone) che avrà realizzato azioni per la sicurezza. Ogni mese, invece, 500 euro andranno al dipendente dell’impresa appaltatrice e subappaltatrice che, a giudizio della commissione incaricata, avrà espresso l’impegno più virtuoso. Il protocollo prevede anche un sistema per analizzare i cosiddetti “quasi infortuni”, ovvero quegli episodi in cui solo quasi per caso qualcuno non si è fatto male.
“È un’iniziativa rivoluzionaria perché mette la sicurezza al primo posto fra i valori aziendali”, ha detto l’assessore al lavoro della Provincia di Bologna Paolo Rebaudengo. “Per noi la sicurezza è un valore importantissimo”, ha aggiunto Gennarino Tozzi, direttore operativo dello sviluppo rete di Autostrade. “Siamo soddisfatti di questo progetto raggiunto e vorremmo esportarlo ovunque, a cominciare dalla Toscana, nei cantieri della variante di valico”.
Fonte: INAIL.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_HOME
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Non è ancora attivo in Italia il 112: il numero unico di emergenza europeo. Nonostante le numerose richieste di attivazione, siamo l’unico paese in Europa a avere ancora aperte due procedure d’infrazione su questo tema.
L’EENA Italia (European Emergency Number Association) constata che l’Italia è “il paese dei Decreti Legge che poi restano non approvati dal Parlamento e di conseguenza perdono ogni effetto”. È questo quanto è accaduto al Decreto Legge del 22 Gennaio 2008, pubblicato il 10 Marzo sulla G.U. n° 59.
L’unica cosa prodotta da questo decreto “è stata l’attivazione di una semplice linea telefonica punto-punto tra la centrale operativa dei Carabinieri di Salerno e le rispettive centrali del 115/118 e di un sistema per lo smistamento delle chiamate, curato da Telecom Italia, che effettua uno instradamento random a metà tra Carabinieri e Polizia di Stato delle chiamate dirette al Numero Unico di Emergenza Europeo 112”.
Il problema è tuttavia che “in realtà non è stato ancora fatto pressoché nulla per attivare il 112 in Italia, tanto che lo stesso decreto Gentiloni sul 112 conteneva il vizio di non prevedere alcuna integrazione reale tra Carabinieri e Polizia di Stato, tantomeno con il servizio di soccorso tecnico dei vigili del fuoco e del soccorso sanitario, per non parlare di altri servizi di pubblica utilità”. Inoltre dopo la “discutibile attivazione della fase cosiddetta sperimentale a Salerno”, nulla è accaduto nelle province in cui era “prevista la seconda fase di attivazione del 112 unico (Como , Crotone, Imperia, Matera, Padova, Perugia, Sassari e Torino)”.
In merito a questa situazione le autorità europee e la Commissione hanno inviato al nostro paese, dopo le precedenti procedure di infrazione, una nuova lettera di messa in mora.
In questo caso “si evidenzia la necessità che tutte le centrali operative di emergenza debbano trattare i dati di localizzazione e che le chiamate al 112 debbano essere correttamente gestite, oltre che inoltrate (proprio con dette informazioni di localizzazione del chiamante), alle centrali competenti, siano esse della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Sanitario o qualsivoglia altro corpo o ente di rilevante importanza, quali ad esempio la G.d.F., il C.F.S., la Guardia Costiera, ecc.)”.
In relazione alla nuova procedura d’infrazione, riportiamo alcuni stralci di un documento dell’ufficio stampa della Commissione Europea, datato 18 settembre 2008, ricordando che l’Italia è l’unico paese ad avere aperte, su questa tematica, due diverse procedure di infrazione, una relativa alla localizzazione e l’altra alla gestione del 112.
“La normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni impone agli Stati membri di garantire che i cittadini possano chiamare gratuitamente il numero unico europeo di emergenza 112 da qualsiasi tipo di telefono sul territorio nazionale; tali chiamate devono inoltre ricevere una risposta e un trattamento adeguati e gli operatori devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla localizzazione del chiamante.
La Commissione invia oggi all’Italia una lettera di messa in mora avente ad oggetto l’efficacia del trattamento e delle risposte riservati alle chiamate al 112.
In numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, i vari sistemi di risposta ai servizi di emergenza (in particolare la polizia, le ambulanze, i pompieri e i servizi di salvataggio) sono operati da centralini distinti che usano numeri diversi.
Questi Stati membri devono garantire che il trattamento e le risposte alle chiamate al 112 siano efficaci quanto quelli delle chiamate effettuate verso altri numeri nazionali di emergenza.
Ciò non avviene in Italia, in quanto non sempre i centralini del servizio di emergenza a cui giungono le chiamate al 112 sono in grado di trasferire l’utente ai centralini degli altri servizi di emergenza richiesti”.
- Ufficio Stampa della Commissione Europea, documento del 18 settembre 2008 (formato PDF, 99 kB).
http://www.eena.it/IP-08-1342_IT.pdf
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La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07, ha confermato gli incentivi introdotti dalla Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 20, infatti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni previste dall’art. 1, commi 344-347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la riqualificazione energetica degli edifici.
Come noto i benefici consistono nella detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
La procedura da seguire, sostanzialmente, è invariata: sono confermate (art. 1, comma 22) le modalità definite con il Decreto 19 febbraio 2007 che è stato aggiornato con il Decreto 7 aprile 2008.
Con quest’ultimo provvedimento, insieme al Decreto 11 marzo 2008 che ha fissato i nuovi valori limite di trasmittanze ed Epi, si è definito integralmente il quadro normativo di riferimento per gli interventi realizzati successivamente al 31 dicembre 2007.
In allegato sono disponibili due filmati (estratti dal “Tutorial di aggiornamento alla nuova edilizia”) che illustrano le novità normative relative alle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ed un esempio di redazione di una pratica.
Clicca qui per vedere subito i filmati sulle novità per le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica
http://www.acca.it/SrvFilmati/OpenFilmato.asp?FileName=Tutorial/PE_1/01.html
http://www.acca.it/SrvFilmati/OpenFilmato.asp?FileName=Tutorial/PE_2/01.html
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Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008, è il nuovo regolamento che disciplina gli impianti all’interno degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Il nuovo regolamento, attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248/2005, ha comportato l’abrogazione del Capo V del D.P.R. 380/2001, relativo alla sicurezza degli impianti, della Legge 46/1990 (ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16) e, integralmente, del D.P.R. 447/1991.
In base alle disposizioni del D.M. 37/08, la dichiarazione di conformità è obbligatoria nel caso di installazione, trasformazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento degli impianti presenti all’interno degli edifici.
Le imprese abilitate ad esercitare le attività relative agli impianti devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti all’art. 4 del Decreto.
L’impresa installatrice deve rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti sulla base di uno specifico modello allegato al D.M.
Qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista abilitato con esperienza nel settore impiantistico di almeno cinque anni.
La dichiarazione di conformità, unitamente al certificato di collaudo ove previsto, è necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
Sono qui riportati i link a due filmati (estratti dal “Tutorial di aggiornamento alla nuova edilizia”) che illustrano le novità normative relative al D.M. 37/08 e un esempio di redazione degli elaborati connessi.
Clicca sui link per vedere subito i filmati sulle novità del D.M. 37/08
DM-37/08
http://www.acca.it/SrvFilmati/OpenFilmato.asp?FileName=Tutorial/P37_1/01.html
Applicazione Pratica
http://www.acca.it/SrvFilmati/OpenFilmato.asp?FileName=Tutorial/P37_2/01.html
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Il Piano di Installazione Manutenzione Uso e Smontaggio dei Ponteggi (Pi.M.U.S.), introdotto dal D.Lgs. 235/2005 che ha integrato il D.Lgs. 626/96, è un documento che deve essere redatto a cura dei datori di lavoro dell’impresa installatrice.
Il Pi.M.U.S. è un piano operativo in cui vanno definite le corrette modalità d’uso, montaggio, verifica, controllo e manutenzione dei ponteggi e delle opere provvisionali in genere.
Il testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha abrogato la 626 mantenendo inalterato l’obbligo di redazione del Pi.M.U.S. ed introducendo degli elementi di novità.
La novità principale delle nuove disposizioni in materia di ponteggi è la definizione puntuale dei contenuti del Pi.M.U.S.
Il D. Lgs 235/2003, infatti, non aveva definito dettagliatamente il contenuto del Pi.M.U.S.; le uniche indicazioni erano venute da una Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, precisamente la Circolare 13 n. 25 settembre 2006.
Con il D.Lgs. 81/2008 il Legislatore ha provveduto a colmare questa lacuna; il nuovo testo unico, infatti, all’allegato XXII, definisce i “Contenuti minimi del Pi.M.U.S.”.
Sottolineiamo inoltre che, mentre le indicazioni della circolare n. 25/2006 non avevano natura vincolante (per la natura stessa del provvedimento), le disposizioni dell’Allegato XXII sono cogenti e pertanto tutti i piani devono rispettare i contenuti minimi ivi riportati.
Qui di seguito sono disponibili due filmati (estratti dal “Tutorial di aggiornamento alla nuova edilizia”) che illustrano le novità normative relative al PiMus e un esempio di redazione dell’elaborato.
Clicca sui link per vedere subito i filmati sulle novità del PiMUS
Novità Normative
http://www.acca.it/SrvFilmati/OpenFilmato.asp?FileName=Tutorial/PN_1/01.html
Applicazione Pratica
http://www.acca.it/SrvFilmati/OpenFilmato.asp?FileName=Tutorial/PN_2/01.html
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Commento di Ugo Fonzar: questa non è pubblicità a Acca (la casa non ne ha bisogno), ma un input anche di contenuti tecnici e normativi
Da: http://www.minambiente.it/
Intervenendo stamani all’assemblea dell’ANFIA il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha affermato che “il Governo pone la salvaguardia dell’ambiente fra i suoi obiettivi primari e rispetta gli impegni internazionali che il nostro paese ha assunto. Riteniamo però che questi impegni debbano essere equi e per essere tali – e percepiti come tali dall’opinione pubblica e dalle categorie produttive – devono rispettare un principio: quello che chi più inquina, più paga. Purtroppo in passato gli oneri che il Governo Italiano ha assunto in questa materia non hanno tenuto nel dovuto conto questo principio e si sono rivelati penalizzanti per il nostro sistema produttivo, che è fra i meno inquinanti del continente”.
“Oggi sono in discussione in Europa – ha proseguito il Ministro - due importanti provvedimenti, il pacchetto energia e la direttiva sulle emissioni delle auto, che indicheranno gli impegni dei vari paesi, e quindi dell’Italia, fino al 2020. E’ un negoziato che noi abbiamo trovato in fase avanzata e con una prospettiva pesante per l’Italia sia sul fronte dei costi dei tagli di emissioni di Co2 per le imprese, che su quello della normativa specifica per le auto. Si delinea infatti una iniziativa unilaterale dell’Europa che imporrebbe prezzi altissimi alle economie continentali, specie al alcune fra queste come la nostra, a fronte di trascurabili effetti globali sull’emergenza clima. In particolare per l’industria automobilistica italiana che produce le vetture meno inquinanti d’Europa, si rischia il paradosso con una pesantissima penalizzazione a vantaggio delle imprese di altri paesi che producono automobili più inquinanti.
“Il nostro impegno di queste settimane, in vista delle prossime scadenze comunitarie, - ha sottolineato Stefania Prestigiacomo - è quello di indurre l’Europa ad apportare a questi provvedimenti quei correttivi che li rendano al contempo più utili all’ambiente e più equi. E quindi meno onerosi per il nostro paese. Chi più inquina, più deve pagare, perché solo con questa formula possono essere accettati sacrifici. Perché ritenuti equi. E sarebbe opportuno essere coesi nel difendere questa impostazione. Quel che posso assicurare è insisteremo nel chiedere le modifiche al provvedimento nella direzione che ho indicato. Anche il Presidente Berlusconi segue con la massima attenzione questa problematica e si farà interprete delle istanze del nostro paese nel prossimo consiglio europeo”.
Roma, 30 settembre 2008
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Commenti?
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In attesa delle linee guida nazionali, la Regione Piemonte ha approvato le Linee di indirizzo regionali in merito all’applicazione dell’intesa del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio.
Il 30 ottobre 2007 scorso la Conferenza Stato Regioni ha ratificato l’intesa tra governo, regioni e enti locali che attua, dopo 17 anni, le previsioni previste dall’articolo 125 del DPR n. 309/1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
Questa intesa prevede la possibilità di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori.
Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.
Per una corretta applicazione di questa intesa sono in dirittura di arrivo delle linee di indirizzo nazionali: come sottolineato dal Presidente della Regione Calabria Agazio Loiero al termine della conferenza Stato-Regioni del 18 settembre scorso, “le regioni hanno dato un parere favorevole all’accordo sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per l’incolumità e la salute di terzi, formulando nel corso del confronto alcune osservazioni e cercando di coniugare la sicurezza dei cittadini con la fondamentale esigenza della tutela dei diritti dei lavoratori. Abbiamo lavorato sul testo per superare termini e procedure che fossero improntante ad un atteggiamento pregiudiziale di sospetto, percorrendo invece la strada del ragionevole dubbio in linea con quanto stabilito dalle Direttive comunitarie. Inoltre le Regioni – ha concluso Loiero - hanno concordato un percorso di provvedimenti successivi attuativi, fra cui quelli che dovranno individuare le categorie di lavoratori la cui mansione possa effettivamente procurare eventuali rischi a terzi. In questa fase sarà comunque necessario e opportuno il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali” (www.regioni.it).
In attesa che le linee guida risultanti dalla conferenza unificata vengano divulgate, presentiamo il documento che la Regione Piemonte ha recentemente pubblicato in merito: “Linee di indirizzo regionali in merito all’applicazione dell’intesa del 30.10.2007 sancita in sede di conferenza unificata in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio (ai sensi dell’art. 8, comma 6, Legge 5 giugno 2003, GU n. 266 del 15.11.2007)”.
Il documento, elaborato da un gruppo di lavoro (medici del lavoro, medici Ser.T., psicologi Ser.T., medici SPRESAL e medici legali) coordinato dal Dott. Gaetano Manna, riporta indicazioni operative per l’applicazione dell’Intesa. Intesa che parte dal presupposto che la sorveglianza sanitaria debba essere ”rivolta non solo alla salute del lavoratore ma anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi”.
Concetto che “ha trovato ulteriore conferma nell’art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 che, relativamente alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, prevede che questa venga finalizzata, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Riportiamo l’indice di queste istruzioni operative con particolare riferimento alle note interpretative e agli allegati e alle note esplicative:
1. PREMESSA
2. I COMPITI RISPETTIVI:
- MEDICO COMPETENTE
- SER.T.
- S.PRE.S.A.L
3. NOTE INTERPRETATIVE (al testo dell’Intesa del 30/10/2007)
4. BIBLIOGRAFIA
5. GLOSSARIO
6. FLOW CHART DELLE LINEE DI INDIRIZZO
7. ALLEGATI
- A) Conferenza Unificata - Intesa del 30/10/2007
- B) Tabelle “I” e “II” Ministero Salute - Sostanze stupefacenti e psicotrope
- C) Nota esplicativa su benzodiazepine, metadone e buprenorfina
- D) Protocollo d’intesa tra Commissione provinciale patenti e Ser.T della Provincia di Cuneo del 2005
- E) Catena di custodia
- F) Elenco dei Laboratori pubblici regionali con i requisiti di cui alla D.G.R. n. 19-6647 del 3.08.2007
Regione Piemonte, “Linee di indirizzo regionali in merito all’applicazione dell’intesa del 30.10.2007 sancita in sede di conferenza unificata in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio” (formato ZIP, 324 kB, documento “Lin_Indir_Accert_Assenz_TD_08.pdf”).
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/normativ/linee/dwd/linee_ind.zip
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Il nuovo contratto nazionale degli edili prevede sedici ore di formazione obbligatoria per i lavoratori che entrano nei cantieri per la prima volta. L’obbligo per le imprese decorrerà dal 1° gennaio 2009.
Il 25 settembre il Formedil, Ente nazionale per l’addestramento professionale nell’edilizia, e le parti sociali (Ance, Feneal - Uil, Filca – Cisl, Fillea – Cgil) hanno presentato la sperimentazione relativa alla principale novità prevista dal contratto nazionale per i lavoratori del comparto edile stipulato lo scorso giugno.
Con l’obiettivo di contrastare nell’edilizia sia il problema del lavoro nero, recentemente sottolineato nella sua drammaticità da alcune pubblicazioni, sia gli infortuni sul lavoro, questo contratto prevede infatti sedici ore di formazione obbligatoria per i lavoratori che entrano nei cantiere per la prima volta.
Questa novità, che riguarderà circa 80mila operai ogni anno, parte da gennaio 2009.
Da questa data ogni impresa avrà l’obbligo di far partecipare il nuovo personale senza esperienza di cantiere a specifici corsi di base che si terranno presso la scuola edile più vicina. Il corso, che si svolgerà in due giornate a tempo pieno, fornirà ai partecipanti i rudimenti in materia di sicurezza, in modalità comprensibili anche ai lavoratori stranieri e con il rilascio di un “libretto formativo” che seguirà da quel momento l’evoluzione della formazione del lavoratore.
Questa sperimentazione, che gode del patrocinio del ministero del Lavoro e dell’INAIL, rappresenta – secondo le parole del presidente di Formedil, Massimo Calzoni – è un “salto di qualità per tutti”. Infatti con le sedici ore “le imprese potranno usufruire di un servizio gratuito e qualificato che consente loro di avviare al lavoro al cantiere mano d’opera più consapevole e, soprattutto, iniziata professionalmente al mestiere edile. I due anni di sperimentazione diranno se questo strumento consentirà di ridurre le numerose sacche di irregolarità ancora esistenti di determinare una drastica riduzione degli infortuni”.
Questo salto di qualità potrebbe preludere - come si auspica il presidente dell’INAIL, Marco Fabio Sartori – la possibilità futura che “in un ciclo produttivo ormai sempre più strutturato sulle esigenze della flessibilità” queste sedici ore di formazione potrebbero spettare al lavoratore non solamente al suo primo ingresso in un cantiere, ma anche “per ogni nuova mansione che egli dovrà affrontare”.
Ricordiamo che il nuovo contratto delle costruzioni ha anche riconfermato il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) come strumento forte per la verifica della regolarità delle imprese. Inoltre definisce i cosiddetti indici di congruità, che individuano non solo i corretti versamenti alle Casse Edili e agli istituti previdenziali, ma anche le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera.
Tutte iniziative che, insieme all’obbligo per le aziende di comunicare alle Scuole Edili i nominativi delle persone assunte e di avviarli alla formazione, consentono di contrastare con sempre maggiore efficacia l’elusione contributiva e il lavoro nero.
Tiziano Menduto
Questa notizia è stata tratta da: http://www.qec.it/
Rendere più sicuro l’utilizzo del gas.
Può sembrare banale sottolinearlo, ma questo delicato tema, che coinvolge la vita di tutti, conserva una sua ineludibile attualità.
In occasione del Forum Italiano Sicurezza Gas 2008, che si è tenuto nel giugno scorso a Milano, sono stati presentati i dati relativi agli incidenti da gas combustibile dell’anno 2007.
Si tratta di un rapporto che il CIG (Comitato Italiano Gas), ente federato all’UNI, redige ogni anno (sin dal 1988) e che può servire da “cartina di tornasole” per indicare il grado di sicurezza raggiunto in questo delicato settore che, secondo gli ultimi rilevamenti, si compone di ben 26.700.000 utenze domestiche (19.000.000 gli utenti del gas naturale, 7.700.000 quelli del GPL).
Secondo questo documento di sintesi, nei valori significativi i dati non si discostano in maniera sostanziale da quelli registrati nei due anni precedenti: per quanto riguarda il gas canalizzato per usi civili, nel 2007 ci sono stati 160 incidenti contro i 170 dell’anno prima; un leggero incremento invece per quanto concerne il GPL distribuito in bombole (152 incidenti contro i 127 dell’anno 2006).
Le cause di tali incidenti si differenziano ovviamente a seconda che si tratti di gas canalizzato o di gas in bombole. Nel primo caso la principale causa degli incidenti è da ascrivere a insufficienze - o vere e proprie carenze - dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione; nel caso dei gas in bombole, invece, la carenza di manutenzione è di gran lunga il fattore più determinante.
Da questi dati si ricava che i fattori di rischio più ricorrenti si confermano:
l’inefficienza delle canne fumarie, dei camini e dei canali da fumo;
la non corretta (o mancante) ventilazione dei locali d’installazione;
lo stato di carente manutenzione degli apparecchi di utilizzazione con riferimento ai parametri specifici stabiliti dalle disposizioni legislative/normative vigenti;
l’inidoneità dei locali di installazione degli apparecchi di utilizzazione.
Le intossicazioni da monossido di carbonio hanno ancora una incidenza notevole sul totale degli incidenti che si verificano nel corso dell’anno, con particolare concentrazione nei mesi invernali, a conferma che il fattore climatico gioca un ruolo significativo.
Violazione degli obblighi di manutenzione, violazione delle prescrizioni di legge (e normative) sulla corretta ubicazione degli apparecchi, inadeguate o mancanti aperture di ventilazione sono dunque ancora le cause più ricorrenti degli incidenti da gas combustibile.
Questi numeri indicano la necessità che i clienti finali siano resi maggiormente informati e consapevoli dell’utilizzo degli apparecchi alimentati a gas, compresi i rischi collegati ad un loro utilizzo inappropriato. La parola chiave, in altri termini, non può che essere “prevenzione” e in questo ambito si rileva ancora un certo ritardo per quanto concerne i controlli di sicurezza sugli impianti, in particolare per quelli in esercizio da più lungo tempo e per i quali sarebbe auspicabile avviare una massiccia campagna di revisione.
Per sensibilizzare gli utenti a comportamenti più responsabili, il Gruppo di lavoro che ha redatto il rapporto sugli incidenti da gas combustibile ha elaborato alcuni “Punti di attenzione”, nella convinzione che molti incidenti si possano facilmente evitare e che sia un dovere di tutti farsi carico della sicurezza:
come prevede la legge, è necessario provvedere alla verifica (manutenzione) periodica della caldaia, con particolare attenzione alle condizioni dell’apparecchio, al corretto ed efficiente tiraggio del camino ed alle aperture di aerazione e ventilazione dei locali di installazione, che occorre mantenere libere e prive di occlusioni;
occorre prestare altrettanta attenzione agli scaldabagni ed agli apparecchi di riscaldamento non raccordati a condotto di evacuazione dei prodotti della combustione quali ad esempio le stufe, provvedendo a far eseguire anche su questi apparecchi e sull’efficienza del loro sistema di evacuazione le dovute verifiche;
è sconsigliata la coesistenza di apparecchi alimentati a gas a camera aperta (tipo B) e camini a legna;
non sottovalutare sintomi come cefalea e nausea, specie se ricorrenti o riferibili alla permanenza nell’abitazione;
installare piani di cottura dotati all’origine di dispositivi di sicurezza per la sorveglianza di fiamma su singoli fuochi (le cosiddette termocoppie). Questo aspetto di sicurezza degli impianti domestici sarà oggetto della prossima edizione della norma tecnica UNI 7129;
eseguire un controllo periodico sullo stato di conservazione del tubo di gomma di collegamento apparecchio-impianto e comunque effettuarne la sostituzione entro la data di scadenza (regolarmente stampata sul tubo stesso).
Fonte UNI
Redazione UNI
http://www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/come_comunica/uec/uec_8_2008